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Bur n. 135 del 12 ottobre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 36 del 28 settembre 2021

Villa dei Cedri S.p.A. (con sede legale in Piazza di Sopra, 4 37060, località Colà - Lazise (VR), C.F. e P.IVA 01285590236). Conferimento della concessione di acqua minerale e termale denominata "BENAGLIA" a seguito di procedura ad evidenza pubblica (L.R. 40/89 e s.m.i.). Domanda di procedimento di rinnovo concessione (ai sensi dell'art. della 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii). Comune di localizzazione: Lazise (VR). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo della concessione di acqua minerale e termale denominata "BENAGLIA" a seguito di procedura ad evidenza pubblica (L.R. 40/89 e s.m.i.) esistente in Comune di Lazise (VR), presentata dalla società Villa dei Cedri S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

  • istanza presentata da Villa dei Cedri S.p.A., acquisita agli atti in data 24/12/2020;
  • comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 09/02/2021;
  • progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 18/02/2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
  • seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 15/09/2021, durante la quale è stata presentata la relazione conclusione da parte del Gruppo Istruttorio incaricato alla valutazione dell'istanza.
     

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di concessione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Villa dei Cedri S.p.A. con sede legale in Piazza di Sopra, 4 – 37060, località Colà - Lazise (VR), C.F. e P.IVA 01285590236 e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo regionale 549503 in data 24/12/2020;

VISTA la nota in data 09/02/2021 – protocollo 60357 con la quale l’Unità Organizzativa V.I.A. ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda il rinnovo della concessione per il prelevamento e l’utilizzo di acqua minerale e termale denominata “BENAGLIA” esistente, sita in località Colà in Comune di Lazise (VR);

CONSIDERATO che, con Decreto del Direttore regionale della Difesa del Suolo n. 633 del 27/12/2019 è stata differita la scadenza della concessione al 31/12/2020;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 18/02/2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che le autorizzazioni relative ad impianti per cui non sono previsti interventi di modifica, possono essere prorogate per un periodo massimo di 12 mesi, con la prescrizione che il richiedente provveda entro tale periodo all’attivazione della procedura ex art. 13 della LR n. 4/2016;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che relativamente alla valutazione d'incidenza:

  • il proponente, in allegato alla domanda ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata “Relazione Tecnica” ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;
  • riguardo alla “Relazione Tecnica” allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza, è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati alla lettera u), nell'Allegato IIIo, alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

vista la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DD.G.R. n. 1020/2016 e 1979/2016 e durante l’istruttoria;

preso atto delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita con l’ausilio del Comitato regionale V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 15/09/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione:

preso atto delle caratteristiche del progetto e del contesto territoriale ed ambientale di riferimento;

considerato che:

  • l’istanza, presentata in data 24/12/2020 al protocollo regionale 549503, è riferita all’impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
  • non sono previste opere di qualsivoglia natura all’interno della concessione;
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • allo stato attuale non risultano esposti per malfunzionamenti a carico dell'impianto; non risultano superamenti dei limiti di accettabilità previsti dalla vigente normativa in materia di scarichi delle acque reflue termali nel corpo idrico superficiale;
  • dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;
  • allo stato attuale, grazie alla continua attività di manutenzione e al corretto funzionamento dell'impianto, non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla sua gestione;
  • ogni intervento ulteriore rispetto a quanto oggetto della presente procedura di VIA (in particolare eventuale realizzazione di nuovi letti di essiccamento dei rifiuti), dovrà essere valutato e autorizzato in seguito a successiva istanza da presentare ai sensi della normativa vigente.
  • il proponente non ha rilevato la necessità di adottare misure di mitigazione, in quanto ha ritenuto gli impatti sull’ambiente a carattere trascurabile;

preso atto che le opere di prelevamento delle acque sotterranee sono in funzione dal 1999 e l’intera filiera di utilizzo della risorsa termale estratta nella concessione è finalizzata all’utilizzo terapeutico previsto ai sensi di Legge; essa, in forma primaria o reflua non viene attualmente utilizzata per generare calore mediante scambio termico;

richiamate tutte le prescrizioni per lo scarico delle acque reflue termali nel corpo idrico superficiale denominato Rio Miglio sito in località Mulinel di Colà, impartite dal Comune di Lazise (VR), nell’autorizzazione n. 24777 in data 29/10/2020 (la cui validità scade il giorno 05/11/2024);

considerato che la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto;

viste le caratteristiche intrinseche dell’intervento proposto, allo stato attuale, si ritiene che non vi sia la necessità di applicare misure di mitigazione e compensazione;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

ritenuto che non si ravvisano impatti significativi negativi sulle componenti ambientali relativamente alla gestione dell’impianto esistente;

si è espresso all’unanimità dei presenti, ritenendo che non vi siano motivi ostativi al rilascio del rinnovo della Concessione di acqua minerale e termale denominata “BENAGLIA” in Comune di Lazise (VR), da parte della Direzione regionale Difesa del Suolo, alla società Villa dei Cedri S.p.A. con sede legale in Piazza di Sopra, 4 – 37060, località Colà - Lazise (VR), C.F. e P.IVA 01285590236, senza necessità di individuare misure di mitigazione e con le seguenti prescrizioni:

  • dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni per lo scarico delle acque reflue termali nel corpo idrico superficiale denominato Rio Miglio sito in località Mulinel di Colà, impartite dal Comune di Lazise (VR), nell’autorizzazione n. 24777 in data 29/10/2020 (la cui validità scade il giorno 05/11/2024);
  • il Proponente dovrà presentare un idoneo Piano e Programma di Manutenzione afferente ai manufatti idraulici di Sfioro e Scarico e Captazione delle Acque.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 15/09/2021 sono state approvate seduta stante;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto delle risultanze del Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 15/09/2021, in merito al rilascio del rinnovo della concessione di acqua minerale e termale denominata “BENAGLIA” in Comune di Lazise (VR), da parte della Direzione regionale Difesa del Suolo, alla società Villa dei Cedri S.p.A. con sede legale in Piazza di Sopra, 4 – 37060, località Colà - Lazise (VR), C.F. e P.IVA 01285590236, senza necessità di individuare misure di mitigazione e con le seguenti prescrizioni:
  • dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni per lo scarico delle acque reflue termali nel corpo idrico superficiale denominato Rio Miglio sito in località Mulinel di Colà, impartite dal Comune di Lazise (VR), nell’autorizzazione n. 24777 in data 29/10/2020 (la cui validità scade il giorno 05/11/2024);
  • il Proponente dovrà presentare un idoneo Piano e Programma di Manutenzione afferente ai manufatti idraulici di Sfioro e Scarico e Captazione delle Acque;
  1. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  2. di trasmettere il presente provvedimento ad Villa dei Cedri S.p.A. (con sede legale in Piazza di Sopra, 4 – 37060, località Colà - Lazise (VR), C.F. e P.IVA 01285590236 - PEC: villadeicedri@pec.villadeicedri.com), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Comune di Lazise (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Foreste e Selvicoltura, alla U.L.S.S. n. 9 Scaligera;
  3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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