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Bur n. 135 del 12 ottobre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 32 del 24 settembre 2021

BAGNARA MARMI DUE S.R.L. - Progetto di coltivazione e ripristino per la cava di marmo "Rosso Mogano" in Comune di Roana (VI) - Comune di localizzazione: Roana (VI) - Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 15/2021. Esclusione dalla Procedura di VIA con condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto di coltivazione e ripristino per la cava di marmo "Rosso Mogano" in Comune di Roana (VI), presentato da Bagnara Marmi Due S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata da Bagnara Marmi Due S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 168237 del 13/04/2021;
- comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 22/04/2021 - protocollo regionale n. 183463;
- l'avviso di proroga di 20 (venti) giorni del termine per l'adozione del provvedimento, ai sensi dell'art.19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, notificato ai soggetti interessati con protocollo regionale n. 333199 del 26/07/2021;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 15/09/2021, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Bagnara Marmi Due S.r.l. (con sede legale in Via Conco di Sopra, 103 – 36062 Lusiana Conco (VI), C.F. e P.IVA 03021860246), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 168237 in data 13/04/2021;

VISTA la nota protocollo regionale 183463 in data 22/04/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. V.I.A. hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 12/05/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTE le integrazioni volontarie alla documentazione pubblicata, pervenute dal proponente a mezzo PEC a seguito di quanto emerso in sede di Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 12/05/2021, relativamente all’accordo pubblico-privato tra la ditta e il comune di Roana (acquisite ai protocolli regionali n. 229176 e n. 229400 in data 19/05/2021);

VISTE le osservazioni pervenute da Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (acquisite a protocollo regionale n. 255616 del 04/06/2021);

VISTE le integrazioni volontarie alla documentazione pubblicata, pervenute dal proponente a mezzo PEC a seguito di quanto emerso in sede di Incontro e sopralluogo tecnico del 15/06/2021 (acquisite al protocollo regionale n. 284117 in data 23/06/2021);

VISTO il parere istruttorio pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (acquisito a protocollo regionale n. 310860 del 05/07/2021);

VISTE le integrazioni volontarie alla documentazione pubblicata, pervenute dal proponente a mezzo PEC (acquisite a protocollo regionale n. 316797 del 14/07/2021) a seguito del parere istruttorio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, che prevedono in particolare una ridefinizione della fase di coltivazione e ricomposizione nonché la previsione di una schermatura arborea come fascia di mitigazione in modo da ridurre la visibilità dell’area di cava e attenuare l’impatto paesaggistico;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 21/07/2021 è avvenuta la discussione del progetto in questione a seguito della quale il Gruppo Istruttorio ha ritenuto opportuno, al fine di integrare e completare la valutazione dell’intervento in oggetto, prorogare di 20 (venti) giorni il termine per l’adozione del provvedimento ai sensi dell’art.19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006;

 VISTO l’avviso di proroga di 20 (venti) giorni del termine per l’adozione del provvedimento, ai sensi dell’art.19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, notificato ai soggetti interessati con protocollo regionale n. 333199 del 26/07/2021;

TENUTO CONTO della documentazione pervenuta dal Comune di Roana (acquisita a protocollo regionale n. 358446 in data 11/08/2021), necessaria per completare la valutazione dell’intervento in oggetto;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato una nota in risposta a quanto evidenziato nelle osservazioni del Comune di Roana (acquisita a protocollo regionale n. 400400 in data 13/09/2021);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento all’analisi della Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza dell'intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, è stata verificata l’effettiva non necessità di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione n. 40/21 del 05/07/2021 redatta dal Dott. Miolo;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 15/09/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. della Provincia di Vicenza; 
  • il P.I. e il P.A.T. del Comune di Roana;

VISTA la D.G.C. del Comune di Roana n. 25 del 18.03.2019;

VISTI la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

VALUTATE le caratteristiche del progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

VISTI le osservazioni e i pareri pervenuti;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica n. 40-2021 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

CONSIDERATO che la cava è ubicata all’interno del Comprensorio estrattivo Voltascura di Roana;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario;

PRESO ATTO del parere istruttorio pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, relativamente all’impatto sulla componente paesaggio;

CONSIDERATO che il proponente ha provveduto, a seguito di quanto espresso dalla Soprintendenza competente, a presentare una rimodulazione del progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale nonché specifiche misure di mitigazione in grado di risolvere o comunque attenuare le problematiche evidenziate dalla competente Soprintendenza relativamente all’impatto paesaggistico;

CONSIDERATO in particolare che:

  • è prevista la variazione del cronoprogramma di coltivazione, invertendo l’ordine di estrazione nei lotti rispetto al progetto originario, al fine di mantenere la parte boscata il più a lungo possibile con funzione di mascheramento;
  • è previsto un progetto in cui gli step di coltivazione e di ricomposizione agronomica sono più frequenti e tali da ridurre ulteriormente l’ampiezza delle aree improduttive e di cantiere;
  • la riduzione della superficie boscata presente comporterà un ridotto incremento dell’impatto visivo per quanto attiene la cava dismessa Voltascura in quanto la coltivazione e il taglio boschivo dell’area in questione avverrà solo a seguito del rimboschimento della cava dismessa
  • il proponente ha previsto di mantenere intatta una fascia boscata del crinale come schermatura arborea;

CONSIDERATO inoltre che, sulla base dell’accordo sottoscritto con il Comune di Roana di cui alla D.G.C. del n. 25/2019, la ditta si fa carico della ricomposizione sia morfologica che ambientale di parte delle cave decadute e non ricomposte presenti nelle vicinanze (per la precisione della cava Voltascura) e di conseguenza l’attuale impatto visivo delle cave abbandonate presenti risulterà mitigato e, nei tempi dell’autorizzazione, si arriverà alla completa rinaturalizzazione con restituzione all’uso agricolo (pascolo e bosco) di un’area ora degradata;

CONSIDERATO che la D.G.C. del Comune di Roana n. 25 del 18.03.2019 ha espresso l’assenso del comune al progetto di apertura di una nuova cava purché subordinato alla ricomposizione di una parte delle cave decadute presenti nelle vicinanze, come appunto prevede il progetto oggetto della presente valutazione;

CONSIDERATO che la D.G.C. del Comune di Roana n. 25 del 18.03.2019 riferisce che l’intervento oggetto dell’accordo “consente di assicurare la prosecuzione dell’attività estrattiva in un ambito storicamente vocato all’estrazione del marmo, ma in un ambito ben delineato e ristretto, con contenuto consumo del suolo, potendo disporre nella fase iniziale delle aree già oggetto di pregresse escavazioni, destinate poi nel breve ad essere restituite all’uso agricolo”;

CONSIDERATO che dal punto di vista minerario l’intervento appare ammissibile, essendo di modesta entità in termini di aree e volumi di escavazioni; inoltre esso fornisce continuità all’attività dell’azienda proponente, che sta per ultimare la coltivazione della cava Ghelpach-Madonna, presente poco più a nord-est. La sistemazione ambientale dell’adiacente cava Voltascura costituisce un intervento migliorativo, restituendo all’uso agricolo una parte di area ora degradata, con scarpate verticali e platee marmifere dismesse;

CONSIDERATO che in sede di Comitato Tecnico Regionale VIA del 21/07/2021, il Comune di Roana ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione del progetto in questione ed ha richiesto una riammissione del termine per poter presentare la documentazione a supporto della propria posizione;

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttorio in sede del medesimo Comitato ha ritenuto opportuno, al fine di integrare e completare la valutazione relativa al progetto in questione, prorogare di 20 (venti) giorni il termine per l’adozione del provvedimento ai sensi dell’art.19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che, nei medesimi termini il Comune di Roana ha presentato la documentazione a supporto delle proprie considerazioni (acquisite a protocollo regionale n. 358446 in data 11/08/2021), in particolare una sintetica descrizione relativa all’intervento di Valorizzazione dei sentieri denominato “Borgo dei pozzi” a Cesuna – Tresche’ Cesuna nel Comune di Roana;

CONSIDERATA la nota (acquisita a protocollo regionale n. 400400 del 13/09/2021) che il proponente ha presentato in risposta alle osservazioni del Comune di Roana;

CONSIDERATO che la documentazione presentata dal Comune di Roana è relativa ad un progetto di Valorizzazione dei sentieri denominato “Borgo dei pozzi” che:

  • non è datato o firmato, né risulta essere stato approvato da alcun organo comunale o pubblicato;
  • non è stato valutato dal punto di vista della fattibilità tecnica ed economica;
  • non fa riferimento a precise tempistiche di attuazione;
  • non ha esplicitato il rapporto con l’intervento di coltivazione e ripristino della cava Rosso Mogano oggetto della presente valutazione;
  • relativamente alla prima parte o stralcio funzionale del progetto “Borgo dei pozzi”, risulta realizzabile a prescindere dalla attuazione o meno dell’intervento di apertura della cava Rosso Mogano e di ripristino della cava Voltascura, in quanto non interessa l’area oggetto della presente valutazione;
  • relativamente al secondo stralcio funzionale, il Comune stesso dichiara che lo stesso, che riguarda in minima parte anche l’area di localizzazione dell’intervento estrattivo in questione, “necessita di un approfondimento puntuale, attraverso un progetto definitivo ed esecutivo. Per trovare soluzioni appropriate e reali merita un approccio analitico e un maggiore approfondimento sul piano economico per il reperimento delle risorse necessarie per la sua realizzazione”, di conseguenza si tratta di un progetto di difficile attuazione;
  • come anche evidenziato dal proponente nella nota in risposta, sembra orientato a valorizzare specifici sentieri, siti e manufatti presenti sul territorio che tuttavia non risultano presenti nell’area di apertura della nuova cava;

CONSIDERATO che pertanto, stante l’irritualità della presentazione del sopracitato progetto “Borgo dei pozzi” e la dichiarata non immediata realizzabilità dello stesso da parte del Comune, non risulta valutabile l’eventuale interferenza con il progetto di cava in discussione;

CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell’autorizzazione in riferimento al prospettato progetto di recupero dei sentieri storici e dei siti culturali e naturali presenti, esposto dal Comune di Roana, denominato “Borgo dei Pozzi”, la realizzazione, coltivazione e ripristino della cava Rosso Mogano ed il ripristino della cava Voltascura dovrà avvenire in tempi e modalità compatibili con lo stesso, in modo da non pregiudicarne la fattibilità, e con effetti trascurabili sullo stesso;

PRESO ATTO che ai fini del rilascio dell'autorizzazione la progettazione esecutiva dovrà prevedere una Perizia forestale, in relazione alla presenza di bosco (pur se di modesta consistenza e rilevanza), nell'area di intervento;

PRESO ATTO che ai fini del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere effettuata una Valutazione previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica che dovrà tener conto anche dell'impatto acustico provocato dal traffico indotto, al fine di verificare la compatibilità con il piano di zonizzazione acustica del Comune e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Tale valutazione dovrà essere redatta secondo le linee guida di ARPAV ai sensi della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008);

PRESO ATTO che per limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE III B. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, privilegiare mezzi di ultima classe Euro con i fattori di emissione più bassi;

PRESO ATTO che relativamente alla dispersione delle polveri in atmosfera, il proponente dichiara che nell’ambiente di cava le operazioni meccanizzate si svolgeranno in posizione semi-confinata (trincea di scavo all’interno di valletta naturale). Ai fini autorizzativi il proponente dovrà predisporre ulteriori misure di mitigazione, al fine di limitare la dispersione delle polveri al di fuori del sito di coltivazione, con particolare riguardo ai periodi più secchi, quali ad esempio l’umidificazione dei percorsi dei mezzi d’opera. Inoltre, il proponente dovrà provvedere alla tenuta in efficienza dei mezzi e alle modalità operative tali da contenere il più possibile i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni;

PRESO ATTO che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, dovrà prevedere la presentazione dei risultati della caratterizzazione della terra superficiale secondo il D.G.R. n. 1987/2014;

PRESO ATTO che il progetto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, dovrà prevedere la dotazione di idonea vasca di contenimento per gli eventuali serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose. Dovrà inoltre prevedere la conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza.

CONSIDERATO che il Comitato ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

In corso d’opera

Oggetto della condizione

Per la semina del cotico erboso non dovranno essere utilizzati miscugli commerciali, ma fieno locale carico di seme (secondo le modalità previste dal Manuale dell'INTERREG "SALVERE", disponibile al link di seguito riportato: http://www.daapv.unipd.it/SALVERE/SCOTTON_Manuale.pdf)
Per il rimboschimento dovranno essere piantumati faggio (Fagus sylvatica) come specie principale, abete rosso (Picea abies) come specie sporadica e salice stipolato (Salix appendiculata) e sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) come specie accessorie.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Da concordare, in fase di rilascio dell’autorizzazione, con Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario

Soggetto verificatore

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/09/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 15/09/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione ambientale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Bagnara Marmi Due S.r.l. con sede legale in Via Conco di Sopra, 103 – 36062 Lusiana Conco (VI), (Pec: bagnaramarmi2srl@pec.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Roana, alla Provincia di Vicenza, all’Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Unità Organizzativa Servizio Geologico e Attività Estrattive;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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