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Bur n. 135 del 12 ottobre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 31 del 24 settembre 2021

CHIRON ENERGY REAL ESTATE S.R.L. - Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Canda", in via Grisetta snc, Comune di Canda (RO) - Comune di localizzazione: Canda (RO). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 40/21. Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto di un Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Canda", in via Grisetta snc, nel Comune di Canda (RO), presentata da Chiron Energy Real Estate S.r.l.., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata da Chiron Energy Real Estate S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 293026 del 29/06/2021;
- comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 05/07/2021
- protocollo regionale n. 302212;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 15/09/2021, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di V.I.A. di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b), denominata “impianto industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Chiron Energy Real Estate S.r.l. (con sede legale in via Bigli n. 2 - 20121 - Milano - C.F. e P.IVA 11153690968), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo n. 293026 in data 29/06/2021;

VISTA la nota protocollo regionale 302212 in data 05/07/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A. hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 21/07/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTE le osservazioni pervenute dal Consorzio di Bonifica Adige Po (acquisite al protocollo regionale n. 311266 in data 12/07/2021);

VISTE le osservazioni pervenute da Associazione Polesana Coldiretti di Rovigo (acquisite al protocollo regionale n. 341396 in data 29/07/2021);

VISTE le integrazioni volontarie pervenute dal proponente in data 26/08/2021, acquisite al protocollo regionale n. 377516;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.I.A. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento all’analisi della Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza dell'intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, è stata verificata l’effettiva non necessità di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria relativa alla procedura di VincA n. 51-21 del 27/08/2021, redatta dal Dott. Mauro Miolo;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 15/09/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
  • il P.R.G.R. approvato con D.C.R. n. 30/2015;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. di Rovigo;
  • il P.A.T. e il P.I. del Comune di Canda;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO dell’art. 32 delle NTA del P.T.R.C. - Localizzazione degli impianti fotovoltaici al suolo;

VISTO, esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e delle integrazioni pervenute;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

VISTI le osservazioni e i pareri pervenuti;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su strutture fisse con potenza nominale pari a 3,68 MWp in un’area di superficie pari a 5,44 ha, nel comune di Canda;

CONSIDERATO che l’area attualmente è costituita da terreni coltivati a seminativo ed individuata come zona a destinazione agricola E;

PRESO ATTO che verranno installati 6.694 moduli fotovoltaici organizzati in file, installati su strutture di supporto fisse con orientamento a sud e un’inclinazione di circa 25° rispetto all’orizzonte;

CONSIDERATO che con riferimento ai criteri della D.C.R. n. 5/2013 - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. (articolo 33, lettera q) dello statuto regionale) - il progetto non ricade in area non idonea al fotovoltaico;

PRESO ATTO che sotto il profilo programmatico è stata riconosciuta l’importanza, l’utilità e l’urgenza degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per il contrasto del cambiamento climatico;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica n. 51/2021 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che le valutazioni istruttorie indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi e che la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto, per cui l’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata;

PRESO ATTO della documentazione presentata dal proponente;

PRESO ATTO delle integrazioni volontarie pervenute dal proponente;

PRESO ATTO che, a fine vita dell’impianto, l’area dovrà essere ripristinata, fatta eccezione per gli elementi che entreranno a fare parte della rete elettrica nazionale, così come previsto dalla normativa di settore;

CONSIDERATO che, come previsto dalle norme specifiche, la ditta provvederà alla presenza in cantiere di materiale assorbente per il raccoglimento degli sversamenti accidentali;

PRESO ATTO che, per evitare spandimenti accidentali al suolo di sostanze pericolose, in fase di cantiere la sosta dei mezzi sarà predisposta sulla piazzola con sottofondo in ghiaia;

PRESO ATTO che in fase di cantiere i mezzi dovranno essere tenuti in efficienza, ispezionati giornalmente e soggetti a manutenzione periodica;

PRESO ATTO che, al fine di limitare dispersioni di polveri in atmosfera, in fase di cantiere sarà opportuno prevedere l’impiego di teli a protezione del materiale depositato fonte di polvere e l’eventuale collocazione di una barriera in teli lungo i confini più esposti nel caso di dispersioni eccessive;

VALUTATO che gli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;

CONSIDERATO che in fase di esercizio, per garantire il naturale ricambio della sostanza organica e il naturale sviluppo della macro e microfauna terricola nonché per incrementare nel tempo la componente organica negli strati superficiali del suolo, il terreno dovrà essere inerbito attraverso la semina di essenze erbacee polifite o inerbimento naturale, senza ricorso al diserbo chimico, e il cotico erboso dovrà essere sottoposto a regolare e periodica falciatura;

TENUTO CONTO che, relativamente alla SS 434 Transpolesana, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività in questione, il proponente dovrà acquisire da ANAS S.p.A. - Compartimento di Venezia il nulla osta o concessione alla costruzione e all’esercizio dell’Impianto Fotovoltaico in oggetto all’interno della fascia di rispetto stradale, relativamente all’interferenza fra la suddetta fascia di rispetto ed il sedime dell’impianto;

PRESO ATTO che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività in questione, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere il rispetto di quanto evidenziato dal Consorzio di Bonifica Adige Po, ovvero:

  • che tra l'impianto in questione e il canale Canda sia osservata la distanza minima di m 10,00, libera da qualsiasi costruzione, manufatto e piantumazione di essenze ad alto fusto;
  • che siano indicati profili e sezioni delle aree depresse di laminazione esistenti e il calcolo dei volumi effettivamente disponibili;
  • che siano indicate le quote altimetriche relative alla condotta di scarico finale proveniente dal bacino di laminazione;
  • che, per l'utilizzo del manufatto presente nel canale demaniale Pissatola, sia richiesta al Consorzio la regolarizzazione della concessione mediante subentro, per permettere il transito dei mezzi.

CONSIDERATO che il Comitato ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/09/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 15/09/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Chiron Energy Real Estate S.r.l. con sede legale in via Bigli n. 2 - 20121 - Milano (Pec: chiron.re@pec.chironenergy.com), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Canda, alla Provincia di Rovigo, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Po, alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - Unità Organizzativa Energia, alla Direzione Pianificazione Territoriale, ad ANAS S.p.A. - Compartimento di Venezia;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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