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Bur n. 125 del 17 settembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 30 del 07 settembre 2021

ACEA SOLAR SRL Progettazione di un lotto di due impianti fotovoltaici di potenza 3258,32 hWp ciascuno Comune di localizzazione: Malo (VI) Procedura Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto presentato dalla società Acea Solar Srl denominato "Progettazione di un lotto di due impianti fotovoltaici di potenza 3258,32 hWp ciascuno" nel Comune di Malo (VI).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW” di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, punto 2 lettera b); per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata dalla Società Acea Solar Srl con sede legale in Roma Piazzale Ostiense n. 2 CAP 00154 (C.F. e P.IVA. 15257721009) in data 07/05/2021 ed acquisita con prot. reg.n. 213375, n. 213399, n. 213412, n. 213473, n. 213484 del 10/05/2021 e perfezionata in data 18/05/2021;

VISTA la nota prot. n. 228576 del 18/05/21, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, della documentazione depositata dal proponente e dell’avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/05/21 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenute le seguenti osservazioni sul progetto:
-  Comune di Malo (prot. n. 14381 del 14/06/21, acquisita in data 15/06/21 con prot. n. 270519 del 15/06/21);
-  Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. (prot. n. SPV-SPV-924-21-GDA-pdl del 25/06/21, acquisita in data 25/06/2021 con prot. n. 291267 del 28/06/21);

Osservazioni pervenute in modo non rituale:
-  Comune di Malo (prot. n. 16454 del 08/07/21, acquisite con prot. n. 308172 del 08/07/21);
-  Confindustria di Vicenza (Rif. 2021/LIT/1383 del 08/07/21, acquisita con prot. n. 308561 del 08/07/21);
-  Confartigianato di Vicenza (acquisita con prot. n. 308513 del 08/07/21).

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica relativa alla Procedura di Valutazione d’incidenza ambientale n. 48/21, predisposta dal consulente del Comitato Tecnico Regionale VIA, esperto in tutela delle specie biologiche e della biodiversità;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 04/08/2021

 TENUTO CONTO della normativa vigente in materia;

VISTI lo Studio Preliminare Ambientale e gli elaborati tecnici allegati;

CONSIDERATE le osservazioni sul progetto pervenute;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti ambientali;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico il proponente ha analizzato la coerenza del progetto con gli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO che il progetto ricade parzialmente all’interno della fascia di rispetto stradale, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto sarà imprescindibile che il proponente acquisisca l’autorizzazione della società concessionaria SPV, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 comma 1 del D.Lgs 285/92.

CONSIDERATO che in fase autorizzativa il proponente dovrà inoltre dare riscontro a quanto richiesto dalla SPV S.p.A. (nota prot. n. SPV-SPV-924-21-GDA-pdl del 25/06/21);

CONSIDERATO che la DGR n 284 del 16/03/2021 promuove la trasformazione dell’infrastruttura Pedemontana Veneta da “superstrada a pedaggio” di tipo “B” – Strade extraurbane principali” ad “autostrada” di tipo “A” e che il proponente dovrà comunque presentare richiesta di autorizzazione alla SPV, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 comma 1 del D.Lgs 285/92;

CONSIDERATO che, con riferimento alla classificazione del territorio rurale di cui all’art.7 e successivi delle norme tecniche del PTRC, l’area oggetto di intervento ricade interamente in “area agropolitana di pianura” e pertanto, ai sensi dell’allegato A alla DCR n.5/2013 non risulta fra i siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.32 delle norme tecniche del PTRC,gli impianti fotovoltaici al suolo “… sono preferibilmente installati nelle aree industriali, nelle aree a grande distribuzione commerciale ed in quelle compromesse dal punto di vista ambientale, ivi comprese quelle costituite da discariche controllate di rifiuti e da cave dismesse o lotti estrattivi dichiarati estinti, conformemente alle disposizioni vigenti in materia”;

CONSIDERATO che l’area in questione (classificata come zona D5 produttiva) risulta già inserita nello strumento di pianificazione comunale con variante approvata con DGR 1480/1999 come da comunicazione prot.n.18518 del 03.08.2021 da parte del comune di Malo. Pertanto, in virtù di quanto stabilito dal comma 3, primo periodo, dell’art. 40 è fatta salva la pianificazione comunale vigente alla data di entrata in vigore del PTRC. Non trovano quindi applicazione le lettere a) e b) dello stesso comma 3 dell’art.40;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’analisi economico-finanziaria, sulla base della documentazione fornita, l’iniziativa presentata appare economicamente e finanziariamente sostenibile;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale la descrizione progettuale è stata affrontata in modo adeguata tale da comprendere l’intervento e le sue possibili implicazioni ed esprimere una valutazione sulla significatività degli impatti;

CONSIDERATO che, ai fini autorizzativi, il proponente dovrà presentare:
-  la documentazione necessaria a dimostrare la titolarità dell’area per la costruzione dell’impianto di produzione;
- l’identificazione precisa dei mappali delle aree interessate dall'impianto di connessione e gli atti che ne attestino la disponibilità, ovvero, in mancanza, deve essere richiesto esplicitamente di attivare procedura espropriativa o di asservimento ai sensi del DPR 327/2000.
- il preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A e la relativa accettazione.

CONSIDERATO che per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale il proponente ha descritto in maniera completa le componenti ambientali sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante ed i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente;

 CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essere integrato con specifiche indicazioni sulla profondità di campionamento, che dovrà essere commisurata alla profondità di scavo nelle diverse aree interessate, come previsto dal DPR 120/2017. Inoltre, dovrà essere inserita una planimetria del posizionamento dei punti di campionamento in base alle aree interessate dalle attività di scavo. Nel set analitico dovrà essere aggiunto il parametro relativo agli IPA, dal momento che dalla relazione emerge che l’area di progetto è stata oggetto di parziale riporto di terreno per compensare l'attività di cava e, non essendo nota l'origine di queste terre, non è possibile escludere un possibile contaminazione. Non si ritiene infine necessaria l'analisi dei BTEX, visto il tempo intercorso tra l'apporto delle terre e le attività in progetto;

CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il proponente dovrà produrre un progetto illuminotecnico nel rispetto della L.R. n.17/2009 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici” e delle normative in materia, secondo le Linee Guida Arpav reperibili nel sito:
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminositadelcielo/criteri-e-linee-guida-1/;

VALUTATO che la Valutazione Previsionali di Impatto Acustico presentata dal proponente è completa nei contenuti, si ritiene tuttavia necessario che, ad impianto a regime, il proponente dovrà effettuare una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in oggetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che il progetto non comporta impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Corso d’opera - fase di esercizio

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche
Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto, al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata.
I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Malo.
Nel caso si rilevassero dei superamenti, il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


2.

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Post operam

 

Oggetto della condizione

In riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 48/21 del 29/07/2021 e sulla base del principio di precauzione ed ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si prescrive:
1. di escludere qualsiasi attività che dovesse essere attuata, anche parzialmente, all’interno delle aree della rete Natura 2000. Sia mantenuta invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio ed Emberiza hortulana) ovvero sia garantita, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto.
2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

 

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando documentazione esplicativa da trasmettere alla Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ed all’Autorità Regionale per la valutazione di incidenza.

 

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso


CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 04/08/2021, sono state approvate, per l’argomento in oggetto, seduta stante;

 TENUTO CONTO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 04/08/21, il Comune di Malo ha evidenziato la possibilità di realizzazione di una variante alla SP46 e che, nella suddetta seduta, è emerso altresì che il tracciato non è ancora definito, in quanto attualmente è in corso l’analisi delle alternative progettuali in accordo anche con la Provincia di Vicenza;

CONSIDERATO che, pertanto il Comitato VIA, ha valutato che, allo stato attuale, non essendoci elementi tecnici, risultanti da documenti formalizzati, l’ipotizzata variante alla SP 46 non costituisca, allo stato attuale, motivo ostativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in questione e che tuttavia il Comitato VIA ha evidenziato che qualora emergessero nuovi elementi relativi alla suddetta variante questi dovranno essere considerati nella conferenza di servizi autorizzatoria dell’impianto.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 04/08/2021 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e con le condizioni ambientali di cui in premessa;
  3. Il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione ambientale;
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acea Solar Srl con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense n. 2 CAP 00154 (C.F. e P.IVA. 15257721009) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico- U.O. Genio Civile di Vicenza, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Malo (VI), al Consorzio Alta Pianura Veneta, alla Superstrada Pedemontana Veneta Spa, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Direzione Generale di ARPAV;
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia


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