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Bur n. 125 del 17 settembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 16 del 10 agosto 2021

Forte del Garda S.p.A., con sede legale in Via Campanello, 14 37014 Castelnuovo del Garda (VR), C.F. 02958790178 e P.IVA 02090820230. Permesso di ricerca di acque termali denominato "Forte del Garda". Comune di localizzazione: Castelnuovo del Garda (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal D.L. n. 76/2020 e Legge n. 120/2020, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1628/2015, D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto relativo al permesso di ricerca di acque termali denominato "Forte del Garda", da attuarsi in Comune di Castelnuovo del Garda (VR), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: -istanza acquisita al protocollo regionale 390777 in data 24/09/2020; -richiesta perfezionamento dell'istanza in data 03/11/2020 protocollo regionale 467498; -comunicazione archiviazione dell'istanza (protocollo 534399 in data 16/12/2020), per mancato deposito della documentazione integrativa richiesta; -nota di contestazione dell'archiviazione, acquisita al protocollo regionale 545855 in data 23/12/2020; -verifica condotta presso il protocollo regionale, da cui si è constatata l'effettiva trasmissione da parte della Società proponente, della documentazione integrativa richiesta; -nota protocollo regionale 60416 in data 09/02/2021, degli Uffici della Direzione Ambiente U.O. VIA, di la revoca dell'archiviazione dell'istanza, di procedibilità della domanda e avvio del procedimento; -il progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 03/03/2021; determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 04/08/2021, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO il D.Lgs. n. 22/2010 ss.mm.ii. “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”;

VISTA la L.R. n. 40 del 10/10/1989 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Forte del Garda S.p.A., con sede legale in Via Campanello, 14 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR), C.F. 02958790178 e P.IVA 02090820230), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al 390777 in data 24/09/2020;

VISTA la richiesta degli scriventi Uffici, in data 03/11/2020 – protocollo regionale 467498, di perfezionamento dell’istanza;

VISTA la comunicazione di archiviazione dell’istanza (protocollo 534399 in data 16/12/2020), in quanto risultava non essere pervenuta, nei termini indicati, la documentazione integrativa richiesta;

PRESO ATTO della nota di contestazione della succitata archiviazione, trasmessa da Forte del Garda S.p.A. in data 22/12/2020 e acquisita al protocollo regionale 545855 in data 23/12/2020;

CONSIDERATO che, a seguito di una verifica condotta presso il protocollo regionale, è stata constatata l’effettiva trasmissione da parte della Società proponente, della documentazione integrativa richiesta (a mezzo PEC in data 05/11/2020, acquisita al protocollo regionale 473482 in data 06/11/2020) e che, per un mero errore operativo, non era stata inoltrata agli Uffici Unità Organizzativa V.IA.;

VISTA la nota protocollo regionale 60416 in data 09/02/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno comunicato contestualmente:

− la revoca dell’archiviazione dell’istanza di procedura di verifica di assoggettabilità in oggetto, di cui alla nota in data 16/12/2020 - protocollo 53439 e la procedibilità della domanda;

− l’avvenuta pubblicazione sul sito web della Regione Veneto dello studio preliminare ambientale nonché, della documentazione progettuale a corredo dell’istanza e quella integrativa depositata dalla Società proponente, così come previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

− l’avvio al procedimento;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 03/03/2021, durante la quale è stato nominato il Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente, in allegato alla domanda ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata “Relazione Tecnica” ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione inerente la valutazione d’incidenza dell’intervento ai sensi della DGR n. 1400/2017, è pervenuta la Relazione Istruttoria Tecnica relativa alla Procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale n. 39/21, redatta a cura del Dott. Mauro Miolo;

PRESO ATTO altresì che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risultano essere pervenute osservazioni;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 44/2020) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 04/08/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

valutato lo studio preliminare ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

- il P.R.G.R. approvato con D.C.R. n. 30/2015;

- la D.G.R. n. 1400/2017;

viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto che nella proprietà Forte del Garda S.p.A. esiste anche una derivazione per acqua ad uso industriale (Pratica D/1531 presso il Genio civile di Verona);

considerato che, durante le fasi di ricerca, le operazioni di sedimentazione-chiarificazione (entro le vasche a tenuta) permetteranno alle acque di espurgo, di essere scaricate nella canalizzazione superficiale (fossato passante a margine dell’area della ricerca);

preso atto che l’intervento non rientra in zone di rispetto di punti di attingimento d’acqua ad uso potabile pubblico e i lavori di terebrazione non andranno ad alterare la qualità degli acquiferi utilizzati a scopo potabile;

considerato che, le valutazioni contenute nella relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità di valutazione d’incidenza ambientale relativa al progetto, risultano condivisibili anche alla luce delle analisi fatte nel corso di tutto il percorso di valutazione d’impatto ambientale e riscontrate nella documentazione di progetto;

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

preso atto che, gli aspetti ambientali correlati alle richieste, sono stati affrontati (con analisi e modellazioni matematiche) ed hanno attestato, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, l’assenza di alterazioni significative negative;

considerato che, dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

considerato che nell’ambito del rilascio del permesso di ricerca in questione dovrà essere rilevato che nella realizzazione del pozzo di emungimento dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di garantire che non si creino connessioni idrauliche tra corpi idrici posti a quote differenti;

considerato che nell’ambito del rilascio del permesso di ricerca in questione il Proponente dovrà:

- acquisire il parere dei competenti Enti Gestori per quanto attiene allo scarico a Lago delle acque di spurgo e dovrà altresì presentare un adeguato sistema o piano alternativo di trattamento e/o stoccaggio delle acque di spurgo in caso di blocco dello scarico a Lago;

- produrre una planimetria generale in scala adeguata di rappresentazione della rete di scarico, completa di tubazioni e manufatti, dal pozzo di estrazione alla rete esistente fino allo scarico finale a Lago;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 04/08/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 04/08/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le considerazioni e con le condizioni ambientali di cui in premessa;
  3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  4. di trasmettere il presente provvedimento a Forte del Garda S.p.A. (con sede legale in Via Campanello, 14 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR), C.F. 02958790178 e P.IVA 02090820230 - PEC: saimaindustriespa@legalmail.it), alla Provincia di Verona, al Comune di Castelnuovo del Garda (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia;
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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