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Bur n. 117 del 27 agosto 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 18 del 13 agosto 2021

Acquevenete S.p.A. Opere urgenti di adeguamento delle centrali di potabilizzazione, centrale di Boara Polesine (RO). Comune di localizzazione: Rovigo. Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato da Acquevenete S.p.A., avente ad oggetto opere urgenti di adeguamento della centrale di potabilizzazione di Boara Polesine (RO), sito nel Comune di Rovigo.

Il Direttore

VISTA la Dir. n. 2011/92/UE del 13/12/2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dellimpatto ambientale (VIA) e per lautorizzazione integrata ambientale (IPPC);

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e linnovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione dimpatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Acquevenete S.p.A. (P.IVA 00064780281), con sede legale a Monselice (PD) – Via C. Colombo 29A, pervenuta al protocollo regionale in data 18.05.2021 ed acquisita agli atti con note prot. n. 229607 del 19.05.2021, n. 229632 del 19.05.2021, n. 229649 del 19.05.2021 , n. 229758 del 19.05.2021, n. 229772 del 19.05.2021, n. 229788 del 19.05.2021 e n. 229807 del 19.05.2021;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera d) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006: “derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonche' le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo”, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 236780 del 24.05.2021 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell’art. 19, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 09.06.2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

DATO ATTO che il progetto prevede un aumento della portata media di prelievo dal fiume Adige che passerà dal valore di 250 l/s a 546 l/s ed un aumento di produzione di acqua potabile dagli attuali 9.500.000 m3/anno a circa 13.000.000 m3/anno, consentendo di alimentare la zona di Occhiobello, dismettendone la centrale di produzione locale e consentendo integrazioni e/o interscambi con la centrale di Vescovana.

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione delle opere di adeguamento della centrale di potabilizzazione di Boara Polesine di Rovigo che consistono in interventi finalizzati all’aggiornamento dell’impianto al trattamento alle maggiori portate che saranno richieste da tale punto di produzione, oltre che alla sicurezza del trattamento;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 262071 del 09.06.2021 è pervenuto il parere del Consorzio di Bonifica Adige Po che si sostanzia in una richiesta di integrazioni inerenti il progetto;

DATO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 300026 del 02.07.2021 il Consiglio di Bacino Polesine ha comunicato che il proprio procedimento finalizzato al rilascio della autorizzazione al progetto di cui all’oggetto è sospeso fino ad avvenuta conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale avviata dalla Regione;

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 309978 del 09.07.2021 è pervenuto il parere della U.O. Genio Civile di Rovigo;

VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente e acquisita agli atti con prot. n. 342362 del 30.07.2021;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione inerente la valutazione d’incidenza dell’intervento ai sensi della DGR n. 1400/2017, è pervenuta la Relazione Istruttoria Tecnica relativa alla Procedura di Valutazione d’incidenza ambientale n. 44 del 23.07.2021, redatta a cura del Dott. Mauro Miolo;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2232 del 29.12.2017 con la quale, a fronte dell’emergenza dovuta all’inquinamento delle acque potabili in una vasta area del Veneto, conseguente alla contaminazione da sostanze perfluoro – alchiliche, prevede che “i Gestori del servizio idrico integrato si dotino di sistemi di precoce rilevazione di situazioni critiche legate a inquinanti cosiddetti “emergenti”, così come di adeguati sistemi di trattamento in grado di assorbire prioritariamente eventuali nuove emergenze”;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 04.08.2021, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione così come integrate con le valutazioni emerse nel corso della discussione, e di seguito riportate:

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia;

VISTI lo Studio Preliminare Ambientale e gli elaborati tecnici allegati all’istanza;

DATO ATTO che non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

TENUTO CONTO dei pareri pervenuti da parte degli Enti e delle Amministrazioni interessate;

VALUTATI le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti: atmosfera (qualità dell’aria e clima acustico), ambiente idrico, sistema viario, popolazione locale, risorse, paesaggio, uso del suolo;

TENUTO CONTO che il progetto non rientra tra i siti della Rete Natura 2000;

TENUTO CONTO del parere in materia di valutazione di incidenza ambientale;

CONSIDERATO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, fatte salve eventuali diverse prescrizioni sotto specificate;

VISTO il Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (MOSAV) approvato con DGR n. 1688 del 16.06.2000;

VISTO lo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (S.A.VE.C.), che costituisce parte integrante del MOSAV;

VISTO il Piano d’Ambito ATO Polesine 2014-2038 (Approvato con deliberazione assembleare nr. 10 del 24.04.2014);

CONSIDERATO che la Ditta, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dovrà presentare una nuova documentazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it) e che colmi le seguenti carenze riscontrate nel documento presentato in sede di screening:

  • La campagna fonometrica svolta il giorno 14/10/2020 (clima acustico ante operam), consiste in rilievi eseguiti solo in periodo diurno con impianto acceso. L'elaborato specifica che l'emissione dell'impianto è la medesima nell'arco delle 24 ore. I rilievi in periodo notturno sono però necessari per stimare correttamente i livelli di immissione post operam;
  • Per le criticità rilevate su alcuni ricettori posti vicino ad una infrastruttura stradale, criticità imputabili al rumore veicolare, si precisa che per i ricettori inseriti nella "fascia di pertinenza acustica" (DPR n.142/2004) nel caso specifico pari a 30 metri, il contributo energetico dovuto al traffico stradale non concorre al raggiungimento del livello di immissione, e va sottratto al valore complessivo rilevato;
  • In merito al valore limite differenziale di immissione, si conclude che non è applicabile. Un recente documento di valutazione di impatto acustico (marzo 2021), agli atti presso ARPAV, che è stato richiesto dal Comune di Rovigo ad Acque Venete SpA, a conclusione di lavori di adeguamento edile ed elettromeccanico sulla centrale di Boara Polesine, indica al contrario che il limite differenziale è applicabile per alcuni ricettori, nella situazione ante operam;
  • L’elaborato non riporta le informazioni che riguardano la caratterizzazione delle sorgenti sonore significative, la taratura del modello, e non indica l'incertezza del metodo di calcolo, come richiesto dalle linee guida regionali;

CONSIDERATO che in un un’ottica di risparmio delle risorse e di economia circolare, la gestione come sottoprodotto del materiale scavato per la realizzazione delle opere di progetto dovrà essere sempre prioritaria; in tal caso la caratterizzazione delle terre da scavo dovrà essere realizzata prima dell’effettuazione degli scavi come previsto dal DPR n. 120/2017 e con le modalità previste dallo stesso;

RITENUTO che dovrà essere garantita una efficiente e continua manutenzione dei sistemi di abbattimento dei microinquinanti, garantendo nel tempo l’efficienza del sistema di trattamento installato presso la centrale di potabilizzazione;

DATO ATTO che dovranno essere rispettate le disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2232 del 29.12.2017 che, a fronte dell’emergenza dovuta all’inquinamento delle acque potabili in una vasta area del Veneto, conseguente alla contaminazione da sostanze perfluoro – alchiliche, prevede che “i Gestori del servizio idrico integrato si dotino di sistemi di precoce rilevazione di situazioni critiche legate a inquinanti cosiddetti “emergenti”, così come di adeguati sistemi di trattamento in grado di assorbire prioritariamente eventuali nuove emergenze”;

DATO ATTO che il progetto complessivo di riqualificazione prevede, oltre alle opere da realizzare con il presente intervento, anche l’attuazione di futuri interventi di completamento nella stessa centrale di Boara Polesine, ed è finalizzato anche all’ottimizzazione del sistema di approvvigionamento idrico dell’ATO Polesine, mediante la futura dismissione delle Centrali di Occhiobello e Polesella;

DATO ATTO che nel contesto del sistema di approvvigionamento idrico dell’ATO Polesine, la fornitura mediante le condotte del sistema MOSAV – SAVEC ha assunto carattere definitivo, sia in ordine alla funzionalità, che alla gestione delle infrastrutture;

RITENUTO alla luce di quanto sopra di raccomandare al Consiglio di Bacino “Polesine”, quale Ente di governo dell’ATO, di inserire nella propria pianificazione la programmazione degli ulteriori interventi di implementazione della centrale di Boara Polesine citati in progetto e previsti in futuro, nonché di considerare la dismissione delle Centrali di Occhiobello e Polesella successivamente al presente intervento, tenendo conto altresì nel sistema di approvvigionamento idrico della fornitura mediante le adduttrici del MOSAV – SAVEC;

DATO ATTO che la procedura di verifica di assoggettabilità in argomento ha riguardato la valutazione degli effetti sull’ambiente dovuti all’incremento della portata di prelievo dal fiume Adige, oltre agli altri aspetti impiantistici;

RITENUTO di raccomandare che nella successiva fase di approvazione del progetto siano tenute in debita considerazione le seguenti osservazioni:

- sia indicata una tempistica per la realizzazione della vasca di accumulo delle acque trattate di volume pari a 2700 mc;

- sia valutata la possibilità di utilizzare carpenteria metallica in acciaio, anziché zincata, in caso di contatto della stessa con l’acqua.

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 04.08.2021, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 04.08.2021, sono state approvate seduta stante;

VISTO che con nota pervenuta in data 05.08.2021 ed acquisita agli atti con prot. n. 350686 del 05.08.2021, oltre i termini previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, è pervenuto il parere della Provincia di Rovigo, i cui contenuti erano già stati esposti e valutati nel corso della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 04.08.2021;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 04.08.2021 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
  3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquevenete S.p.A. con sede legale in Via C. Colombo 29A a Monselice (PD) – pec: protocollo@pec.acquevenete.it, nonché di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Rovigo; Provincia di Rovigo; Direzione Generale ARPAV; Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza; Consiglio di Bacino Polesine; Distretto Idrografico Alpi Orientali; Consorzio di Bonifica Adige Po; Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Rovigo; Direzione Ambiente - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela della Acque.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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