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Bur n. 113 del 20 agosto 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 15 del 10 agosto 2021

Acquevenete S.p.A. Impianto per il deposito preliminare e il ricondizionamento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da materiali contenenti amianto Comune di localizzazione: Carceri (PD) Procedura Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto di un Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Pajarola" di potenza elettrica pari a 4,25 MW nel Comune di Lendinara (RO), presentata da Suin Sun S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata da Acquevenete S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 255585 del 04/06/2021;
- comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 08/06/2021 - protocollo regionale n. 260416;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 04/08/2021, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera z.a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Acquevenete S.p.A. (con sede legale in via C. Colombo, 29/A – 35043 Monselice (PD), C.F. e P.IVA 00064780281), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 255585 in data 04/06/2021;

VISTA la nota protocollo regionale 260416 in data 08/06/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. V.I.A. hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 23/06/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTO il parere pervenuto dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (acquisito a protocollo regionale n. 265020 del 10/06/2021);

VISTE le integrazioni volontarie trasmesse dal proponente con nota prot. n. 345924 del 03/08/2021;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento all’analisi della Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza dell'intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, è stata verificata l’effettiva non necessità di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione n. 47/21 del 27/07/2021 redatta dal Dott. Miolo;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 04/08/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • il P.R.G.R. approvato con D.C.R. n. 30/2015;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. della Provincia di Padova;
  • il P.A.T. e il P.R.G. del Comune di Carceri;

VISTI lo Studio Preliminare Ambientale e gli elaborati tecnici allegati;

DATO ATTO che non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

TENUTO CONTO del parere pervenuto da parte del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (acquisito a protocollo regionale n. 265020 del 10/06/2021);

VALUTATI le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti ambientali: Atmosfera e clima, Ambiente idrico, Flora e fauna, Paesaggio, Suolo e sottosuolo, Rumore, Viabilità e Salute e benessere;

PRESO ATTO che le valutazioni istruttorie indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi e che la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto, per cui l’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata;

CONSIDERATO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, fatte salve eventuali diverse prescrizioni sotto specificate;

PRESO ATTO delle integrazioni volontarie pervenute dal proponente (acquisite a protocollo regionale n. 345924 del 03/08/2021);

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto non prevede un ulteriore consumo di suolo, in quanto il sito è già pavimentato con platea in calcestruzzo armato e fornito di rete di raccolta acque meteoriche;

CONSIDERATO che il sito di progetto ricade in zona ZTO D1 - produttiva di espansione ed è inserito nel tessuto produttivo/industriale di Carceri;

CONSIDERATO che, in riferimento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, l’area risulta esterna alle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento;

CONSIDERATO che è previsto il transito di massimo 2 mezzi/giorno in entrata, e di conseguenza in uscita, per il trasporto dei rifiuti all’interno dell’area e un transito di massimo 2 mezzi a pieno carico alla settimana per il trasporto dei rifiuti fuori dall’impianto;

CONSIDERATO che l’attività svolta non prevede l’utilizzo di acqua, né dà luogo a scarichi idrici derivanti da processi di lavorazione o lavaggio;

PRESO ATTO che il proponente dichiara che i cassoni di stoccaggio sono chiusi ed i rifiuti in essi contenuti sono già sigillati in sacchi;

CONSIDERATO che le acque meteoriche ricadenti nell’area non danno luogo a dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente in quanto i rifiuti contenenti amianto risultano sigillati in sacchetti di polietilene e successivamente inseriti in bags e collocati dentro a cassoni chiusi/coperti, quindi non a diretto contatto con l’acqua;

TENUTO CONTO che nella medesima area di gestione rifiuti, il proponente dichiara che viene effettuato sia il deposito temporaneo di rifiuti, non oggetto di questo procedimento, sia le operazioni D15 e D14, oggetto invece del procedimento in questione; tali aree dovranno essere ben divise e identificate con cartellonistica e tale indicazione dovrà essere ripresa nell’ambito dell’autorizzazione;

PRESO ATTO che il proponente dichiara che il piazzale di stoccaggio è già impermeabilizzato e le acque raccolte dall’attuale sistema di collettamento;

CONSIDERATO che la valutazione previsionale prodotta rileva che l’attività in oggetto non comporta un contributo acustico tale da causare impatti significativi;

PRESO ATTO che il proponente dichiara ai sensi del DPR 445/2000 che “presso le sedi di deposito oggetto della presente domanda, NON verranno effettuate operazioni tali da maneggiare/sconfezionare l’involucro primario ma unicamente operazioni di alloggiamento dei big bags/bancali all’interno dei cassoni tale da ottimizzare il loro trasporto presso impianti autorizzati. Solo in casi rarissimi ed eccezionali, qualora l’involucro primario in polietilene risultasse danneggiato, gli operatori provvederanno a riconfezionare all’interno di un nuovo sacchetto in polietilene i rifiuti (o riparare adeguatamente l’involucro) nel rispetto dei principi di tutela dell’ambiente e dei lavoratori” con particolare riguardo alle norme specifiche riguardanti l’amianto;

CONSIDERATO che il Comitato ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/08/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 04/08/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione ambientale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquevenete S.p.A. con sede legale in Via C. Colombo, 29/A – 35043 Monselice (PD), (Pec: protocollo@pec.acquevenete.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Carceri, alla Provincia di Padova, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, all’Azienda ULSS n. 6 Euganea, alla Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Ciclo Rifiuti;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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