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Bur n. 110 del 13 agosto 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 10 del 02 agosto 2021

SOLAR ITALY XII S.R.L. - Progetto per la Costruzione di un Impianto Fotovoltaico a terra su strutture ad inseguimento avente Potenza Nominale 4.617,6 kWp. Comune di localizzazione: Piacenza d'Adige (PD) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1628/2015, D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 16/2021. Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'istanza per la Costruzione di un Impianto Fotovoltaico a terra su strutture ad inseguimento avente Potenza Nominale 4.617,6 kWp, in Comune di Piacenza d'Adige (PD), presentata da Solar Italy XII S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata da Solar Italy XII S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 174804 del 16/04/2021;
- comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 22/04/2021 - protocollo regionale n. 183591;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 21/07/2021, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di V.I.A. di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b), denominata “impianto industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Solar Italy XII S.r.l. (con sede legale in Galleria San Babila 4/B – 20122 Milano (MI), C.F. e P.IVA 10502890964), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 174804 in data 16/04/2021;

VISTA la nota protocollo regionale 183591 in data 22/04/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. V.I.A. hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 12/05/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTE le osservazioni pervenute dall’Azienda ULSS N. 6 Euganea, in riferimento ai requisiti igienico-sanitari (acquisite al protocollo regionale n. 236834 in data 24/05/2021);

PRESO ATTO che con protocollo regionale n. 241228 del 26/05/2021 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha inviato il proprio parere positivo con prescrizioni sulla valutazione dell’invarianza idraulica in merito al progetto presentato da Solar Italy XII S.r.l., sotto il solo aspetto idraulico;

VISTE le integrazioni volontarie pervenute dal proponente, acquisite al protocollo regionale n. 316212 in data 14/07/2021;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.I.A. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento all’analisi della Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza dell'intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, è stata verificata l’effettiva non necessità di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria relativa alla procedura di VINCA n. 41/21 del 06/07/2021, redatta dal Dott. Mauro Miolo.

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 21/07/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
  • il P.R.G.R. approvato con D.C.R. n. 30/2015;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. della Provincia di Padova;
  • Il P.A.T.I. 
  • il P.I. del Comune di Piacenza d’Adige;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

visto, esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

visti le osservazioni e i pareri pervenuti;

preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su strutture ad inseguimento con potenza nominale pari a 4.617,6 kWp in un’area di superficie pari a 65.869 mq, nel comune di Piacenza d’Adige;

considerato che l’area attualmente è costituita da terreni coltivati a seminativo ed individuata come zona a destinazione produttiva D e, in minor misura, come zona destinata ad attrezzature di interesse comune F;

preso atto che verranno installati 8.320 moduli fotovoltaici organizzati in file, installati su strutture di supporto ad inseguimento monoassiale e orientati sull’asse nord-sud;

considerato che con riferimento ai criteri della D.C.R. n. 5/2013 - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. (articolo 33, lettera q) dello statuto regionale - il progetto non ricade in area non idonea al fotovoltaico;

preso atto che sotto il profilo programmatico è stata riconosciuta l’importanza, l’utilità e l’urgenza degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per il contrasto del cambiamento climatico;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 41/2021 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

considerato che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto del Piano di Demolizione, Smaltimento e Rimessa in pristino;

preso atto della documentazione presentata dal proponente;

preso atto delle integrazioni volontarie pervenute dal proponente in data 14/07/2021;

preso atto che, a fine vita dell’impianto, l’area dovrà essere ripristinata, fatta eccezione per gli elementi che entreranno a fare parte della rete elettrica nazionale, così come previsto dalla normativa di settore;

preso atto che, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 bis del D.Lgs. 259/2003 (costruzione di elettrodotto MT in cavi elicordati) il previsto nulla osta alla costruzione è sostituito da un'attestazione di conformità redatta e firmata digitalmente dal proponente da inserire a corredo del progetto. Nel caso in cui il proponente costruisca un elettrodotto in conduttori nudi, il rilascio del nulla osta dovrà invece sempre essere richiesto all’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero per lo Sviluppo Economico;

preso atto del parere positivo del Consorzio di Bonifica e delle relative prescrizioni di carattere particolare e generale in riferimento alla valutazione dell’invarianza Idraulica;

preso atto delle osservazioni pervenute dall’Azienda ULSS n. 6 Euganea in materia di requisiti igienico-sanitari;

considerato che ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica risulta necessario che il proponente:

  • trasmetta il dato completo relativo al valore complessivo dell’intervento (comprensivo di eventuali costi per espropri) sulla base del quale in sede di avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, verranno calcolati gli oneri istruttori di cui all’art. 4, commi 4 e 5 della Legge Regionale del 18 marzo 2011, n. 7;
  • trasmetta opportune integrazioni al “Piano particellare delle aree da sottoporre ad esproprio o servitù”, con gli indirizzi delle particelle n. 243 e n. 245 del Foglio n.17 appartenenti a soggetti privati titolari di diritti sulle aree interessate dal collegamento alla rete di distribuzione, al fine di poter dare avvio al sub-procedimento ai sensi del DPR 327/2001;
  • specifichi nel piano di Ripristino la motivazione dei prezzi ricavati da ricerche di mercato anziché dal prezzario Regione Veneto vigente;

considerato che, dalle valutazioni effettuate dal gruppo istruttorio, per non interferire con la microfauna presente e garantirne il libero passaggio all’interno dell’area oggetto di intervento, è emersa la necessità di prevedere opportune modifiche alla recinzione perimetrale così come prevista dal proponente;

considerato che nell'illuminazione del cancello e dei sistemi di videosorveglianza dovranno essere rispettati i requisiti tecnici previsti in conformità con la Legge Regionale 17/2009 e delle normative in materia, secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link:
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida

considerato che relativamente ai volumi di scavo derivanti dalle opere per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, il proponente ha definito che ci saranno un volume di rinterro e un volume in esubero riutilizzato in situ. Sulla base di quanto dichiarato dal proponente, entrambi i volumi sono da considerarsi “riutilizzo in situ”. 

Si precisa inoltre che la compilazione dell’autocertificazione predisposta dalla Regione Veneto, Circolare citata dal proponente n. 127310 del 25 marzo 2014, riguarda “interventi di modeste dimensioni quali lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete, arredo urbano e altri interventi di edilizia privata”. Non si ritiene quindi applicabile in quanto la tipologia di opera in oggetto non rientra tra quelle menzionate nella suddetta circolare. Pertanto, si ricorda al proponente di utilizzare la documentazione presente sul sito di ARPAV al link
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/buone-pratiche-agricole/terre-e-rocce-da-scavo
;

considerato che, come previsto dalle norme specifiche, la ditta provvederà alla presenza in cantiere di materiale assorbente per il raccoglimento degli sversamenti accidentali;

valutato che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto e dall’attuazione dell’intervento in oggetto non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

preso atto che le valutazioni istruttorie indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi e che la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto, per cui l’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata;

preso atto che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività in questione, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere:

  • il rispetto di tutte le prescrizioni evidenziate dal Consorzio;
  • il rispetto di quanto evidenziato dall’Azienda ULSS n. 6 Euganea, ovvero:
  • che siano rispettati tutti gli obblighi inerenti la normativa di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (sia in fase di implementazione dell’opera e sia in fase di messa a regime dell’opera) e, se del caso, siano adottate le relative cautele o misure preventive e protettive [Es.: DVR con valutazione del rischio derivante da esposizione ad agenti fisici “rumore, campi elettromagnetici”, ecc…, e se del caso siano adottate le relative cautele/misure preventive e protettive collettive ed individuali, siano impiegate attrezzature/macchinari a norma, siano adottate le cautele/misure per la protezione dei lavoratori dall’eventuale rischio di cadute dall'alto, di elettrocuzione, ecc…]; Note: per la fase di cantiere siano rispettate le prescrizioni del Tit. IV del D.Lgs. 81/08 e dall’ulteriore normativa di settore;
  • che l’attività edificatoria e l’installazione avvengano compatibilmente nel rispetto di eventuali vincoli di area e dell’ulteriore normativa di settore;
  • per impedire l’accesso all’impianto a persone non autorizzate un’implementazione delle misure di videosorveglianza e recinzione previste nella documentazione oggetto di valutazione;
  • ove vi siano fossati o caditoie con acqua stagnante, l’attuazione delle misure finalizzate a contrastare la proliferazione di insetti vettori di patogeni, come zanzare, e l’implementazione di interventi volti al contenimento degli animali sinantropi, ad esempio con periodici interventi di sfalcio;
  • l’implementazione di un programma di manutenzione periodica degli impianti con relativo monitoraggio dell'efficienza impiantistica e delle varie emissioni (es.: tipologia e cadenza degli interventi secondo quanto previsto dal costruttore, dalle norme tecniche di settore, ...);
  • la messa a regime dell'opera in progetto non dovrà comportare il superamento dei limiti normativi di emissione di rumori, di radiazioni elettromagnetiche, ecc. nei confronti dei lavoratori e di eventuali soggetti terzi (es.: abitazioni in aree limitrofe, ...).

CONSIDERATO che il Comitato ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d’opera- fase di esercizio

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma delle valutazioni presentate nella documentazione. In particolare, i valori di rumorosità di fondo dovranno essere verificati effettuando delle misurazioni presso i ricettori in direzione dell’area interessata dal progetto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova e al Comune di Piacenza D’Adige. Nel caso si rilevassero dei superamenti, il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto. In caso di superamenti, i termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Le recinzioni perimetrali dovranno essere realizzate in modo tale da consentire il passaggio della piccola fauna, assicurando la presenza di uno spazio idoneo al passaggio tra la recinzione ed il terreno ottenuta o con la sopraelevazione da terra di almeno 10 cm o con la predisposizione di specifici varchi, di dimensione 30x30 cm posti lungo il perimetro ad una interdistanza non superiore a 50 metri.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Le modifiche progettuali relative all’adeguamento della recinzione dovranno essere recepite nel progetto predisposto ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 21/07/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 21/07/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione ambientale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di trasmettere il presente provvedimento a Solar Italy XII S.r.l., con sede legale in Galleria San Babila 4/B – 20122 Milano (MI), C.F. e P.IVA 10502890964. (PEC: solaritaly12srl@legalmail.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Piacenza d’Adige (PD), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - Unità Organizzativa Energia, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, all’Azienda ULSS n. 6 Euganea;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Lorenza Modenese

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