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Bur n. 110 del 13 agosto 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 9 del 02 agosto 2021

COMUNE DI PORTO TOLLE Intervento di prolungamento della scogliera in prossimità dello sbocco a mare della Busa Scirocco Comune di localizzazione: Porto Tolle (RO) Procedura Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA con condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto di intervento di prolungamento della scogliera in prossimità dello sbocco a mare della Busa Scirocco nel Comune di porto Tolle,, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata dal Comune di Porto Tolle in data 16/04/2021 ed acquisita con prot. reg. n. 177976 del 19/04/21;
- determinazioni del Comitato Tecnico Regionale Via del 21/07/2021.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal Comune di Porto Tolle ( C.F. P.I.VA. 00201720299), con sede legale in Piazza Ciceruacchio n.11 CAP 45018 trasmessa in data 16/04/2021 ed acquisita con prot. reg. n. 177976 del 19/04/21;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera n) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 “opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare”, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 191892 del 27/04/21 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/05/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato, né pareri;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione inerente la valutazione d’incidenza dell’intervento ai sensi della DGR n. 1400/2017, è pervenuta la Relazione Istruttoria Tecnica relativa alla Procedura di Valutazione d’incidenza ambientale n. 36/21, redatta a cura del Dott. Mauro Miolo;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 21/07/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia;

VISTI lo Studio Preliminare Ambientale e gli elaborati tecnici allegati;

PRESO ATTO che non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti ambientali;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione inerente la valutazione d’incidenza dell’intervento ai sensi della DGR n. 1400/2017, è pervenuta la Relazione Istruttoria Tecnica relativa alla Procedura di Valutazione d’incidenza ambientale n. 36/21, redatta a cura del Dott. Mauro Miolo;

CONSIDERATO che l’intervento di sistemazione e prolungamento del pennello che intercetta le acque del Po di Scirocco, proposto dal Comune di Porto Tolle, risulta finalizzato ad impedire che l’acqua dolce del fiume entri troppo facilmente in laguna, determinando carenza di apporto di acqua marina e di conseguenza ripristinare un grado di salinità costante nella laguna del Canarin;

CONSIDERATO che la presenza del pennello non modifica la quantità complessiva di sedimenti portati dal Po di Scirocco ma ne modifica l’ambito di deposizione, evitando che si verifichi un eccessivo insabbiamento di fronte alla bocca della sacca con i conseguenti problemi per l’idrodinamicità complessiva del sistema;

CONSIDERATO che viene inoltre in parte ridotta la quota di parti fini, limi ed argille, provenienti dal fiume che con le piene entrano nella sacca e depositandosi sul fondo riducono i tiranti d’acqua;

CONSIDERATO che il proponente, al fine di ripristinare le normali condizioni di torbidità, ha previsto l’interruzione dei lavori di posa del materiale lapideo ogni 4 ore per un’ora, si ritiene adeguata la misura di mitigazione proposta al fine di evitare possibili effetti negativi sull’ambiente circostante;

CONSIDERATO che l’ambito considerato presenta una elevata dinamicità nell’evoluzione delle morfologie costiere, gli scopi e le valutazioni effettuate sul progetto, che comunque si può ritenere non produca effetti morfodinamici al di fuori del paraggio litoraneo antistante la sacca del Canarin,

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONI AMBIENTALI:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà inviare alla Regione Veneto - Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa un progetto di monitoraggio sul trasporto sedimentario ed il progetto di rilievo ante operam della linea di costa antistante alla sacca del Canarin. Le modalità di effettuazione del monitoraggio e le specifiche del rilievo dovranno essere preventivamente concordate con la Regione Veneto – Direzione Difesa del Suolo e della Costa.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’inizio dei lavori

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa

 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà inviare alla Regione Veneto - Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa il rilievo dello stato della linea di costa antistante alla sacca del Canarin.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’inizio dei lavori

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa.

 

3.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Post operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà avviare una campagna quinquennale di monitoraggio sulle modifiche del trasporto sedimentario a seguito della realizzazione dell’opera.

Il proponente si farà, inoltre, carico degli eventuali interventi che dovessero rendersi necessari a garantire la funzione di protezione e difesa della linea di costa nel paraggio antistante la laguna del Canarin per effetto della realizzazione e prolungamento del pennello.

Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere trasmessi ogni 6 mesi alla Regione Veneto- Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

6 mesi dopo l’ultimazione dei lavori

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa.

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 21/07/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 21/07/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le considerazioni e con le condizioni ambientali di cui in premessa;
  3. Il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione ambientale;
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Porto Tolle (C.F. P.I.VA. 00201720299), con sede legale in Piazza Ciceruacchio n.11 CAP 45018 e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Delta PO, all’Ente Parco Regionale Delta del PO, alla Direzione Difesa del Suolo e Difesa della Costa, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico-U.O. Genio Civile di Rovigo;
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Lorenza Modenese

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