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Bur n. 103 del 30 luglio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 5 del 22 luglio 2021

Dolomiti Derivazioni S.r.l. Impianto idroelettrico sul torrente Cordevole Visdende Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore (BL). Procedura V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1628/2015, D.G.R. n. 568/2018). Adozione del provvedimento non favorevole di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'adozione del provvedimento non favorevole di VIA dell'istanza di derivazione ad uso idroelettrico, presentata dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: -istanza presentata da Dolomiti Derivazioni S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 554508 del 23/12/2019; -parere non favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 157 del 07/07/2021; verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 07/07/2021.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 77/2021, in particolare l’art. 25, comma l, lettera b);

VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTE la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;

VISTA la nota n. 543785 del 17/12/2019 con la quale la Provincia di Belluno ha trasmesso la documentazione per l’attivazione della procedura ordinaria di VIA per il progetto in esame;

VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. n. 554508 del 23/12/2019 con la quale la società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna 9; C.F./P.IVA: 01111020259), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale;

PRESO ATTO che in data 03/09/2012 il proponente ha presentato, per l’intervento in oggetto, istanza di concessione ai sensi della delibera n. 1628/2015 presso la competente Provincia di Belluno;

PRESO ATTO che, in allegato all’istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Ambiente – U.O. Valutazione di Impatto Ambientale il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la relazione di incidenza ambientale e la sintesi non tecnica;

PRESO ATTO che con nota n. 12447 del 13/01/2020 i competenti Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno richiesto al proponente di perfezionare la documentazione in quanto mancante dell’apposito Allegato A relativo all’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni e quant’altro necessari ai fini dell’autorizzazione;

VISTA la nota n. 50742 del 03/02/2020 con cui Dolomiti Derivazioni S.r.l. ha trasmesso l’avviso al pubblico corretto;

VISTA la nota n. 84213 del 21/02/2020 con cui Dolomiti Derivazioni S.r.l. ha trasmesso il suindicato Allegato A – elenco autorizzazioni così come richiesto;

VISTA la nota n. 107742 del 06/03/2020 la Direzione Ambiente – U.O. VIA ha comunicato alle amministrazioni e agli enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e richiesto la verifica formale della documentazione;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/03/2020 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la nota n. 112684 del 10/03/2020 con la quale la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali – U.O. Politiche per lo sviluppo turistico della montagna ha evidenziato che le opere in argomento interessano terreni costituenti antico patrimonio regoliero della Regola di Costalta, della Regola di Campolongo, della regola di Castalissoio, della regola di Mezza Danta di sotto, della Regola di Presenaio, della Regola di San Pietro, della Regola di Valle e della Regola di Santo Stefano evidenziando inoltre che le suddette Regole, per poter concedere in disponibilità i propri terreni, ai fini della realizzazione delle opere in oggetto, devono acquisire la preventiva autorizzazione regionale al mutamento di destinazione dei terreni;

VISTA la nota n. 129355 del 23/03/2020 con la quale il proponente ha richiesto ai competenti Uffici regionali la proroga per la presentazione al pubblico del progetto e del SIA, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, stante l’esigenza di ottemperare al contenimento della diffusione del virus “covid-19”;

PRESO ATTO che con nota n. 169020 del 27/04/2020 i competenti Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA in riscontro alla succitata richiesta di proroga n. 129355 del 23/03/2020 hanno evidenziato che i termini per la presentazione al pubblico da parte del proponente devono tener conto di quanto previsto dall’art. 103, del D.L. n. 18/2020, così come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020, salvo il perdurare dell’emergenza sanitaria, nonché da quanto previsto dalla normativa vigente in materia di VIA;

VISTA la nota n. 208767 del 27/05/2020 con la quale il proponente ha comunicato che i comuni interessati all’opera non risultano raggiungibili tramite posta elettronica o telefono, e chiede pertanto una proroga di 60 giorni per la presentazione al pubblico;

PRESO ATTO che con nota n. 217854 del 03/06/2020 i competenti Uffici della Regione Veneto hanno comunicato al proponente che ad oggi, non essendo ancora determinabile il termine previsto per la presentazione al pubblico, in quanto dipendente dall’avvio al procedimento, che potrà essere esperito solamente al termine della fase di verifica documentale tutt’ora in corso, si ritiene di non poter dare seguito a quanto richiesto;

CONSIDERATO che in riscontro alla comunicazione di avvenuta pubblicazione, prot. n. 107742 del 06/03/2020, è pervenuta alla scrivente (nei termini previsti dall’art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), richiesta di documentazione integrativa trasmessa da parte di ARPAV, con nota n. 130727 del 24/03/2020, Direzione Turismo – U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi con nota n. 147084 del 07/04/2020 e Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con nota n. 147269 del 07/04/2020 e n. 246533 del 23/06/2020;

VISTE le note n. 248860 del 24/06/2020 e n. 259284 del 01/07/2020, con cui i competenti Uffici della Regione Veneto, a seguito di verifica formale, hanno avanzato richiesta di completamento della documentazione progettuale al proponente;

PRESO ATTO che con nota n. 25864 del 01/07/2020 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Provincia e di Belluno, Padova e Treviso ha espresso il proprio parere contrario al progetto presentato in quanto la realizzazione dell’impianto idroelettrico in questione determinerebbe un impatto inaccettabile sul paesaggio sia per l’inserimento di strutture che impermeabilizzano e modificano la morfologia del tracciato fluviale, sia per le conseguenze che la diminuzione delle portate d’acqua possono avere, in termini percettivi, sensoriali e morfologici sul paesaggio d’insieme dichiarato di notevole interesse pubblico. Allo stesso modo l’inserimento del nuovo volume a valle e l’antropizzazione delle sponde del Cordevole nella confluenza con il Piave, assieme alla riduzione delle portate d’acqua, risultano nell’insieme elementi detrattori del paesaggio tutelato, in contrasto con quanto disposto all’art. 3.2.1.1 dell’allegato A della Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico dell’Area Alpina compresa tra il Comelico e la Val d’Ansiei;

VISTA la nota n. 275024 del 10/07/2020 con la quale Dolomiti Derivazioni S.r.l., vista la nota di richiesta di integrazioni presentata dall’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali che prevedeva l’effettuazione di una serie di rilevamenti degli habitat fluviali in almeno quattro diverse condizioni di portata, chiede una proroga almeno fino al 28/02/2021 per la consegna dei risultati richiesti;

VISTA la nota n. 336311 del 27/08/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA comunicano al proponente l’accoglimento della richiesta di proroga fino al 31/03/2021;

PRESO ATTO che con nota n. 137978 del 26/03/2021 Dolomiti Derivazioni S.r.l. ha presentato, nei termini previsti, la documentazione integrativa richiesta con note n. 248860 del 24/06/2020 e n. 259284 del 01/07/2020 a seguito di verifica formale;

PRESO ATTO che, conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 177950 del 19/04/2021, a rettifica della precedente nota n. 148250 del 01/04/2021, la Direzione Ambiente – U.O. VIA – ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 152/06 e specificando nel contempo che l’istanza di procedura di VIA, presentata ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, è da intendersi incardinata nell’ambito del procedimento unico attivato ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, come previsto dalla D.G.R. n. 1628/2015;

PRESO ATTO che il proponente, così come stabilito nella suindicata nota n. 177950 del 19/04/2021 ha preso contatti con la provincia di Belluno la quale, con nota n. 187080 del 23/04/2021, ha comunicato che la presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/16 e ss.mm.ii., avverrà in data 30/04/2021 in modalità integralmente telematica;

VISTA la nota n. 186162 del 23/04/2021 con la quale e-distribuzione informa gli Uffici che non risultano aperte pratiche di nuove concessioni in Val Visdende nei comuni di Santo Stefano e San Pietro di Cadore (BL) a nome della società Dolomiti Derivazioni S.r.l.;

PRESO ATTO che con nota n. 204658 del 04/05/2021 i competenti Uffici della U.O. VIA hanno comunicato alle strutture regionali interessate che il Comitato Tecnico regionale ha ritenuto opportuno integrare il gruppo istruttorio con la Direzione Regionale Turismo – U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi in quanto l’intervento in oggetto è collocato all’interno del sito della Rete Natura 2000: SIC IT3230006 “Val Visdende – Monte Peralba – Quaternà” e ZPS IT3230089 “Dolomiti del Cadore e Comelico”;

PRESO ATTO che entro i termini di all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, risultano pervenute osservazioni e pareri formulati dai seguenti soggetti:

  • Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, prot. n. 273384 del 16/06/2021, in cui si esprime parere favorevole nei riguardi dell’impianto di cui all’oggetto subordinatamente all’osservanza di alcune prescrizioni;
  • Free Revers Italia Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi, prot. n. 277567 del 18/06/2021;
  • Club Alpino Italiano – Sezione Val Comelico, prot. n. 279404 del 21/06/2021.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento è stata effettuata da parte del consulente incaricato, Dott. Miolo Mauro, la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA relativa alla Procedura di Valutazione d’incidenza ambientale n. 37_21;

CONSIDERATO che in relazione alla tutela degli habitat e delle specie presenti all’interno dell’area di analisi non è dimostrata l’assenza di incidenze significative negative, da intendersi come cambiamenti sfavorevoli del grado di conservazione degli habitat e delle specie all’interno dell’area di analisi rispetto alla situazione in assenza dell’attuazione del progetto, l’istruttoria effettuata dal Dott. Mauro Miolo, propone un esito non favorevole della valutazione d’incidenza in quanto, in relazione alla tutela degli habitat e delle specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non è certa l’assenza di incidenze significative negative rispetto alla situazione in assenza dell’attuazione del progetto, l’intervento comporta la sottrazione di habitat e contrasta con le misure di conservazione generali e sito specifiche contenute nella D.G.R. n. 786/2016;

RICHIAMATA la nota n. 292477 del 29/06/2021 nella quale la Direzione Turismo - U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi ha rilevato che “l’incompletezza, la disorganicità e l’incongruenza della documentazione presentata, dall’esame della quale tuttavia si evince quanto meno l’interessamento diretto del Torrente Cordevole – coincidente con l’habitat 3240 per interventi in alveo e valutato quanto disposto in merito dalle Misure di Conservazione, si evidenzia che, a seguito dell’effettuazione degli interventi previsti dal progetto, non è possibile escludere alterazioni dello stato di conservazione degli habitat interferiti e dello stato di conservazione globale dei siti interessati […]”;

CONSIDERATO che nella seduta del 15/01/2020 il Comitato Tecnico regionale VIA ha presentato e condiviso i contenuti dell’“Orientamento operativo per la valutazione di istanze intese alla realizzazione di impianti idroelettrici”;

VISTO che ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. le concessioni di derivazione d’acqua possono essere rilasciate solo se “non pregiudichino il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato”; obbligo recepito anche dalla norma di settore (comma 1, lettera a], art.12-bis, R.D. n. 1775/1933);

VISTA la Direttiva 2000/60/CE che persegue l’obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

RICHIAMATA la Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01/07/2015 (Causa C461/13) che stabilisce quanto segue: “1) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga – a negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva. 2) La nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60 dev’essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell’allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l’elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i)”;

VISTA la deliberazione n. 2 del 03/03/2016 con la quale il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene una serie di misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico;

RICHIAMATO il principio dell’azione ambientale invocato dall’art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che recita quanto segue: “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”;

RICHIAMATO il principio di precauzione di cui all’art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: “in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell’art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione n. 1 del 14/12/2017 di adozione della c.d. “Direttiva Derivazioni” finalizzata alla valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, che assume la funzione di “linea guida” per le istanze in corso di istruttoria dalla data di adozione fino al 30/06/2018, recante indicazioni “immediatamente vincolanti”, pienamente in vigore per tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo dal 01/07/2018;

CONSIDERATO che la “Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche” costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all’esercizio di un prelievo idrico, che consente di definire il livello di rischio che una data derivazione d’acqua possa compromettere il mantenimento dello stato di qualità del C.I. interessato, oppure il raggiungimento per lo stesso C.I. degli obiettivi di qualità definiti dal “Piano di Gestione delle Acque del Distretto delle Alpi Orientali (PdGAO)”;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 465 del 02/03/2010 la Giunta Regionale ha trasferito alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico e pertanto a decorrere dal 01/01/2009 è titolare delle competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d’acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali;

CONSIDERATO che la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti idroelettrici, funzioni conferite con la deliberazione n. 338 del 24/03/2016 della Giunta Regionale recepita con Atto n. 37 del 26/04/2016 del Presidente della Provincia di Belluno;

CONSIDERATO che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla “Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche” risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo il quale per l’attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l’ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

CONSIDERATO che, con riferimento ai due punti precedenti, la Provincia di Belluno con nota n. 294759 del 30/06/2021 ha inviato le proprie considerazioni, acquisite e fatte proprie dal Comitato;

CONSIDERATO nel caso di specie, la Provincia ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d’acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all’“Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche”, produce in rischio ambientale “ALTO” per il corso d’acqua interessato dalla derivazione (torrente Cordevole di Visdende);

CONSIDERATO che la Provincia di Belluno nel citato contributo istruttorio, che il Comitato fa proprio, ha inoltre comunicato quanto segue: “valutati gli impatti sulle matrici ambientali, considerato in particolare che risulta essere “ALTO” il rischio di deterioramento dello stato di qualità del C.I. 529_20 oppure il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PdGAO 2015-2021, a seguito della realizzazione e della messa in esercizio dell’impianto in progetto, si propone un giudizio di compatibilità ambientale non favorevole, in quanto la derivazione d’acqua in argomento non risulta compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 e, più in generale, con le disposizioni e gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE (art. 4 – obiettivi ambientali)”;

PRESO ATTO che la derivazione in oggetto interessa il torrente Cordevole di Visdende, individuato dal codice 529_20, per il quale lo stato ecologico non risulta definito nella classificazione vigente e nel progetto di aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del Distretto delle Alpi Orientali (2021-2027), risulta in uno stato ecologico “SUFFICIENTE”;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il Piano di Monitoraggio e controllo, l’Arpav riscontra diverse criticità:

  • la valutazione dell’indice IARI fatta dal proponente risulta non verificabile;
  • per quanto riguarda l’applicazione dell’indice ISECI, si evidenzia come tale indicatore non sia in realtà da ritenersi idoneo ad esprimere un giudizio sullo stato di qualità ecologica di un corpo idrico;

CONSIDERATO che lo stesso proponente nella valutazione dell’alterazione del regime idrologico, descritta nella “Relazione ante Operam Visdende 2018-2019”, fornisce un risultato dell’indice IARI che produce, nello scenario futuro, uno stato del regime idrologico ‘NON BUONO’, evidenziando pertanto un potenziale decadimento dello stato ecologico;

ESAMINATO lo Studio di Impatto Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

VISTO da ultimo il parere n. 157/2021, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 07/07/2021, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto intitolato “Impianto idroelettrico sul torrente Cordevole Visdende”, situato nei Comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore (BL), in quanto la verifica effettuata non permette di escludere che la realizzazione e l’esercizio dell’intervento possano determinare impatti ambientali significativi e negativi.

PRESO ATTO che le risultanze del verbale sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto, facendolo proprio, del Parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA n. 157 del 07/07/2021, Allegato A al presente Provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini dell’adozione del provvedimento di VIA non favorevole per il progetto denominato “Impianto idroelettrico sul torrente Cordevole Visdende”, localizzato nei Comuni di Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore (BL), proposto dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l..
  3. Di adottare il Provvedimento non favorevole di VIA, relativamente all’istanza denominata “Impianto idroelettrico sul torrente Cordevole Visdende”, presentata dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l., per le motivazioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nel parere n. 157 del 07/07/2021, Allegato A al presente provvedimento.
  4. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
  5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  6. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna 9; C.F./P.IVA: 01111020259), (PEC: dolomitiderivazioni@pec.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Assetto Idrogeologico, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile Belluno e U.O. Servizi Forestali, alla Provincia di Belluno, ai Comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore (BL), alla Direzione Generale ARPAV e alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso, all’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

5_Allegato_DDR_5_22-07-2021_453925.pdf

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