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Bur n. 103 del 30 luglio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 22 del 16 luglio 2021

Ditta Martini Costruzioni S.r.l. Autorizzazione a coltivare la cava di trachite in sotterraneo denominata "LA SPERANZA MONTE ALTORE" in Comune di Vò (PD). D.lgs. 152/2006, L.R. 4/2016, L.R. 13/2018, D.lgs. 42/2004, D.lgs. 117/2008, RD 3267/1923, L. 1097/1971

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale viene autorizzato il prosieguo dell’attività estrattiva in sotterraneo delle cave di trachite “LA SPERANZA” e “MONTE ALTORE” in Comune di Vò (PD).

Il Direttore

VISTA l’istanza della ditta Martini Costruzioni S.r.l. (C.F. 02043550280), con sede a Rovolon (PD) in Via Alighieri n. 74, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016, acquisita agli atti con prot. n. 487165 del 12/11/2019 e perfezionata con nota prot. n. 546830 del 18/12/2019, per il prosieguo dell’attività estrattiva in sotterraneo delle cave di trachite “LA SPERANZA” e “MONTE ALTORE” in Comune di Vò (PD);

VISTA la D.G.R. n. 2721/2008 di rilascio dell’autorizzazione mineraria alla coltivazione della cava di trachite denominata “MONTE ALTORE” in Comune di Vo’ (PD) in coerenza con il provvedimento dell’Ente Parco dei Colli Euganei n. 4033 del 28.04.2008 di autorizzazione ai sensi della L. 1097/1971, paesaggistica ambientale e idrogeologica alla coltivazione del secondo e ultimo stralcio a cielo aperto previsto dal Progetto Tematico Cave del Parco approvato con DCR n. 11 del 09/03/2001;

VISTA la D.G.R. n. 2882/2008 di rilascio dell’autorizzazione mineraria alla coltivazione della cava di trachite denominata “LA SPERANZA” in Comune di Vo’ (PD) in coerenza con il provvedimento dell’Ente Parco dei Colli Euganei n. 4036 del 28.04.2008 di autorizzazione ai sensi della L. 1097/1971, paesaggistica ambientale e idrogeologica alla coltivazione del secondo e ultimo stralcio a cielo aperto previsto dal Progetto Tematico Cave del Parco approvato con DCR n. 11 del 09/03/2001;

CONSIDERATO che l’intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco, nonché soggetta a vincolo idrogeologico e che ricade all’interno del sito della Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco”;

VISTO  il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 in relazione al vincolo idrogeologico;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 – codice dei beni culturali e del paesaggio- ed il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014;

CONSIDERATO inoltre che l’intervento è compreso nell’ambito territoriale oggetto di tutela da parte della legge 29 novembre 1971, n. 1097 “Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei” e all’interno del Parco regionale dei Colli Euganei istituito con L.R. 38/1989;

VISTA la L.R. 10/10/1989, n. 38 “Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei”;

VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”- e in particolare l’art. 32 il quale stabilisce che all’interno del Parco regionale dei Colli Euganei, al fine di incentivare l’impiego di metodi di coltivazione innovativi rispetto a quelli tradizionali, funzionali alla diminuzione del consumo di territorio, delle alterazioni del paesaggio e degli impatti ambientali negativi, che prevede la possibilità di autorizzare, anche a titolo di sperimentazione operativa, attività di cava per l’estrazione di trachite, in deroga alle limitazioni contenute nel Piano Ambientale e nel Progetto Tematico Cave, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il progetto di coltivazione proposto sia ad alto contenuto innovativo, da dimostrare con uno studio di fattibilità sperimentale, dal quale emerga un’effettiva drastica riduzione degli impatti paesaggistici ed ambientali rispetto a quelli derivanti dalle coltivazioni condotte con le usuali tecniche normalmente adottate per l’estrazione della trachite;

b) il progetto sia sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale e ottenga esito favorevole, anche con prescrizioni;

c) l’intervento proposto si configuri come modifica e/o ampliamento di cave in attività alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e sul progetto si esprimano favorevolmente il Comune territorialmente interessato e l’Ente Parco Colli Euganei.

VISTO il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 20.03.2018;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 –“Norme di polizia delle miniere e delle cave”;

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 27 bis “provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTA la L.R. 18.02.2016 n. 4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la deliberazione n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura regionale V.I.A. la quale, trascorso il periodo di pubblicazione e acquisite le integrazioni richieste, ha sottoposto in data 12/05/2021 l’istanza e il relativo progetto al Comitato Tecnico Regionale VIA di cui alla L.R. 4/2016;

VISTO il parere n. 149 in data 12/05/2021 del Comitato Tecnico Regionale VIA, favorevole con prescrizioni al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria, allegato al presente provvedimento (Allegato A), nel quale è stato presto atto che non sono prevedibili impatti negativi significativi considerata anche la dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11, c. 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso, in luogo della C.T.R.A.E. di cui all’art. 13 della medesima L.R. n. 13/2018, favorevolmente al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava per gli aspetti minerari e per l’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, con le prescrizioni minerarie ulteriori a quelle ambientali indicate nel citato parere n. 149/2021;

PRESO ATTO che è stata acquisita ai prott. regionali n. 232272 del 20/05/2021 e n. 235631 del 24/05/2021 la documentazione integrativa e di aggiornamento del progetto, trasmessa dal proponente in adeguamento alle disposizioni contenute nelle premesse al parere n. 149 del 12/05/2021, relative alla chiusura degli imbocchi sotterranei e al ripristino del versante, lasciando al completamento dei lavori di coltivazione il solo imbocco di sicurezza per le ispezioni al sotterraneo, all’eliminazione dell’area umida e al recepimento delle indicazioni sulla scelta delle specie erbacee, arboree e arbustive da utilizzare per la ricomposizione ambientale;

VISTE le note prot. 65682 in data 11/02/2021 e prot. 219536 del 12/05/2021 con le quali il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, in applicazione della D.G.R. n. 568/2018 e ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/1990, ha convocato la Conferenza di Servizi, da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della L.241/1990 in forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno lunedì 27/05/2021 per la determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale e per l’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;

VISTO il decreto n. 526 del 08.06.2021, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, con il quale il Direttore della Direzione regionale Ambiente ha adottato il provvedimento favorevole di VIA prendendo atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, espresse nella seduta del 27/05/2021, facendo proprio il parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 149 del 12/05/2021 e dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi in data 27/05/2021 per la parte inerente gli aspetti autorizzativi (Allegato B), svolta in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/1990 e secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006 e con la procedura stabilita dalla D.G.R. n. 568/2018, in relazione a:

- autorizzazioni all’attività di cava poste dalla L.R. 13/2018 in capo alla Struttura regionale competente (Direzione difesa del suolo) per gli aspetti minerari e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione (D.lgs. 117/2008);

- autorizzazioni poste dall’art. 16 della L.R. n. 38/1989 in capo dell’Ente Parco dei Colli Euganei per gli aspetti paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, di cui all’art. 3 della L. 1097/1971, per gli aspetti idrogeologici di cui dall’art. 7 del RD 3267/1923, forestali di cui alla L.R. 52/1978;

- acquisizione del parere del Comune di Vo’ quale amministrazione territoriali interessata;

- acquisizione del parere della Provincia di Padova per gli aspetti di polizia mineraria;

- acquisizione del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio per l’autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi, preso atto che le indicazioni sulle modifiche progettuali indicate dal comitato VIA sono state recepite dal proponente nella documentazione acquisita ai prott. 232272/2021 e 235631/2021, ha espresso parere favorevole all’unanimità dei presenti al rilascio dell’autorizzazione del progetto di coltivazione della cava, con le prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 149/2021 del Comitato tecnico regionale VIA integrate con la seguente prescrizione relativa al transito dei mezzi: “sia limitato il transito degli autocarri in partenza e arrivo all’area di cava durante la giornata lavorativa dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 18,00, nel rispetto dei quantitativi massimi giornalieri riportati nelle previsioni di progetto. I viaggi dovranno essere regolati in modo che non possano esservi autocarri che percorrano contemporaneamente via Bagnara Alta nei due sensi di marcia. Eventuali modifiche a quanto prescritto dovrà essere concordato con il Comune di Vò”;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia);

CONSIDERATO che è stata richiesta in data 14/06/2021, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia prot. 0051832, l’informazione, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta Martini Costruzioni S.r.l. e che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura;

RITENUTO, pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, di procedere anche in assenza dell’informazione antimafia purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva;

RITENUTO, in considerazione dell’esito favorevole della conferenza dei servizi, che si è espressa nelle due separate riunioni favorevolmente a maggioranza dei presenti sia per gli aspetti ambientali si per quelli autorizzativi, e dei risultati dell’istruttoria svolta, che è possibile autorizzare alla ditta Martini Costruzioni S.r.l. la prosecuzione in sotterraneo della coltivazione delle cave di trachite, denominate “LA SPERANZA” E “MONTE ALTORE” secondo il progetto presentato e successivamente integrato e modificato con le condizioni e le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 29/01/2019 recante “disposizioni attuative dell’art. 19 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

CONSIDERATO che,, in applicazione della citata DGR 79/2018, il contributo previsto all’art. 19 della L.R. 13/2018 deve essere ripartito fra il comune di Vo e il Comune di Teolo in ragione del 80% al primo e del 20% al secondo;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il punto 8), lettera c) dell’allegato A alla D.G.R. n. 568/2018, il quale stabilisce per il caso di specie che “il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 28-bis del D.lgs. 152/2006 […] è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento […]”;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione regionale Ambiente n. 526 del 08/06/2021 con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 149 del 12/05/2021, Allegato A al presente provvedimento, preso atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi espresse nella seduta del 27/05/2021 e della non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale;

2. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole espresso all’unanimità dei presenti dalla Conferenza dei Servizi svolta in modalità sincrona in data 27/05/2021 per gli aspetti autorizzativi con le prescrizioni minerarie contenute nel parere 149/2021 del Comitato tecnico regionale VIA integrate con la prescrizione relativa al trasporto del materiale, come da verbale che si allega al presente provvedimento (Allegato B);

3. di autorizzare la ditta Martini Costruzioni S.r.l. (C.F. 02043550280), con sede a Rovolon (PD) in Via Alighieri, n. 74, per i motivi in premessa esposti, a coltivare la cava di trachite in sotterraneo, denominata "LA SPERANZA - MONTE ALTORE", in Comune di Vo’ (PD) come delimitata con linea verde (limite dei mappali in proprietà e/o in disponibilità – Area della cava) nella planimetria catastale di tavola n. 2 facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 9 e con le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento;

4. di autorizzare con le condizioni e prescrizioni del presente provvedimento la coltivazione della cava di cui al punto 3 in relazione al vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923, n. 3267), al vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004), e alla legge 1097/1971;

5. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione con relativa indagine ambientale, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, come indicato al punto 9, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

6. di stabilire che l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione rilasciata ai sensi della L. 1097/1971 hanno un’efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

7. di stabilire che la compatibilità ambientale dell’intervento compresa nel presente provvedimento ha efficacia temporale pari alla durate dell’autorizzazione di cui al punto 3, fatta salva la concessione di specifica proroga;

8. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 15 anni dalla data del presente provvedimento;

9. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati, firmati digitalmente dal Direttore della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, di seguito elencati:

 

n.

Elaborato

Titolo

Prot.

arrivo

PROGETTO DEFINITIVO

1

P1

 Relazione generale

487165

 12/11/2019

2

PA

 Relazione geomeccanica

487165

 12/11/2019

3

PB

 progetto della coltivazione in sotterraneo

487165

 12/11/2019

4

PC rev.01

 Progetto di ricomposizione ambientale

235631

24/05/2021

5

PD

 Simulazioni dello stato finale

487165

 12/11/2019

6

PE

 Relazione paesaggistica

487165

 12/11/2019

7

PF

 Documentazione per la valutazione di incidenza ambientale

487165

 12/11/2019

8

PG

 Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

487165

 12/11/2019

9

PI

Documentazione integrativa (disponibilità aree, relazione tecnica verifiche stabilità, stima quantitativa materale utile, programma economico finanziario, Piano gestione rifiuti di estrazione)

366827

15/09/2020

10

TAV. 1 

 Planimetria dello stato di fatto

487165

 12/11/2019

11

TAV. 2 

 planimetria catastale con indicazione dei mappali in proprietà e/o disponibilità

487165

 12/11/2019

12

Tav.3 Rev.01

 planimetria di progetto della sistemazione esterna: assetto morfologico

232272

18/05/2021

13

Tav.4 Rev. 01

 planimetria di progetto della sistemazione esterna: assetto vegetazionale

232272

18/05/2021

14

TAV. 5

 sezioni di ripristino morfologico

487165

 12/11/2019

15

Tav. 6 Rev. 01

 abaco e sezioni tipo

232272

18/05/2021

16

TAV.7

 progetto per la coltivazione in sotterraneo. Lavori di preparazione. Planimetria e sezion1

487165

 12/11/2019

17

TAV. 8

 progetto per la coltivazione in sotterraneo. Planimetria con campi di coltivazione

487165

 12/11/2019

18

TAV. 9

 progetto per la coltivazione in sotterraneo. Sezioni della coltivazione

487165

 12/11/2019

19

TAV. 10

 tavola di cantierabilità degli imbocchi

487165

 12/11/2019

20

TAV. 11

 carta e sezioni geologiche di dettaglio

487165

 12/11/2019

21

TAV. 12

 planimetrie di confronto tra la sistemazione esterna del progetto approvato e del progetto di prosieguo dell’attività estrattiva in sotterraneo

487165

 12/11/2019

22

PH

 Relazione tecnica (integrazioni volontarie con riferimento agli aspetti paesaggistici)

546830

18/12/2019

23

TAV. 13

 planimetria degli interventi fi mitigazione ambientale previsti nel primo quinquennio

546830

18/12/2019

24

TAV. 14

 inquadramento territoriale, urbanistico e catastale

546830

18/12/2019

25

TAV. 15

 stato di fatto: pianta e profili

546830

18/12/2019

26

TAV. 16

 interventi di riqualificazione

546830

18/12/2019

27

TAV. 17

 Stato di progetto: pianta e profili

546830

18/12/2019

28

TAV. 18

 Coperure

546830

18/12/2019

29

TAV. 19

 sovrapposizioni

546830

18/12/2019

30

TAV. 20

 fotosimulazioni

546830

18/12/2019

31

Nota integrazioni

Risposta alla lettera della Regione Veneto n. 554346/2020

37137

27/01/2021

32

TAV. 21

Planimetria e sezioni di progetto della sistemazione esterna Assetto morfologico in dicazione delle aree di sterro e riporto e dei volumi movimentati

37137

27/01/2021

33

TAV. 22

Planimetria morfologica comparativa (progetto autorizzato/Stato attuale gannaio 2021)

37137

27/01/2021

34

TAV. 23

Planimetria comparativa

232272

18/05/2021

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

35

S1

 Relazione Generale Vol. A

487165

 12/11/2019

36

S1

 Relazione Generale Vol. B

487165

 12/11/2019

37

S1

 allegato 1 Valutazione previsionale di impatto acustico

487165

 12/11/2019

38

S1

 allegato 2 valutazione dell’impatto associato alle vibrazioni

487165

 12/11/2019

39

S1

 allegato 3 relazione archeologica

487165

 12/11/2019

40

S2

 Riassunto non tecnico

487165

 12/11/2019

41

S3

 citazione delle fonti e dei modelli utilizzati, elenco delle amministrazioni competenti

487165

 12/11/2019

42

PR1

 inquadramento geografico

487165

 12/11/2019

43

A1

 Carta geologica

487165

 12/11/2019

44

A2

 carta geomorfologica

487165

 12/11/2019

45

A3

 carta idrogeologica

487165

 12/11/2019

46

A4

 carta dell’uso del suolo

487165

 12/11/2019

47

A5

 carta delle cenosi vegetali

487165

 12/11/2019

48

A6

 carta della viabilità

487165

 12/11/2019

 

10. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da trachite lucidabile e da taglio (pietra ornamentale) per un volume utile di mc 112.000, calcolati a giacimento;

11. di stabilire che la ditta, al fine di dare efficacia all’autorizzazione di cui al punto 3, prima della consegna del presente provvedimento deve presentare alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto:

a. deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di € 300.000,00 (trecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione e all’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione -approvato ai sensi del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010. La Regione con apposito provvedimento svincolerà il suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Regione provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle inosservanze dalle garanzie presentate;
b. 
nomina del Direttore dei lavori di cui all’art. 18 della L.R. n. 13/2018;
c. 
titoli di disponibilità del giacimento della cava debitamente registrati e trascritti;
d. 
analisi di caratterizzazione dei limi di segagione condotte secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;

12. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni poste per gli aspetti di compatibilità ambientale dal comitato tecnico regionale VIA di cui al parere n. 149/2021:
 

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà redigere un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle polveri in due punti di monitoraggio, che dovrà considerare le indicazioni tecniche riportate in premessa e nel parere istruttorio nel capitolo “atmosfera”. In particolare, il monitoraggio dovrà essere condotto secondo le modalità previste dal DLgs 155/2010 per le misure indicative e dovrà essere esteso per un anno. La proposta di PMA dovrà contenere le modalità di invio dei dati all’Autorità competente e le misure di mitigazione ulteriori che la Ditta dovrà mettere in atto in caso di criticità. Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere sottoposto ad ARPAV per la sua definizione.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Almeno 3 mesi prima dell’inizio dell’attività prevista da progetto il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione ambientale, allegando la proposta di PMA da sottoporre ad ARPAV per la sua definizione.

Il fac-simile di domanda di verifica di ottemperanza, da trasmettere alla Regione Veneto – Dir. Ambiente e per conoscenza al soggetto verificatore, è disponibile sul sito web regionale nella sezione modulistica;

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016

 

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CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d'opera

Oggetto della condizione

Monitoraggio vegetazionale:

Il proponente durante lo svolgimento dell’attività di coltivazione, provvederà, con cadenza biennale, a condurre periodiche indagini da parte di professionisti specializzati per monitorare l’affermarsi e l’evolversi della vegetazione nelle aree soggette a ripristino ambientale ed eventualmente proporre interventi integrativi o correttivi. Il monitoraggio consiste in:

- Controllo comparsa eventuali specie infestanti

- Controllo dell’attecchimento e sviluppo del manto erboso;

- Verifica della mortalità nelle singole specie arboree ed arbustive al termine della stagione estiva al fine di orientare la composizione specifica nei futuri impianti e la sostituzione delle fallanze;

- Controllo e monitoraggio di eventuali episodi erosivi e verifica della funzionalità delle eventuali opere di regimazione.

Ogni biennio il proponente produrrà apposita relazione che evidenzi le eventuali criticità e le proposte di interventi integrativi o correttivi.

Nel caso il soggetto verificatore rilevasse la necessità di attuare interventi ulteriori rispetto a quanto proposto dal proponente entro 60 giorni lo stesso proponente dovrà predisporre e presentare alla Regione Veneto e a Veneto Agricoltura un piano di interventi per la soluzione del problema..

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro il primo trimestre del biennio successivo alla realizzazione del monitoraggio, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza allegando la relazione prodotta.

Il fac-simile di domanda da trasmettere alla Regione Veneto – Dir. Ambiente e per conoscenza al soggetto verificatore è disponibile sul sito web regionale nella sezione modulistica;

Soggetto verificatore

Veneto Agricoltura

 

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CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d'opera

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche

Dovrà essere effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione ambientale allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Il fac-simile di domanda di verifica di ottemperanza, da trasmettere alla Regione Veneto – Dir. Ambiente e per conoscenza al soggetto verificatore, è disponibile sul sito web regionale nella sezione modulistica;

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016

 

13. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizione poste per gli aspetti minerari dal comitato tecnico regionale VIA in luogo della C.T.R.A.E. di cui al parere n. 1149/2021:

a. nominare il Direttore responsabile ai sensi del D.P.R. n. 128/1959 come da denuncia di esercizio da inoltrare all’autorità competente di polizia mineraria almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori;

b. installare entro tre mesi dall’inizio dei lavori un sistema per il monitoraggio della calotta degli incroci delle gallerie di coltivazione anche mediante installazioni di bullonature strumentate o estensimetri meccanici a filo per controllare la stabilità della porzione di roccia potenzialmente plasticizzata in calotta e l’adeguatezza degli interventi di sostegno previsti, secondo le indicazioni dell’autorità di polizia mineraria;

c. eseguire i lavori di coltivazione secondo le seguenti prescrizioni:

 i. attenersi alle modalità di escavazione in sotterraneo previste dal progetto e in particolare:

1. la coltivazione dovrà avvenire su un unico livello, per camere e pilastri;

2. i pilastri dovranno avere larghezza minima di 10 m e lunghezza minima di 16 m con l’allungamento in direzione della massima pendenza del versante;

3. le gallerie dovranno avere luce massima non superiore a m 8,0 , altezza massima non superiore a 12,0 m e profilo rastremato come da progetto;

4. appena raggiunte le superfici definitive dovranno essere messe in opera chiodature ad aderenza continua a sezione espandibili con le seguenti caratteristiche:

- lunghezza di 3,6 m e densità di 2 chiodi/m2 in calotta e sulle rastremature sommitali delle gallerie;

- lunghezza di 3,6 m e densità di 1 chiodo/m2 sui piedritti;

- di 6 m negli incroci delle gallerie;

 ii. i lavori in sotterraneo dovranno essere prioritariamente eseguiti per la realizzazione della galleria di sicurezza n. 3 di progetto come indicato nella planimetria in tavola 7 di progetto;

 iii. mantenere le condizioni di sicurezza del sistema di collegamento del sotterraneo al cielo aperto e in particolare garantire sempre due accessi all’esterno per ogni cantiere in attività in sotterraneo;

 iv. accantonare il materiale associato di scarto che non viene asportato dalla cava esclusivamente all’interno dell’area di cava, in camere o gallerie a fondo cieco a ciò dedicate;

 v. è vietato portare all’interno della cava e accatastare nelle gallerie o nelle camere, materiali provenienti dall’esterno, non strettamente necessari alla coltivazione;

 vi. installare fino alla conclusione dei lavori di coltivazione presso gli imbocchi al sotterraneo una grata o cancello metallico alto non meno di m 2, con magli tale da non consentire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro, dotato di lucchetto metallico e cartelli con segnalazioni di pericolo e divieto di accesso ai non addetti;

 vii. realizzare le separazioni fra i campi esauriti e quelli in coltivazione in modo da consentire accesso funzionali ad ispezioni di sicurezza mediante installazione di porte o cancelli metallici con appositi lucchetti;

 viii. a fine lavori di coltivazione chiudere gli imbocchi principali n. 1 e n. 2 al sotterraneo mediante il riporto di materiale, realizzando il rinverdimento come previsto nel rilevato circostante, e mantenere agibile al sotterraneo l’imbocco di sicurezza n. 3 con l’intero accesso interdetto alle persone mediante l’installazione di grate o cancelli metallici muniti di lucchetto tali da consentire l’ispezione al sotterraneo anche dopo l’estinzione della cava e contestualmente garantire la possibilità di transito superiore (dedicata ai chirotteri) ed inferiore (per l’erpetofauna);

d. far eseguire annualmente a cura di un professionista abilitato e trasmettere all’autorità di polizia mineraria e alla Direzione regionale competente in materia di cave, entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente allo stato di avanzamento dei lavori di cui agli artt. 33 e 37 del D.P.R. 128/59, la seguente documentazione, corredata dal calcolo “a giacimento” sia del volume di materiale utile estratto che del volume di materiale associato estratto (asportato o accantonato) nonché l’ubicazione degli accantonamenti:

 i. rilievo planimetrico delle escavazioni già effettuate in sotterraneo, con indicate le principali e significative dimensioni del sistema di pilastri e/o setti e di gallerie e/o camere;

 ii. una o più sezioni significative, anche non rettilinee, con origine da uno degli ingressi al sotterraneo e prolungate fino alla zona di attuale o futura coltivazione. Tali sezioni dovranno evidenziare l’andamento dei livelli di fondo cava, del tetto delle gallerie o camere e lo spessore della copertura rocciosa intercorrente tra lo scavo e la superficie del suolo;

 iii. verifiche di stabilità degli scavi già effettuati sulla scorta dell’esito dei monitoraggi geomeccanici di cui al punto 3;

 iv. calcoli di stabilità, rapportati al metodo di coltivazione e al modello geologico geomeccanico, da aggiornare sulla scorta dei rilievi geomeccanici relativi alla qualità dell’ammasso roccioso, soprattutto in termini di intensità di fratturazione, giacitura delle famiglie di discontinuità rispetto alla direzione di sviluppo dei vuoti, eventuale alterazione sui piani di discontinuità e presenza di zone di faglia, delle analisi dei campioni di roccia in sotterraneo e della circolazione idrica;

 v. relazione che evidenzi i volumi di materiale utile, di scarto o associato autorizzati, estratti (asportati o accantonati) e da estrarsi;

e. effettuare sui limi di segagione da utilizzare nella ricomposizione e collocati nelle gallerie a ciò dedicate le analisi di caratterizzazione indicate alla lettera C punto 2) dell’allegato A alla D.G.R. n. 761/2010 e quelle in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1987/2014, almeno ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificando la compatibilità ambientale anche nel rispetto dei limiti stabiliti dalla stessa D.G.R. n. 1987/2014 e trasmettendo i risultati alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa per gli eventuali controlli;

f. limitare il transito degli autocarri in partenza e arrivo all’area di cava durante la giornata lavorativa dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 18,00, nel rispetto dei quantitativi massimi giornalieri riportati nelle previsioni di progetto. I viaggi dovranno essere regolati in modo che non possano esservi autocarri che percorrano contemporaneamente via Bagnara Alta nei due sensi di marcia. Eventuali modifiche a quanto prescritto dovrà essere concordato con il Comune di Vò;

14. di stabilire che la ditta è tenuta ad effettuare i versamenti del contributo di cui all’art. 19 della L.R. 13/2018 in attuazione delle modalità di riparto con i comuni confinanti stabilite dalla D.G.R. n. 79/2019, che, per la cava in oggetto, prevede il versamento dei contributi in ragione dell’80 % a favore del  Comune di Vo e del 20% a favore del Comune di Teolo. Si ricorda che è dovuto anche un ulteriore contributo alla Regione, calcolato in misura pari al 15% dell’importo versato ai suddetti Comuni;

15. di stabilire che, decorso il termine di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011, la presente autorizzazione è sottoposta a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Padova;

16. di stabilire che la Regione si riserva ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

17. di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;

18. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

19. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Vo’, alla Provincia di Padova, all’Ente Parco dei Colli Euganei, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Venezia, all’Arpav, alle Direzioni regionali Difesa del Suolo e della Costa e Ambiente – U.O. VIA - , nonché di pubblicarlo integralmente sul B.U.R. del Veneto;

20. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.

Luca Marchesi

22_AllegatoA_DDR_22_16-07-2021_453492.pdf
22_AllegatoB_DDR_22_16-07-2021_453492.pdf

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