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Bur n. 101 del 27 luglio 2021


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 414 del 30 giugno 2021

Ditta CONSORZIO FARRA SVILUPPO S.C.AR.L. Cava di detrito, denominata "COL DELLE VI" in Comune di Alpago (BL), autorizzata con D.G.R. n. 2164 del 14.07.2000. Autorizzazione di variante non sostanziale riguardante le fasi di coltivazione e rilascio di autorizzazione paesaggistica. (L.R. 13/18 Art. 14 N.T.A. del P.R.A.C. - D.Lgs. 42/2004).

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si si approva la modifica, in variante non sostanziale, delle fasi di coltivazione nella cava denominata “COL DELLE VI’” in Comune di Alpago (BL), con rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 14 delle N.T.A. del P.R.A.C., alla ditta Consorzio Farra Sviluppo s.c.ar.l. con sede in Comune di Alpago  (BL), Via Lastra, 95, loc. S.Croce al Lago, e per i motivi in premessa indicati, la modifica costituente variante non sostanziale al progetto di coltivazione autorizzato con D.G.R. n. 2164 del 14.07.2000, successivamente modificato con D.D.R. n. 81 del 30.04.2013, relativamente alla cava di detrito denominata “COL DELLE VI’” e sita in Comune di Alpago (BL), come rappresentata nella documentazione acquisita al protocollo n.  43970 in data 01.02.2021, come di seguito dettagliata :

1 – All. A – Relazione Tecnica

2  All. A1 – Inquadramento geografico

3  All. A2 – Planimetria Stato di fatto al 31.12.2019

4  All. A3 – Planimetria oggetto di variante

5  All. A4 – Planimetria finale di progetto

6  All. A5 – Sezioni ragguagliate

7  All. A6 – Sezioni oggetto di variante

8  All. B – Relazione Paesaggistica

9  All. C – Dichiarazione di non necessità VINCA;

2. di autorizzare ai sensi del D.lgs. 42/2004, sotto il profilo del vincolo paesaggistico, la prosecuzione della coltivazione della cava, dando atto che l’intervento come modificato con la variante di cui al punto 1. e con le prescrizioni stabilite ai successivi punti 5. e 6., mantiene la compatibilità con il vincolo paesaggistico esistente sull'area di cava;

3. di disporre che l’autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all’art. 1 della L.R. 13/18, sebbene efficace per anni 5 dalla data del presente provvedimento ha validità fino al 31.12.2024, termine per la conclusione dei lavori di coltivazione della cava. Detta autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria rilasciata con D.G.R. n. 2164 del 14.07.2000;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi del 11° comma dell’ art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

5. di stabilire che, ai fini della permanenza della compatibilità dell’intervento con il vincolo paesaggistico esistente sull’area della cava, sono confermate  le  prescrizioni  contenute nel D.D.R. n. 81 del 30.04.2013, come di seguito riportate;  :

5) di far obbligo alla ditta di procedere nella ricomposizione morfologica evitando di mantenere la pendenza costante di 35° sull’orizzontale, introducendo variazioni tendenti almeno ai 30°, assumendo quest’ultima pendenza come riferimento prevalente nella fascia di raccordo con il piano di fondo cava, compresa tra le quote 425 m slm e 410 m slm (quota di fondo cava) e facendo in modo che la conformazione finale del pendio, in particolare in tale fascia, abbia un andamento con curve di livello con sequenza meno regolare e che l’andamento costante sia limitato a tratti più brevi, diversamente da quanto già eseguito sul versante ovest:

6) di far obbligo alla ditta di eseguire l’idrosemina potenziata in stretta connessione con la sistemazione delle superfici, al fine di agevolare l’inerbimento;

7) di far obbligo alla ditta di mettere in atto, anche in collaborazione con i Servizi Forestali regionali, le operazioni necessarie ad impedire la colonizzazione invasiva e l’ulteriore diffusione della vegetazione infestante, già presente nelle parti ricomposte, e provvedendo nel contempo all’eliminazione, per quanto possibile, dei vegetali infestanti esistenti, tramite sradicamento delle piante, senza lasciare sul luogo parti delle medesime quali semi, rami e radici, per evitare qualsiasi ulteriore propagazione;

6. di far obbligo alla ditta di provvedere alle operazioni di idrosemina potenziata anche su quei settori delle scarpate perimetrali ove l’attecchimento delle essenze erbacee appare insufficiente, con particolare riferimento ad un tratto della scarpata posto nell’estremità nord e ad altro tratto retrostante al dosso costituito da materiale morenico (settore nord-ovest);

7. di stabilire che, in recepimento del parere istruttorio tecnico espresso dall’Unità Organizzativa Geologia in data 08.06.2021, per il proseguo, in variante non sostanziale, dei lavori di coltivazione è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza, nel rispetto delle seguenti condizioni/prescrizioni:

a) non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017;

b) ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

c) di far obbligo alla ditta, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, di:

- mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bombina variegata, Bufo viridis, Salamandra atra, Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Aegolius funereus, Dryocopus martius, Glaucidium passerinum, Pernis apivorus, Picus canus, Barbastella barbastellus, Canis lupus, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Hypsugo savii, Lynx lynx, Myotis emarginatus, Myotis mystacinus, Nyctalus leisleri, Pipistrellus pipistrellus), ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;

- di proseguire negli interventi di rinverdimento delle scarpate con il progressivo esaurimento dell’escavazione;

- di verificare e documentare, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

8. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di Alpago e alla Provincia di Belluno, nonché la pubblicazione dello stesso per estratto nel B.U.R. del Veneto;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Marco Puiatti

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