Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 565 del 30 giugno 2021
LIMENTRA LTD. Impianto fotovoltaico da 8.698 kWp in Comune di Occhiobello (RO). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizione ambientale.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto presentato dalla società LIMENTRA LTD per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica in Comune di Occhiobello (RO).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW” di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, punto 2 lettera b); per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società Limentra LTD, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA in data 02.03.2021 con prot. n. 97116, 97344, 97362 e in seguito perfezionata con documentazione acquisita in data 17.03.2021 con n. 122756;
VISTA la nota prot. n. 125246 prot. n. 18.03.2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, della documentazione depositata dal proponente e dell’avvio del procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31.03.2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sono pervenute le seguenti comunicazioni:
CONSIDERATO che il proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute dal Comune di Occhiobello, dall’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo, da Lorenzo Feltrin e altri 13 cittadini del Comune di Occhiobello e da Legambiente, rispettivamente con le seguenti note:
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti
RICHIAMATE le valutazioni contenute nella relazione istruttoria del 08.06.2021;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 09.06.2021:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;
VISTI E CONSIDERATI i pareri pervenuti e le controdeduzioni trasmesse dal proponente;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli motorizzati orientabili ad inseguimento, di potenza pari a 8,69 MW in un’area a destinazione agricola di superficie pari a circa 12 ha, in Comune di Occhiobello (RO);
PRESO ATTO che l’ambito di intervento è costituito da un’area agricola attualmente coltivata a seminativo e che nella configurazione di progetto è previsto il mantenimento del prato gestito a sfalcio;
PRESO ATTO che i pannelli fotovoltaici verranno posizionati su strutture di sostegno metalliche che verranno infisse nel terreno senza l’ausilio di fondazioni;
CONSIDERATO che sulla base di quanto dichiarato dal proponente, verranno installati moduli fotovoltaici di ultima generazione a bassa riflettività;
EVIDENZIATO che, in merito alla soluzione progettuale proposta per la linea di connessione ed in riferimento alle controdeduzioni del proponente trasmesse con nota acquisita con n. 202411 del 03.05.2021, le valutazioni effettuate si riferiscono al progetto di impianto di produzione e di connessione così come descritti nello studio preliminare ambientale;
CONSIDERATO che in riferimento alla pianificazione comunale l’ambito di progetto:
- costituisce un’area di progetto già prevista dal previgente PRG, confermata dal PAT; - è interessata nel P.A.T. da una linea preferenziale di sviluppo produttivo; - nel P.I. ne viene confermata la programmazione, sulla base della domanda delle ditte interessate;
CONSIDERATO che dall’esame della cartografia del PTRC vigente approvato con DCR n. 62/2020, ed in particolare della tavola 36 Polesine Occidentale, emerge che l’area di progetto è esterna alla zona classificata come “Area ad elevata utilizzazione agricola”;
CONSIDERATO che con riferimento ai criteri della DCR n. 5/2013 - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. (articolo 33, lettera q) dello statuto regionale - il progetto non ricade in area inidonea al fotovoltaico ed evidenziato in particolare che, l’allegato A della DCR n. 5/2013 alla lettera G prevede l’inidoneità dei siti al fotovoltaico a terra “limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l’indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche”;
EVIDENZIATO che l’area di intervento si colloca a margine di una zona industriale esistente in relazione al quale la pianificazione comunale ha previsto una linea preferenziale di sviluppo produttivo;
RICHIAMATO il D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ed in particolare:
PRESO ATTO che sotto il profilo programmatico è stata riconosciuta l’importanza, l’utilità e l’urgenza degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per il contrasto del cambiamento climatico;
CONSIDERATO che, come rilevato anche dal Consorzio di Bonifica Adige Po (nota acquisita con n. prot. 141477 del 29.03.2021), viste l’estensione dell’area oggetto di trasformazione e la delicata situazione idraulica presente nel territorio circostante, in fase di progettazione esecutiva, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dovranno essere correttamente dimensionati i volumi da destinare alla laminazione e dovranno essere recepiti i contenuti e le prescrizioni del parere di compatibilità idraulica che verrà rilasciato parte del Consorzio di Bonifica, in concerto con la U.O. Genio Civile di Rovigo, anche nel caso che ciò comporti una eventuale riduzione delle dimensioni dell’impianto;
CONSIDERATO che in relazione all’inserimento della cabina di consegna all’interno della fascia di rispetto stradale della tangenziale di Occhiobello “Variante alla Strada Regionale 6”, ai fini autorizzativi dovrà essere eseguita una valutazione al fine di garantire la sicurezza della circolazione lungo la strada e dovrà essere svolta una verifica delle prescrizioni previste in merito dal regolamento comunale;
CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica risulta necessario che il proponente trasmetta:
CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il proponente dovrà trasmettere ulteriore documentazione che dimostri in maniera esaustiva la non pericolosità dell’impianto sotto il profilo del fenomeno del bagliore;
CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dovrà essere specificato se il proponente intende realizzare un impianto di illuminazione, dato che negli elaborati di progetto si fa riferimento ad un impianto antintrusione, ma non viene indicato se si prevede un impianto di illuminazione. Si fa presente che nel caso in cui la ditta intenda realizzare un impianto di illuminazione, dovranno essere presentati i documenti che ne attestino la conformità e il rispetto della Legge regionale 17/09 e delle normative in materia, secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida;
CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il proponente dovrà produrre per la cabina di consegna, la dichiarazione della DPA (Distanza di Prima Approssimazione) e dei dati per il calcolo della stessa, ovvero: la potenza del trasformatore, la corrente nominale e il diametro dei cavi di bassa tensione;
RITENUTO che per le eventuali superfici oggetto di inerbimento e per le siepi perimetrali debbano essere utilizzate specie autoctone ecologicamente coerenti con il contesto vegetazionale;
RITENUTO che la permanenza del cotico erboso, che viene periodicamente sfalciato per ragioni di necessaria manutenzione, garantisca un naturale ricambio della sostanza organica nel terreno e permetta il naturale sviluppo della macro e microfauna terricola, nonché il graduale approfondimento di apparati radicali fascicolati e fittonanti, che incrementano nel tempo la componente organica negli strati superficiali del suolo;
RITENUTO che le superfici a prato debbano essere adeguatamente gestite, affinché il terreno possa continuare a svolgere i servizi ecosistemici quali, non da ultimo, la regolazione dell’impollinazione, attraverso il mantenimento di condizioni favorevoli alla vita degli insetti pronubi;
ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in parola dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che il progetto non comporta impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
CONDIZIONI AMBIENTALI
1
CONTENUTO
DESCRIZIONE CONDIZIONE
Macrofase
Ante operam
Oggetto della condizione
Impatto elettromagnetico.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, per la cabina di consegna, il proponente dovrà produrre la dichiarazione della DPA (Distanza di Prima Approssimazione) e dei dati per il calcolo della stessa, ovvero: la potenza del trasformatore, la corrente nominale e il diametro dei cavi di bassa tensione. Inoltre, qualora la DPA della cabina di consegna ricada al di fuori del confine di proprietà, il proponente dovrà proporre una soluzione per risolvere la criticità.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
La dichiarazione della DPA (Distanza di Prima Approssimazione) e dei dati per il calcolo della stessa dovranno pervenire contestualmente ai documenti per il rilascio dell’autorizzazione.
Soggetto verificatore
Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
2
Corso d’opera
Le superfici interessate dall’impianto (ovvero l’area sottostante i pannelli, quella fra le stringhe, e le aree a margine), dovranno essere obbligatoriamente inerbite attraverso la semina di essenze erbacee polifite o attraverso inerbimento naturale, con divieto assoluto di ricorso al diserbo chimico per il controllo della vegetazione.
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
Le condizioni di inerbimento verranno verificate a partire dalla primavera successiva alla realizzazione dell’impianto, e verranno controllate annualmente. Il controllo avverrà attraverso sopralluogo o tramite l’invio di documentazione fotografica geo-referenziata e cronologicamente riscontrabile.
Agenzia Veneta per il Settore Primario - AVISP
3
La vegetazione dovrà essere controllata attraverso sfalcio meccanico (o manuale), da effettuarsi in epoca successiva alla fioritura delle specie floristiche presenti, con trinciatura il loco dei residui vegetali, ovvero senza asportazione della biomassa.
Nel periodo primaverile di ogni anno (orientativamente nella seconda metà del mese di maggio) il proponente dovrà inviare al soggetto verificatore la documentazione fotografica georeferenziata attestante lo stato dei luoghi prima e dopo le operazioni relative al primo sfalcio. Gli interventi di taglio o trinciatura successivi al primo potranno invece avvenire a discrezione.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 09.06.2021, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
decreta
Luigi Masia
Torna indietro