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Bur n. 93 del 13 luglio 2021


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 43 del 28 maggio 2021

Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2021. Decreto Ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000.

Note per la trasparenza

Il presente atto approva le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l’anno 2021, come previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM del 31 maggio 2000.

Il Direttore

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” che all’art 6 stabilisce le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

Visto il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”;

CONSIDERATO che il citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria demanda ai Servizi fitosanitari regionali la delimitazione delle diverse zone di intervento e l’individuazione delle relative misure fitosanitarie;

Visti i Reg. Ue 2016/2031 e 2019/2072 che fissano le condizioni per la circolazione in ambito comunitario dei materiali di moltiplicazione della vite, tra le quali anche l’applicazione di trattamenti appropriati per contrastare i vettori di flavescenza dorata;

Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata della vite per le produzioni viticole e per il vivaismo viticolo regionale;

Visti i risultati dell’attività di monitoraggio per accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2020;

Considerato che i dati raccolti sulla diffusione di flavescenza dorata e del suo vettore nel corso del 2020 indicano una significativa presenza negli areali viticoli della provincia di Treviso e di Vicenza, in quelli delle DOC “Lison –Pramaggiore” e “Piave” in provincia di Venezia e in quelli delle DOC “Soave”, “ Durello” e “ Arcole “in provincia di Verona, confermata anche dalle comunicazioni ricevute dalle realtà associative e produttive presenti in queste zone;

Considerato che la flavescenza dorata tende ad aumentare la propria presenza in zone viticole dove non vengono eseguiti interventi specifici di controllo del vettore; 

Ritenuto pertanto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della flavescenza dorata della vite, in particolare attraverso un’azione di contrasto della cicalina Scaphoideus titanus, come previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31maggio 2000;

Vista la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997;

decreta

  1. Di approvare le seguenti misure di contenimento della cicalina vettrice Scaphoideus titanus per tutti i proprietari e/o conduttori di vigneti, sin dal primo anno di impianto:
  1. Nell’intero territorio delle province di Treviso e di Vicenza, nelle aree DOC “Lison –Pramaggiore” e “Piave” in provincia di Venezia, nelle aree DOC “Soave”, “ Durello” e “ Arcole “in provincia di Verona:
  • obbligo di un intervento insetticida negli impianti coltivati con metodo convenzionale/integrato, nel periodo in cui sono presenti le forme giovanili di quarta/quinta età della cicalina;
  • obbligo di due interventi insetticidi nei vigneti coltivati con metodo biologico, di cui al Reg. CE 834/2007, nel periodo in cui sono presenti le forme giovanili di terza/quarta età della cicalina, a distanza di 7-10 giorni l’uno dall’altro.
  1. Negli altri territori viticoli, laddove sia accertata la presenza di Scaphoideus titanus e di piante con sintomi ascrivibili alla flavescenza dorata:
  • obbligo degli interventi insetticidi di cui al punto a., secondo la casistica specificata.
  1. Di approvare le seguenti misure di contenimento della cicalina vettrice Scaphoideus titanus per tutti i vivaisti viticoli operanti sul territorio regionale:
  1. obbligo di tre interventi insetticidi nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei barbatellai:
  • il primo diretto sulle forme giovanili dalla prima alla quarta età (indicativamente verso la metà di giugno);
  • il secondo diretto sulle prime popolazioni di adulti (indicativamente entro la prima decade di luglio);
  • il terzo diretto sul picco della popolazione degli adulti (indicativamente verso metà-fine agosto).
  1. I prodotti insetticidi da impiegare per il contenimento delle popolazioni di Scaphoideus titanus devono essere registrati per l’uso specifico contro la cicalina vettore di Flavescenza dorata o, più in generale, contro le cicaline della vite.
  1. I trattamenti specificati ai punti 2 e 3 dovranno essere effettuati in osservanza alle indicazioni specifiche riportate nei bollettini settimanali di difesa integrata della vite pubblicati dal U.O Fitosanitario.
  1. E’ vietato eseguire trattamenti con prodotti tossici o con restrizioni d’uso per le api, qualora il cotico erboso sottostante il vigneto sia in fioritura. Questa tipologia di prodotti è ammessa solo successivamente allo sfalcio e alla sua completa essicazione (L.R. n. 41 del 06/12/2017, art. 9, comma 4).
  1. In tutto il territorio regionale ogni proprietario e/o conduttore di piante di vite è obbligato, durante la stagione primaverile-estiva, a rimuovere la vegetazione o a capitozzare le piante con sintomi riconducibili a Flavescenza dorata, e ad estirparne le ceppaie entro la successiva stagione invernale.
  1. L’UO Fitosanitario si riserva la facoltà di adottare delle ulteriori misure, riguardanti anche interi appezzamenti, laddove esistano delle situazioni particolarmente a rischio di diffusione della Flavescenza dorata.
  1. L'inosservanza delle misure di contenimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 55 comma 15, del D. Lgs. 2 febbraio 2021 n.19 ;
  1. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giovanni Zanini

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