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Bur n. 88 del 02 luglio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 539 del 21 giugno 2021

CONSORZIO A.RI.C.A. AZIENDE RIUNITE COLLETTORE ACQUE - Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta Comune di localizzazione: Cologna Veneta (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto presentato dal Consorzio A.RI.C.A. AZIENDE RIUNITE COLLETTORE ACQUE relativa al prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal DL 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120);

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal Consorzio A.RI.C.A. – Aziende Riunite Collettore Acque (C.F 90007240246 P.IVA.03101960247), con sede legale ad Arzignano, Via Ferraretta, n. 20 - CAP 36071, acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 82622 del 22/02/2021 e successivamente perfezionata con la documentazione consegnata a mano in data 12/03/2021, prot. n. 114541;

VISTA la nota prot. n. 117557 del 12/03/2021 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/03/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che l’opera nella sua totalità consiste nel prolungamento del collettore che raccoglie le acque di scarico degli impianti di depurazione di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo, a valle della città di Cologna Veneta, inizialmente suddivisa in due Lotti funzionali fra loro a sé stanti;

VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 47 del 23/05/2019 che prevedeva l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto denominato “Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta” relativamente al Lotto 1 che prevedeva il prolungamento del collettore per circa 2000 m dall’attuale scarico fino al ponte sulla SP500 in località Sabbion, completo del manufatto di scarico e della botte a sifone che sottopassa il canale LEB e il fiume Fratta;

CONSIDERATO che l’istanza in oggetto prevede in sintesi la realizzazione di parte del secondo e ultimo lotto funzionale che prevede il completamento del collettore con circa 1470 m di tubazioni completi di manufatti di linea e della botte a sifone per sottopassare il collettore Zerpano nonché della costruzione dello scarico definitivo sul Fratta;

CONSIDERATO altresì che gli interventi di completamento del Lotto 2, consistenti nel collegamento dello scarico del depuratore di Cologna Veneta e la realizzazione del nuovo impianto di disinfezione UV, nonché altre opere complementari, sono escluse dalla presente richiesta e saranno eventualmente oggetto di un potenziale secondo stralcio del Lotto 2;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti osservazione:

  • Consorzio di Bonifica Adige Euganeo – nota prot. n. 133737 del 24/03/2021;
  • Gruppo Cittadini Vivere a Cologna – nota prot. n. 179817 e n. 180151 del 20/04/2021;
  • Circolo PD Cologna Veneta – Adige Guà – nota prot. n. 191873 del 27/04/2021;

PRESO ATTO altresì del Parere espresso dalla Provincia di Verona nella seduta di Comitato Tecnico Provinciale VIA del 07/05/2021 e trasmesso con nota acquisita al prot. regionale n. 215823 del 11/05/2021;

CONSIDERATO che il proponente con nota prot. n. 211963 del 07/05/2021 ha presentato documentazione integrativa di chiarimento e le controdeduzioni alle osservazioni presentate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 09/06/2021, premesse le valutazioni di seguito indicate:

CONSIDERATO che l’opera nella sua totalità consiste nel prolungamento del collettore che raccoglie le acque di scarico degli impianti di depurazione di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello vicentino e Lonigo, a valle della città di Cologna Veneta, inizialmente suddivisa in due Lotti funzionali fra loro a sé stanti;

CONSIDERATO che il Lotto 1 è stato individuato, dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) come intervento funzionale e strategico rispetto agli obiettivi individuati dall’Accordo Novativo finalizzato all’aggiornamento dell’"Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone attraverso l’implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino", individuandolo come intervento finanziabile con le risorse del MATTM, ai sensi dell’articolo 7 comma 3 dell’Accordo Novativo stesso;

CONSIDERATO che il progetto relativo al Lotto 1 denominato “Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta” che prevedeva il prolungamento del collettore per circa 2000 m dall’attuale scarico fino al ponte sulla SP500 in località Sabbion, completo del manufatto di scarico e della botte a sifone che sottopassa il canale LEB e il fiume Fratta è stato escluso dalla procedura di VIA con Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 47 del 23/05/2019 con prescrizioni e raccomandazioni;

CONSIDERATO che l’istanza in oggetto prevede la realizzazione di parte del secondo e ultimo lotto funzionale e consiste nel completamento del collettore con circa 1470 m di tubazioni completi di manufatti di linea e della botte a sifone per sottopassare il collettore Zerpano nonché della costruzione dello scarico definitivo sul Fratta;

CONSIDERATO altresì che gli interventi di completamento del Lotto 2, consistenti nel collegamento dello scarico del depuratore di Cologna Veneta e la realizzazione del nuovo impianto di disinfezione UV, nonché altre opere complementari, sono escluse dalla presente richiesta;

CONSIDERATO che gli interventi di progetto non prevedono l’aumento della portata di scarico transitante nel collettore ARICA rispetto a quanto valutato nel primo lotto;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il prolungamento del collettore consentirà di portare lo scarico a sud dell’abitato di Cologna Veneta e a valle dell’immissione delle acque del LEB nel fiume Fratta;

DATO ATTO che l’impatto sulla componente qualitativa del fiume Fratta è da ritenersi positivo, in virtù del fatto che lo scarico viene spostato a valle dell’immissione degli attuali 6 m³/s di acqua dal canale L.E.B. con conseguenti benefici ambientali;

DATO ATTO che gli impatti negativi dell’opera sono tutti riconducibili alla sola fase di cantiere e risultano temporanei e reversibili tenuto conto delle misure di mitigazione adottate;

PRESO ATTO della DGR 1620 del 05/11/2019 che ha definito i criteri e le procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità

CONSIDERATO che le determinazioni e le condizioni ambientali proposte nel presente parere andranno ad aggiornare e sostituire quanto imposto col Decreto n. 47 del 23/05/2019 in considerazione di quanto previsto dalla DGR 1620/2019;

DATO ATTO che le vulnerabilità riscontrate, riferibili in particolare al clima acustico ed alla qualità dell’aria, risultano mitigabili adottando opportune misure in fase di realizzazione dell’opera;

TENUTO CONTO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, e le misure di mitigazione adottate per la mitigazione degli impatti, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate;

CONSIDERATO che oltre alle misure di mitigazione già previste nello SPA, ai fini approvativi si dovranno adottare le ulteriori seguenti precauzioni per ridurre le emissioni di polveri, gas di scarico e rumori in fase di cantiere:

a) utilizzare automezzi con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;

b) ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e privilegiare mezzi di grande capacità, per limitare il numero di viaggi, compatibilmente con le condizioni stradali e territoriali.

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni fornite dal proponente, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

CONSIDERATO che i rilevi emersi dalle osservazioni hanno trovato riscontro nelle controdeduzioni presentate dal proponente e che le stesse hanno contribuito alla stesura del seguente parere;

TENUTO CONTO inoltre il parere espresso dalla Provincia di Verona nella seduta di Comitato Tecnico Provinciale VIA del 07/05/2021 e trasmesso con nota acquisita al prot. regionale n. 215823 del 11/05/2021 che propone di dare parere positivo al progetto definitivo presentato dal Consorzio ARICA nel rispetto delle condizioni progettuali e di tutte le misure previste dal progetto al fine di evitare e prevenire impatti;

RITENUTO che in fase di approvazione dell’intervento il proponente debba provvedere a:

  • Proporre ed adottare un sistema per permettere l’ispezionabilità della condotta al fine di verificarne la tenuta, così da rilevare eventuali infiltrazioni, nel sottosuolo ed in falda, dei reflui depurati;
  • eseguire indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio con profili stratigrafici e sezioni che rappresentino le opere, le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, i livelli e la tipologia delle falde acquifere, le eventuali oscillazioni della falda, le eventuali interferenze con l'opera e le relative soluzioni tecniche adottate per evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati;
  • per tutti i tratti per i quali lo scavo della trincea intercetta la falda, in fase di riempimento e posa della condotta avvenuta, si dovrà operare per assicurare la continuità della falda medesima, evitando nel contempo che il fondo della trincea possa costituire una via preferenziale per lo scorrimento delle acque sotterranee, alterando le condizioni di flusso freatico. Dovranno essere valutati, inoltre, tutti i rischi di incidenti, ed in particolare eventuali spillamenti e spandimenti in fase di cantiere e definiti gli eventuali ulteriori accorgimenti per limitarli;
  • recepire le indicazioni inserite nel parere del Genio civile di Vicenza prot. n. 152399 del 16/04/2019 relative al Lotto 1, salvo ulteriori indicazioni e modifiche da parte del competente Genio Civile di Vicenza relative al progetto stralcio del secondo lotto in istruttoria;

CONSIDERATO altresì che in fase di approvazione il proponente dovrà provvedere alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo che dovrà essere effettuata ai sensi dell’allegato 2 del DPR 120/2017 e delle Linee Guida emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) con delibera n. 54/2019 “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”. Nel caso in cui ci siano superamenti dei valori di fondo, le terre dovranno essere utilizzate cautelativamente all'interno della stessa unità deposizionale o, come previsto dall’art. 11 comma 2 del DPR 120/2017, su aree con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Consorzio di bonifica Adige Euganeo, con nota del 23/03/2021, acquisita al prot. regionale n. 133737 del 24/03/2021 relativamente all’interferenza del progetto con il progetto esecutivo del Consorzio per la realizzazione degli “interventi per l’utilizzo delle acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova”

RITENUTO che in fase di approvazione il proponente preveda di coordinare la realizzazione dell’intervento di attraversamento della SP 500 del collettore (prevista dal lotto 2 del progetto del Consorzio ARICA) con l’intervento in fase di realizzazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e relativo all’utilizzo delle acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova, al fine di minimizzare i disagi sul traffico e i potenziali impatti sull’ambiente in fase di realizzazione dell’opera.

CONSIDERATO quanto evidenziato dal proponente in relazione ai beni archeologici secondo cui:

- le opere di progetto ricadono in aree caratterizzate da una generale e diffusa presenza di ritrovamenti e siti archeologici sparsi; in particolare, nella zona a nord del ponte stradale di Sabbion, dove gli strumenti urbanistici hanno individuato un “area con probabilità media di ritrovamenti archeologici”;

- gli scavi in quest’area, per una lunghezza di circa 130 m di collettore, saranno effettuati alla presenza di un archeologo;

RILEVATO che l’area d’intervento è soggetta a vincolo paesaggistico previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e che pertanto in fase di approvazione dovrà essere recepito il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che si determinerà per gli aspetti sopra evidenziati;TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d'opera

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà adottare aggiuntive misure mitigative rispetto a quelle indicate nello SPA per ridurre il più possibile l’eventuale disturbo sia di emissioni di rumori che di polveri e vibrazioni, (ad es orario diurno di lavoro; mezzi con rumorosità contenuta; eventuali barriere acustiche mobili; etc.) al ricettore sensibile individuato nell'abitazione posta nei pressi dell'attraversamento di via S. Croce - SP 19, dove la condotta passa in uno spazio limitato tra il fiume e detta abitazione (a meno di 4 m sia dall'unghia arginale sia da un fabbricato residenziale)

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività prevista da progetto il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione ambientale, allegando la proposta di misure di mitigazione da adottare, da trasmettere al soggetto verificatore, ad ARPAV e alla Regione Veneto – Direzione Ambiente.

Soggetto verificatore

Comune di Cologna Veneta anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Prima dell’approvazione dell’intervento, il proponente dovrà prevedere l'installazione di postazioni, da concordarsi con ARPAV, che consentano il campionamento in sicurezza sia delle acque del fiume Fratta sia del relativo sedimento, a monte e a valle del futuro scarico del collettore, nonché l'installazione di una centralina automatica per il monitoraggio in continuo delle acque del fiume.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Contestualmente alla richiesta di approvazione dell’intervento il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione ambientale, allegando la proposta di stazioni di campionamento e di monitoraggio da trasmettere ad ARPAV e alla Regione Veneto – Direzione Ambiente.

Soggetto verificatore

ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

3.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Post operam

Oggetto della condizione

Il proponente, dopo la chiusura del cantiere, dovrà provvedere immediatamente al ripristino ambientale dell’area d’intervento secondo quanto previsto in progetto. Per i successivi 3 anni il proponente provvederà annualmente a produrre specifica relazione corredata di documentazione fotografica che valuti gli effetti della ricomposizione e dell'attecchimento ottimale della vegetazione nelle aree non destinate all'agricoltura ed eventualmente proporre interventi integrativi o correttivi al fine di garantire un risultato ambientale ottimale.

Nel caso il soggetto verificatore rilevasse la necessità di attuare interventi ulteriori rispetto a quanto eventualmente proposto dal proponente entro 60 giorni lo stesso proponente dovrà predisporre e presentare alla Regione Veneto un piano di interventi per la soluzione del problema.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere e per i successivi 3 anni, il proponente dovrà presentare con cadenza annuale istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando la relazione prodotta da trasmettere alla Regione Veneto – Direzione Ambiente.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi del supporto di Veneto Agricoltura

 

4.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Post operam

 

Oggetto della condizione

In riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 57/2019 dell’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, di cui alla nota prot. n. 92419 del 06/03/2019 e sulla base del principio di precauzione ed ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si prescrive:

1. di escludere qualsiasi attività che dovesse essere attuata, anche parzialmente, all’interno delle aree della rete natura 2000. Sia mantenuta invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Barbus plebejus, Chondrostoma soetta, Hyla intermedia, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Ixobrychus minutus, Circus aeruginosus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana) ovvero sia garantita, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto. Gli interventi a carico della vegetazione ripariale legnosa (da effettuarsi in periodo di riposo vegetativo) siano limitati ai soli tratti dell’alveo interessato dalle opere idrauliche funzionali alla realizzazione del presente progetto e di provvedere al recupero del complesso arbustivo in corrispondenza del collettore Zerpano (lato della botte sifone) da orientarsi, anche medianti specifici interventi di impianto, verso il geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell'alta pianura (Salicion eleagni, Salicion albae, Alnion incanae);

2. di effettuare i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, preferibilmente mediante sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata). Qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, sono da attuare idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi. L’eventuale messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato;

3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

 

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando documentazione esplicativa da trasmettere alla Regione Veneto – Direzione Ambiente ed all’Autorità Regionale per la valutazione di incidenza.

 

Soggetto verificatore

Autorità regionale per la valutazione d’incidenza.

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 09/06/2021, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 09/06/2021 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e con le condizioni ambientali di cui in premessa;
  3. Di dare atto che il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo all’autorità competente per la VIA e al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione ambientale;
  4. Di dare atto che in fase di approvazione il proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
  5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  6. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio A.RI.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque con sede legale a Arzignano (VI), in via Ferraretta, 20 - CAP 36071 - (PEC: protocollo@pec.consorzioarica.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Cologna Veneta (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Genio Civile di Vicenza, Alla Direzione Ambiente – U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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