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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 535 del 17 giugno 2021
RENO DE MEDICI S.p.A.- Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio ubicata in Comune di Santa Giustina (BL) - località Campo. Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate al Punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. di cui al D.D.R. n. 860 del 9/10/2020, Allegato B al D.D.R.A.T.S.T. n. 46 del 19/10/2020. Presa d'atto PMC Rev.2 del 27/05/2021.
Con il presente decreto si prende atto del PMC - Rev.2 del 27/05/2021, aggiornato dalla Ditta RENO DE MEDICI S.p.A., gestore dell'impianto di cui trattasi, sulla base di quanto richiesto con DDR n. 860/2020.
Il Direttore
PREMESSO che con il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 46 del 19/10/2020 è stato rilasciato alla ditta RENO DE MEDICI S.p.A. (con sede legale in viale Isonzo n. 25 a Milano CF 00883670150) il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al progetto di “Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio - IV e V stralcio - Ampliamento del volume disponibile mediante nuova configurazione morfologica”, comprensivo dei seguenti titoli:
CONSIDERATO che il provvedimento di cui sopra è stato notificato alla ditta con nota n. 482693 del 12/11/2020 ed è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. n. 174 del 20/11/2020;
CONSIDERATO che il punto 31 dell’Allegato A al DDR n. 860/2020 ha prescritto che:
“Entro sessanta giorni dalla notifica del PAUR, deve essere presentata – ad integrazione del PMC – a Regione, Provincia, Comune ed ARPAV un’apposita procedura gestionale nella quale il gestore è tenuto ad individuare le modalità di adozione dei sistemi di contenimento, come le geogriglie, atti a limitare il trasporto eolico dei rifiuti ogni volta che l’ARPAV dirama gli allarmi meteo di vento forte”;
PRESO ATTO che il Punto 33 dell’Allegato A al DDR n. 860/2020 prevede che:
“… ogni variazione al PMC, compresa quella di cui al precedente punto 31, dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio …”;
VISTA la nota del 16/12/2020, assunta al prot. Reg. n. 535832 data 17/12/2020, con cui la ditta – in ottemperanza alla sopra richiamata prescrizione n. 31 - ha trasmesso la versione del PMC Rev.1 del 15/12/2020;
DATO ATTO che con nota regionale n. 58642 del 8/02/2021 è stato chiesto a Provincia di Belluno e ad ARPAV di trasmettere – entro 30 giorni dal ricevimento della stessa - il proprio parere di competenza sul piano di cui trattasi;
VISTA la nota n. 5458 del 04/03/2021, assunta al prot. Reg. n. 104203 in data 05/03/2021, con cui la Provincia di Belluno ha trasmesso parere favorevole al PMC di cui sopra, evidenziando tuttavia la discrepanza tra le verifiche sui rifiuti in ingresso previste dal PMC e quelle prescritte dall’AIA regionale;
VISTA la nota n. 24141 del 17/03/2021, assunta al prot. Reg. n. 124144 in data 17/03/2021, con cui ARPAV - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti ha trasmesso parere favorevole al PMC di cui sopra, evidenziando la necessità di aggiornare i riferimenti normativi al D.Lgs. n. 36/2003 (così come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020), le verifiche sui rifiuti in ingresso previste dal PMC a quelle prescritte dall’AIA regionale e le verifiche sulle acque di ruscellamento;
DATO ATTO che con nota n. 140959 del 29/03/2021 questa Amministrazione ha chiesto alla ditta di trasmettere un nuovo PMC aggiornato sulla base delle indicazioni fornite da Provincia di Belluno e da ARPAV con le note sopramenzionate;
VISTA la nota del 27/05/2021, assunta al prot. Reg. n. 245506 in data 28/05/2021, con cui la ditta ha trasmesso il PMC Rev. 2 del 27/05/2021;
VERIFICATO che nella versione del PMC trasmessa in data 27/05/2021 sono state recepite tutte le richieste formulate dalle succitate note della Provincia di Belluno del 4/03/2021 e di ARPAV del 17/03/2021;
DATO ATTO che il punto 7 del D.D.R.A.T.S.T. n. 46/2020 prevede che:
“qualsiasi modifica delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’Allegato B al presente provvedimento è demandata al Direttore della struttura regionale competente per materia”;
RITENUTO pertanto di prendere atto del PMC Rev. 2 del 27/05/2021 in sostituzione della Rev. 0 del 5/07/2019 approvata con DDR n. 860/2020;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto al pagamento degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e loro ss.mm.ii.
decreta
Luigi Masia
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