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Bur n. 80 del 18 giugno 2021


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 72 del 09 giugno 2021

Aggiornamento piano sperimentale di cui al DDR n. 107/2019 ed assegnazione di nuove superfici vitate a scopo di sperimentazione ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Note per la trasparenza

Con il presente atto viene aggiornato il piano sperimentale approvato con DDR n. 107 del 28/08/2019 e al contempo vengono assegnate nuove superfici destinate a scopi di sperimentazione a seguito di richiesta del Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE) e di Veneto Agricoltura esentandole dal sistema delle autorizzazioni così come previsto dall’art. 62 del regolamento n. 1308/2013.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato n. 273/2018 della Commissione europea dell'11/12/2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il DM n. 12272/2015 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quel che riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il DDR n. 107 del 28/08/2019 che dispone il riconoscimento della destinazione di superfici vitate a scopo di sperimentazione e dettaglia le caratteristiche delle superfici vitate sperimentali autorizzate;

CONSIDERATO che:

  • il comma 4 dell’art. 62 del reg. n. 1308/2013 prevede la non applicazione del regime delle autorizzazioni per l’impianto o reimpianto di varietà di uve da vino destinate a scopi di sperimentazione;
  • il comma 2 dell’art. 3 del reg. n. 273/2018 prevede che l’impianto o il reimpianto di superfici destinate a scopi di sperimentazione è oggetto di notifica preventiva alle autorità competenti e che quest’ultima deve comprendere tutte le informazioni pertinenti sulle superfici in questione e sul periodo durante il quale si svolgerà l’esperimento;
  • l’art. 3 del D.M. n. 12272/2015 lascia alle Regioni la facoltà di decidere che l’uva prodotta dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione sia commercializzata qualora non vi siano rischi di turbativa del mercato.

ACQUISITA la nota prot. regionale n. 63209 del 10/02/2021 con la quale il CREA-VE richiede un aggiornamento del piano sperimentale relativamente alle caratteristiche delle superfici vitate approvate con DDR n. 107/2019;

ACQUISITE inoltre le note prot. regionale n. 125534 del 18/03/2021 di Veneto Agricoltura e n. 243418 del 27/05/2021 (integrata con nota prot. regionale n. 243427 del 27/05/2021) del CREA-VE con le quali le medesime richiedono l’assegnazione di nuove superfici da destinare a scopi sperimentali attinenti ai seguenti ambiti di ricerca:

  • studio sul comportamento attitudinale di nuove varietà di vite resistenti a peronospora ed oidio;
  • valorizzazione di varietà autoctone mediante verifiche attitudinali su mesoscala;
  • individuazione di nuove varietà in grado di ampliare la base ampelografica regionale quale risposta all’evoluzione dei gusti del consumatore e del cambiamento climatico;
  • prosecuzione delle sperimentazioni sulla varietà Arenì quale sviluppo delle risultanze emerse per la medesima varietà con il progetto di cooperazione internazionale allo sviluppo (Italia – Armenia) “Treviso per l’Armenia”;
  • studio di individuazione dei caratteri genetici di resistenza alla Flavescenza dorata per diverse varietà e cloni;

VALUTATO che, rispetto al piano approvato con DDR n. 107/2019, la richiesta prot. regionale n. 63209/2021 consta nella sola variazione dell’ubicazione ed estensione di due superfici sperimentali autorizzate al fine di meglio adattare gli impianti agli obiettivi della ricerca e che la medesima modifica non compromette le finalità delle sperimentazioni inizialmente concesse;

VALUTATO inoltre che le tematiche trattate dalle sperimentazioni proposte con le note prot. regionale n. 125534/2021 e n. 243418/2021 risultano di particolare importanza rispetto al sistema viticolo regionale;

CONSIDERATO infine che, in relazione all’estensione esigua delle superfici oggetto delle nuove sperimentazioni e limitatamente alle varietà di vite ricomprese nei pertinenti elenchi delle varietà ammesse per la Provincia, la messa in commercio delle produzioni non determina turbative di mercato e quindi può essere rilasciata l’autorizzazione alla loro immissione in commercio;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto stabilito dalla DGR n. 2257/2003, spetta al direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, il presente provvedimento;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 ‘Statuto del Veneto’”;

VISTA la n. DGR n. 1753 del 22/12/2020 con cui è stato prorogato l’incarico al 30/06/2021 al direttore della Direzione agroalimentare, assegnato con DGR n.1070/2016;

decreta

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di autorizzare la richiesta prot. regionale n. 63209/2021 di variazione dell’ubicazione ed estensione di due superfici sperimentali concesse con DDR n. 107/2019 come segue:
  • Cescon Giuseppe ed Antonella (CUAA 04323470262): San Donà di Piave – VE, foglio n. 2, mappali 33-67, mq 20.315;
  • Az. Vitivinicola La Bassetta di Donadi Maurizio (CUAA omissis): Noventa di Piave – VE, foglio n. 6, mappali n. 422-138-20, mq 7.000;
  1. di accogliere le richieste prot. regionale n. 125534/2021 e n. 243418/2021 e quindi di assegnare le superfici di impianto individuate nell’Allegato A quali superfici destinate a scopi di sperimentazione per gli ambiti definiti nelle premesse e per gli scopi indicati per ciascuno degli impianti;
  2. di individuare, relativamente alle superfici oggetto di propria richiesta, quali responsabili scientifici delle sperimentazioni il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA -VE) e Veneto Agricoltura che dovranno provvedere ad interpellare preventivamente la Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto per qualsiasi variazione nella gestione degli impianti concessi nonché ad inviare alla medesima Direzione (a partire dal secondo anno successivo all’impianto) un resoconto annuale sullo stato di attuazione del programma e sui risultati ottenuti;
  3. di prevedere che, nel caso in cui siano riscontrate azioni diverse da quelle definite dai responsabili scientifici della sperimentazione nelle proprie richieste, si provvederà alla revoca dell’assegnazione;
  4. di stabilire che le superfici assegnate risultano in esenzione al sistema delle autorizzazioni di cui all’art. 62 del regolamento n. 1308/2013, che le medesime devono essere rimosse alla fine del periodo di sperimentazione e che la loro rimozione non genera alcuna autorizzazione al reimpianto in capo al conduttore;
  5. di stabilire che, in deroga al punto 6, una volta concluso il periodo di sperimentazione le superfici concesse potranno essere regolarizzate mediante utilizzo di una autorizzazione viticola in disponibilità al conduttore e qualora le varietà impiantate siano ricomprese nei pertinenti elenchi delle varietà ammesse per la specifica Provincia;
  6. di stabilire che ciascun soggetto conduttore della superficie per scopi sperimentali di cui al punto 3 dovrà provvedere alla registrazione delle stesse nello schedario viticolo in conformità alla normativa regionale e alle procedure di AVEPA;
  7. di autorizzare la messa in commercio delle produzioni delle uve da vino derivate dalle superfici di cui al punto 3, con esclusione di quelle non ricomprese nei pertinenti elenchi delle varietà ammesse per la specifica Provincia;
  8. di trasmettere il presente decreto all’ICQRF Nord Est - Ufficio di Susegana (TV), all’AVEPA, al CREA –VE e a Veneto Agricoltura;
  9. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

(seguono allegati)

72_Allegato_DDR_72_09-06-2021_450473.pdf

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