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Bur n. 80 del 18 giugno 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 519 del 04 giugno 2021

Ditta MARCON S.R.L. Impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in comune di Maser (TV). Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Modifica prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.R. n. 1109 del 30/12/2020, Allegato B al D.D.R.A.T.S.T. n. 3 del 28/01/2021.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si procede a modificare, in esito all'apposito procedimento d'ufficio attivato, le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera dell' Autorizzazione Integrata Ambientale allegata al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al D.D.R.A.T.S.T. n. 3/2021 rilasciato alla Ditta MARCON S.R.L..

Il Direttore

PREMESSO che con il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 3 del 28/01/2021 è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al progetto di “Sviluppo e razionalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante 5ter/2018”, comprensivo dei seguenti titoli:

  • provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1081 del 24/12/2020, Allegato A al provvedimento di cui costituisce parte integrante;
  • provvedimento Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2016 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1109 del 30/12/2020, Allegato B al provvedimento, di cui costituisce parte integrante, comprensiva di:
    • autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
    • autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V, titolo I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO che con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 95 del 03/03/2021 sono stati corretti alcuni errori presenti nel D.D.R. n. 1109/2020;

CONSIDERATO che, nell’ambito della Conferenza di Servizi del 28/06/2019, i cui esiti sono stati trasmessi con nota n. 322199 del 18/07/2021, è stato chiesto alla ditta di effettuare il monitoraggio del livello di saturazione dei carboni attivi al fine di modificare la prescrizione che ne prescrive la loro completa sostituzione ogni 6 mesi, come proposto nella Relazione Finale ARPAV del 21/12/2018 redatta a seguito dell’attività ispettiva A.I.A.

VISTA la documentazione relativa al monitoraggio del livello di saturazione dei carboni attivi trasmessa con nota del 2/11/2021 (assunto al prot. Reg. n. 466380 in data 03/11/2020), nell’ambito della quale la ditta ha proposto la sostituzione degli stessi con cadenza annuale invece che semestrale.

VISTA la nota trasmessa dalla Provincia di Treviso in data 21/01/2021, assunta al prot. Reg. n. 33975 in data 26/01/2021, con cui la stessa ha comunicato, congiuntamente al parere favorevole sul PMC inviato dalla Ditta in ottemperanza a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi del 9/09/2020 nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), anche alcune indicazioni relative alle emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO in particolare che, relativamente all’aspetto relativo alla frequenza di sostituzione dei carboni attivi, la Provincia di Treviso ha rilevato che le valutazioni espresse dalla ditta circa la capacità adsorbente del carbone si riferiscono al livello ideale di saturazione (superiore al 25 %) ad opera del tetracloruro di carbonio (indice di CCl4) che presenta grandi affinità con il carbone attivo e non alla miscela di COV presente nelle emissioni da trattare dello stabilimento di Maser e per questo motivo propone di confermare la sostituzione semestrale del carbone attivo considerando anche l’incremento previsto di COV con il progetto di variante garantendo l’esecuzione del test di adsorbimento (con l’utilizzo del metodo ASTM 5832-98) con frequenza trimestrale;

VISTO che il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha ritenuto che gli aspetti relativi alle emissioni evidenziati dalla Provincia di Treviso in data 21/01/2021 non potessero trovare riscontro all’interno del PAUR di cui al proprio decreto n. 3 del 28/01/2021, in quanto sopraggiunti successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, e che gli stessi avrebbero dovuto essere pertanto valutati in apposito procedimento di modifica dell’AIA, da attivarsi su iniziativa dei competenti Uffici regionali della Direzione Ambiente;

VISTA la nota n. 99851 del 3/03/2021 con cui questa Amministrazione ha avviato d’ufficio il procedimento amministrativo volto alla modifica dei punti nn. 19, 20, 22 e 23 dell’Allegato A al decreto n. 119 del 30/12/2020, e contestualmente indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’Art. 14-bis della Legge n. 241/1990;

VISTA la nota del 23/03/2021, assunta al prot. n. 133670 in data 24/03/2021, con cui la ditta ha trasmesso le proprie “Memorie” relativamente alla proposta di modifica in parola in conformità alle previsioni dell’art. 10 della L.241/1990, rappresentando quanto segue (in sintesi):

  1. segnala un possibile refuso riscontrato nella tabella riportata a pagina 4/6 della comunicazione di avvio del procedimento, relativamente al limite periodico delle polveri totali associato ai punti di emissione 1, 2, 3;
  2. in relazione della proposta di modifica del Punto 22 dell’autorizzazione, relativa alla frequenza di sostituzione del carbone attivo, stante che:
    1. i dati forniti dal monitoraggio trimestrale prescritto dalla CdS del 28/06/2019 dimostrano come, nel momento della sostituzione semestrale, i carboni attivi siano in grado di adsorbire ancora l’80% della loro potenzialità;
    2. il SIA approvato con Decreto n. 1081 del 24/12/2020 prevedeva un trascurabile aumento delle emissioni dovute all’avvio delle modifiche impiantistiche;
    3. queste previsioni saranno oggetto di approfondito monitoraggio dopo la messa a regime dell’impianto con una campagna di monitoraggio delle emissioni diffuse, puntuali e fuggitive come previsto al punto 4 del Decreto 1081/2020;
    4. in seguito all’esito del monitoraggio di cui sopra, l’autorità competente avrà in ogni caso facoltà di modificare i tempi di sostituzione dei carboni attivi qualora i dati riscontrati rilevassero uno scostamento significativo rispetto alle previsioni di progetto;

chiede il mantenimento integrale della prescrizione che prevede l’obbligo del ricambio semestrale dei carboni attivi evitando il controllo trimestrale del livello di saturazione dei carboni attivi;

VISTA la nota n. 18514 del 2/04/2021, assunta al prot. n. 152908 in data 06/04/2021, con cui la Provincia di Treviso, ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica dell’autorizzazione di cui alla nota regionale n. 99851 del 3/03/2021;

VISTA la nota n. 49840 del 1/06/2021, assunta al prot. n. 252541 in data 03/06/2021, con cui ARPAV, fuori dai termini previsti dall’Art. 14-bis della L. 241/1990 per la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio relativamente alla frequenza di sostituzione dei carboni attivi presso l’impianto in parola, rappresentando quanto segue:

  1. la sperimentazione condotta utilizzando CCl4  non può essere pienamente indicativa dell’effettiva capacità assorbente dei carboni attivi in quanto il riferimento ad una singola sostanza, peraltro molto affine ai carboni stessi, non può essere considerata pienamente rappresentativa delle reali capacità operative;
  2. si propone di prevedere come prescrizione la sostituzione dei carboni attivi con cadenza semestrale;
  3. relativamente al monitoraggio trimestrale ritiene che questo possa essere sospeso poiché si ritiene che la sostituzione dei carboni attivi con frequenza semestrale dia garanzie sufficienti sul piano della tutela dalle molestie olfattive;
  4. la ditta può comunque effettuare i controlli gestionali ritenuti necessari;

CONSIDERATO che, relativamente a quanto comunicato dalla ditta nella nota del 23/03/2021:

  1. si conferma che il limite periodico delle polveri totali associato ai punti di emissione 1, 2, 3 è di 2 mg/Nm3, come indicato nel parere del Comitato VIA n. 120/2020 allegato al Decreto n. 1081/2020, paragrafo 6.4.3. (in particolare pagg. da 37 a 40);
  2. non si ritiene accoglibile, allo stato attuale, visti gli esiti della CdS asincrona indetta con la nota regionale del 03/03/2021, e proprio in ragione delle varianti approvate con decreto n. 3/2021, la richiesta di eliminare il monitoraggio trimestrale del livello di saturazione dei carboni attivi; alla luce anche del parere trasmesso da ARPAV in data 1/06/2021, si ritiene tuttavia che una eventuale revisione della prescrizione n. 22 dell’AIA in parola possa essere nuovamente rivalutata al termine di un congruo periodo di monitoraggio del livello di saturazione dei carboni successivo alla messa a regime dell’impianto nella configurazione approvata dal decreto n. 3/2021;

DATO ATTO che il punto 8 del D.D.R.A.T.S.T. n. 3/2021 prevede che “qualsiasi modifica delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’Allegato B al presente provvedimento è demandata al Direttore della struttura regionale competente per materia”;

RITENUTO pertanto di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.R. n. 1109/2020 mediante modifica delle prescrizioni nn. 19, 20, 22 e 23 dell’Allegato A come esplicitato nella comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 99851 del 3/03/2021,

RITENUTO di prevedere che la revisione della prescrizione n. 22 dell’AIA potrà essere rivalutata sulla base dei dati di monitoraggio trimestrale del livello di saturazione dei carboni attivi non prima di un anno (quattro analisi per filtro) dalla messa a regime dell’impianto nella configurazione approvata dal decreto n. 3/2021;

VISTE inoltre le note assunte al prot. n. 106692 in data 08/03/2021 e al prot. n. 188065 in data 26/04/2021, con cui la ditta ha comunicato di avere provveduto all’adeguamento dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in atmosfera relativamente ai TVOC per i punti di emissione nn. 1, 2 e 3 e per le Polveri per il punto di emissione n. 4;

RITENUTA pertanto superata la prescrizione di cui alla lettera f) del punto 23 dell’Allegato A relativa alla sospensione del monitoraggio in continuo delle emissioni per un periodo massimo di 6 mesi dal rilascio del PAUR al fine di consentire l’adeguamento del sistema di campionamento, misura e acquisizione dati, per la quale era stata proposta la modifica nella comunicazione di avvio del procedimento del 3/03/2021;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto al pagamento degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n.152/2006 e loro ss.mm.ii.

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di sostituire come di seguito specificato le prescrizioni nn. 19, 20, 22 e 23 dell’Allegato A al D.D.R. n. 1109/2020 (Allegato B al PAUR rilasciato con D.D.R.A.T.S.T. n. 3/2021):

19. Durante le fasi di stoccaggio, movimentazione e trattamento rifiuti va garantita l’aspirazione dell’aria delle seguenti aree dello stabilimento:

a) N1 Inertizzazione – stoccaggio rifiuti solidi
b) N2 Chimico – fisico e stoccaggio rifiuti liquidi
c) N3 Stoccaggio – cernita – compattazione rifiuti solidi non pericolosi

L’aria aspirata dovrà essere convogliata ai sistemi di trattamento e successivamente rilasciata in atmosfera attraverso i camini di cui al punto precedente per qualunque condizione di funzionamento delle attività di gestione rifiuti, deve essere garantito il rispetto dei seguenti valori limite di emissione:

Composto

Unità di misura

Limite*

Punto di emissione

TVOC (Total Volatile Organic Carbon) - Carbonio organico volatile totale, espresso come C

mgC/Nm3

Giornaliero 45
Periodico 150

1 2 3

Polveri Totali

mg/Nm3

Giornaliero 2
Periodico 5

4

Periodico 2

1 2 3

Metalli nelle polveri – cadmio

mg/Nm3

0.05

1 2 3 4

Metalli nelle polveri – piombo, cromo e rame
(come somma delle concentrazioni)

mg/Nm3

0.5

1 2 3 4

Ammine (alifatiche ed aromatiche) ed ammoniaca

mg/Nm3

15

1 2 3

Acido solfidrico

mg/Nm3

1

1 2 3

 *media del periodo di campionamento

20. Ove sono previste misure analitiche di autocontrollo periodiche, i valori limite di emissione di cui sopra devono essere verificati in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto; a tal fine, per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, nonché le informazioni relative alla tipologia e quantità di rifiuti in lavorazione nel periodo di tempo interessato ai prelievi. I livelli di emissione per le emissioni nell'atmosfera si riferiscono alle concentrazioni (massa della sostanza emessa per volume di scarichi gassosi) alle condizioni standard seguenti: gas secco a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa, senza correzione per il tenore di ossigeno.

22. I carboni attivi installati nei presidi di depurazione dovranno essere sostituiti con frequenza almeno semestrale. La ditta deve verificare il livello di saturazione dei carboni attivi mediante test di adsorbimento (con l’utilizzo del metodo ASTM 5832-98) con frequenza trimestrale;

23. I camini di espulsione e il sistema di monitoraggio delle emissioni devono avere le seguenti caratteristiche:

a) la piattaforma di accesso al punto di prelievo delle emissioni in atmosfera, ed i relativi tronchetti di prelievo, devono essere conformi ai requisiti, proposti dalla Provincia di Treviso e condivisi con ARPAV – Dipartimento prov.le di Treviso, riportati in Allegato A3 al presente documento;
b) al punto di campionamento deve essere garantita la presenza di una presa elettrica, alimentata a 220 V, per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
c) i sistemi per il monitoraggio in continuo dei TVOC e delle polveri presenti nell’effluente gassoso dovranno rispondere ai requisiti generali e funzionali definiti dall’Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; in particolare devono essere garantite le tarature e le verifiche dell’analizzatore in continuo in conformità a quanto stabilito al paragrafo 4 del citato Allegato VI e devono essere osservate le procedure previste per l’elaborazione e presentazione dei dati acquisiti dal sistema di analisi in conformità al paragrafo 5 del citato allegato;
d) in caso di guasto dei sistemi di monitoraggio in continuo, il gestore è tenuto ad informare tempestivamente la Provincia di Treviso ed ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso qualora preveda che le misure in continuo non potranno essere effettuate e registrate per periodi superiori a 48 ore continuative; nel caso in cui tale periodo si protragga oltre le 168 h dovranno essere effettuate misure discontinue da ripetersi con frequenza pari a due serie di misure per ogni 168 h di guasto del sistema di monitoraggio in continuo.
e) Come previsto dal paragrafo introduttivo “Considerazioni generali” dell’allegato alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si specifica che:

- in caso di misurazioni in continuo delle emissioni in atmosfera, i limiti devono essere intesi esclusivamente come media giornaliera definita come media, su un periodo di 1 giorno, dei valori medi orari validi;
- in caso di misurazione periodica delle emissioni in atmosfera, i limiti devono essere intesi esclusivamente come media del periodo di campionamento, definito come valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna;

  1. di prevedere che la revisione della prescrizione n. 22 dell’AIA, come modificata nel precedente punto 2, potrà essere rivalutata sulla base dei dati di monitoraggio trimestrale del livello di saturazione dei carboni attivi non prima di un anno (quattro analisi per filtro) dalla messa a regime dell’impianto nella configurazione approvata dal decreto n. 3/2021;
  2. di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel D.D.R. n. 1109/2020, Allegato B al D.D.R.A.T.S.T. n. 3/2021, come già modificato dal D.D.R. n. 95/2021;
  3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Marcon S.r.l., con sede legale in Via dei Rizzi, n. 4 – Maser (TV), al Comune di Maser (TV), alla Provincia di Treviso, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Treviso e all’Osservatorio Regionale Rifiuti c/o ARPAV - Dipartimento regionale Rischi tecnologici;
  4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  5. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luigi Masia

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