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Materia: Formazione professionale e lavoro
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 233 del 01 aprile 2021
L.R. n. 19/02 DGR n. 2120/2015 e L.R. 3/09 - art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i.. Cancellazione dell'ente ALI SOCIETA' COOPERATIVA (codice fiscale 03018270276, codice Ente n. 2635, Accreditamento Lavoro L086 ed Accreditamento Formazione A0009) dagli elenchi degli Enti accreditati alla Formazione ex L.R. n.19/02 ed ai Servizi per il Lavoro ex L.R. n. 3/09 art. 25.
Con l'adozione del presente provvedimento si prende atto della rinuncia all'iscrizione negli elenchi degli Enti accreditati alla Formazione ex L.R. n. 19/02 ed ai Servizi per il Lavoro ex L.R. n. 3/09 art. 25 dell'ente ALI SOCIETA' COOPERATIVA (codice fiscale 03018270276, codice Ente n. 2635, Accreditamento Lavoro L086 ed Accreditamento Formazione A0009) e si dispone la cancellazione del suddetto Ente ALI SOCIETA' COOPERATIVA sia dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro sia da quello degli OdF accreditati alla Formazione. Nota dell'ente ALI SOCIETA' COOPERATIVA Prot. Reg. 143924 del 30/03/2021.
Il Direttore
decreta
- di modificare l’elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro, cancellando, a seguito di rinuncia dell’accreditamento, l’operatore ALI SOCIETA' COOPERATIVA (codice fiscale 03018270276, codice Ente 2635 e codice accreditamento ai servizi per il lavoro L086);
- di modificare, parimenti, l’elenco regionale degli Enti accreditati alla Formazione, cancellando, a seguito di rinuncia dell’accreditamento, l’OdF ALI SOCIETA' COOPERATIVA (codice fiscale 03018270276, codice Ente 2635 e codice accreditamento alla formazione A0009) con sede legale ed operativa accreditata per l’ambito dell’Orientamento in VIA D. MANIN, 4 – 30026 PORTOGRUARO (VE);
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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