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Bur n. 51 del 16 aprile 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 231 del 29 marzo 2021

Impianto di produzione di biometano avanzato per autotrasporti con annesso impianto di trasformazione in biometano liquido in Comune di Marcon (VE), autorizzato ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003 con deliberazione di Giunta regionale n. 843 del 19.06.2019, alla "Società Agricola Crioenergie S.a.s. di Andretta Ivano & C." di Marcon Frazione di San Liberale (VE). Modifica non sostanziale.

Note per la trasparenza

Autorizzazione a modifiche non sostanziali di un impianto di produzione di biometano relative ad una diversa disposizione impiantistica e alla ricetta di alimentazione.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 843 del 19.06.2019 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, la “Società Agricola Crioenergie S.a.s. di Andretta Ivano & C. di Marcon (VE)” con sede legale e stabilimento in Comune di Marcon (VE), via Poianon n. 26 - Frazione San Liberale, alla costruzione ed esercizio, presso la propria sede, di un impianto di produzione di biometano avanzato per autotrasporti, con annessi impianto di trasformazione in biometano liquido e impianto di produzione di energia elettrica per autoconsumo;

VISTA l’istanza di modifica non sostanziale trasmessa dalla Società e assunta al protocollo regionale con n. 158323 del 17.04.2020, con la quale è stata richiesta l’autorizzazione a realizzare:

- un diverso dimensionamento delle vasche di fermentazione e post fermentazione/stoccaggio;

 - l’installazione di una pre-vasca da destinare alla gestione del digestato proveniente dall’impianto di separazione (dentro silos) ed alla raccolta di eventuali colaticci;

 - lo spostamento e ridimensionamento della sala pompe;

 - la separazione della zona di caricamento da quella di pastorizzazione;

- la modifica della dislocazione delle apparecchiature relative all’impianto di trattamento (Upgrading), stoccaggio e caricamento BML e CO2. In particolare il serbatoio di metano liquido sarà disposto orizzontalmente e i due serbatoi di CO2 avranno un’altezza inferiore di circa 3 m rispetto a quelli approvati;

 - l’installazione di una caldaia a metano della potenzialità di 500 kWt (per la termostatazione delle vasche);

 - il ridimensionamento del silos a trincea, con la riduzione della superficie e la sostituzione della copertura, (prevista inizialmente ad arco con copertura in PVC) con una struttura a due falde”.

All’istanza sono stati allegati i seguenti documenti:

Tav. l - planimetrie;

- Tav. 2 - impianto stato autorizzato;

- Tav. 3 - impianto stato di variante;

- Tav. 4 - impianto comparativa;

- Tav. 5 - locali tecnici stato autorizzato;

- Tav. 6 - locali tecnici stato di variante;

- Tav. 7 - impianto upgrading;

- Tav. 8 - silos stato autorizzato;

- Tav. 9 - silos stato di variante;

- Tav. 10 - sistemazione esterna e schema condotte;

- Tav. U - compatibilità idraulica;

- Relazione Tecnica Descrittiva dell'impianto;

- Relazione paesaggistica semplificata;

- Relazione per la valutazione di compatibilità idraulica;

- Relazione impianto upgrading;

- Dichiarazione di non necessità valutazione di incidenza;

- Dichiarazioni (n.2) rese ai sensi dell'art.47 del DPR 44512000;

- Scheda caldaia;

- Visura Camerale Società

- Documento del richiedente;

- Documento dei progettisti”;

RILEVATO che nella Relazione Tecnica Descrittiva allegata all’istanza dell’impianto la società ha affermato che “E’ stato inoltre deciso di non istallare l’impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica per autoconsumo mentre si è previsto di installare una nuova caldaia della potenzialità di 500 kW termici che verrà alimentata a gas”;

CONSIDERATO che l’U.O. Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n. 351615 del 8.09.2020, aveva richiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere un parere circa le variazioni proposte dalla Società;

PRESO ATTO che con nota assunta al protocollo regionale con n. 550542 del 28.12.2020 la Società ha comunicato che a seguito di valutazioni tecnico-economiche e gestionali riterrebbe opportuno effettuare anche alcune modifiche alle matrici per l’alimentazione dell’impianto per la produzione di biometano, sostituendo i sottoprodotti derivanti dall'industria agroalimentare autorizzati con la DGR 843/2019 con sottoprodotti di origine vegetale ed animale (reflui zootecnici). Alla richiesta la Società ha allegato copia della “Relazione Tecnica Descrittiva di Variante non sostanziale”;

RICHIAMATA la nota protocollo n. 30647 del 22.01.2021, con la quale l’U.O. Tutela dell’Atmosfera, ha richiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere un parere anche circa le ulteriori variazioni proposte dalla Società;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Venezia con nota assunta al protocollo regionale al n. 36669 del 27.01.2021, per quanto di competenza, ha comunicato che la proposta della ditta è stata valutata positivamente, considerato che l’utilizzo di pula o scarti di mais permette di configurare il digestato come agro-industriale e classificarlo. Ha inoltre ricordato che il digestato agroindustriale, affinché possa essere utilizzato nell’ambito della direttiva nitrati, dovrà avere le caratteristiche chimiche e microbiologiche previste dall’allegato IX del DM 25/02/2016 ed essere ottenuto con le modalità previste dal medesimo decreto e nel rispetto di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 1835/2016;

VISTA la nota assunta al protocollo regionale al n. 104430 del 5.03.2021, con la quale la “Società Agricola Crioenergie S.a.s. di Andretta Ivano & C.” ha comunicato che, a seguito di valutazioni esecutive, ha previsto di installare una caldaia termica di potenzialità inferiore rispetto a quella indicata nell’istanza di modifica. In particolare la ditta ha indicato che “la caldaia che si prevede di installare avrà una potenza termica nominale di 477 kW termici rispetto ai 500 kW termici previsti nella richiesta di variante, la stessa sarà alimentata esclusivamente da biogas biometano di autoproduzione”;

RILEVATO che agli atti non risultano pareri da parte di Amministrazioni competenti, contenenti motivi ostativi alla realizzazione delle modifiche richieste dalla ditta;

CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 268 del D. Lgs 152/2006, nel qual caso l’art. 269 del citato decreto prevede che si aggiorni l’autorizzazione in atto;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale
n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

  1. di autorizzare la “Società Agricola Crioenergie S.a.s. di Andretta Ivano & C. di Marcon (VE)” con sede legale e stabilimento in Comune di Marcon (VE), via Poianon n. 26 - Frazione San Liberale, alle modifiche non sostanziali dell’impianto di produzione di biometano avanzato per autotrasporti, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 843 del 19.06.2019, in conformità a quanto descritto in premessa e agli elaborati progettuali elencati nella medesima e allegati alla richiesta di modifica e alle integrazioni presentate dalla società e assunte al protocollo regionale rispettivamente con n. 158323 del 17.04.2020, con n. 550542 del 28.12.2020 e con n. 104430 del 5.03.2021;
  1. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella deliberazione di Giunta regionale n. 843/2019;
  1. di stabilire che la società agricola utilizzi esclusivamente le matrici indicate nella tabella “Nuova ricetta di alimentazione impianto biometano” riportata nell’elaborato “Relazione tecnico descrittiva” allegato all’istanza assunta al protocollo regionale al n. 550542 del 28.12.2020;
  1. di stabilire che la società agricola per poter installare ed esercire la caldaia di potenza termica nominale pari a di 477 kW termici alimentata a biometano di autoproduzione, aderisca alla “Autorizzazione di carattere generale alle emissioni” approvata con determinazione n. 2269/2016 della Città Metropolitana di Venezia;
  1. di stabilire che “Società Agricola Crioenergie S.a.s.” comunichi la messa in esercizio e la conseguente messa a regime della caldaia all’A.R.P.A. competente per territorio, al Settore Ambiente della Città Metropolitana di Venezia e all’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera della Regione Veneto;
  1. di trasmettere il presente provvedimento alla “Società Agricola Crioenergie S.a.s. di Andretta Ivano & C. di Marcon (VE)”, alla “Società Agricola Andretta Ivano e Bizzotto Antonietta S.S. di Andretta Ivano e C.”, al Comune di Marcon, alla Città Metropolitana di Venezia, al Dipartimento ARPAV di Venezia, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
  1. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.

Luigi Masia

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