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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 226 del 29 marzo 2021
Ditta Eco Flumen S.r.l. - Installazione di gestione rifiuti, con sede legale e ubicazione installazione in Via B. Cristofori n. 10, Comune di Jesolo (VE). Modifica del Progetto approvato e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio provvisorio di cui alla DGRV n. 572 del 21.04.2015.
Con il presente provvedimento si modifica il Progetto approvato e l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio provvisorio dell'installazione gestita da Eco Flumen S.r.l. a seguito della rinuncia da parte della Ditta alla realizzazione della sezione trattamento chimico-fisico (D9) dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi autorizzata con la DGRV n. 572/2015.
Il Direttore
(1) VISTA la DGRV n. 3273 del 03.11.2009, con la quale è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizzato l’intervento e rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio provvisorio per l’installazione di gestione rifiuti della Ditta Ecoflumen S.r.l.;
(2) CONSIDERATO che in data 02.02.2013 la Ditta ha comunicato l’avvio dell’esercizio provvisorio dell’installazione e in data 11.10.2013 ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico funzionale, comprensivo di modifiche non sostanziali apportate al fine di migliorare alcuni aspetti gestionali;
(3) VISTA la DGRV n. 572 del 21.04.2015, con la quale è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizzato l’intervento e rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio provvisorio dell’installazione in oggetto;
(4) VISTA la prescrizione n. 4 del parere della Commissione VIA (allegato A alla DGRV n. 572/2015), la quale prevede che ai sensi dell’art. 24, comma 4, lett. b) della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto di modifica devono iniziare entro 12 mesi dalla data del provvedimento di approvazione e la messa in esercizio provvisorio dell’installazione deve avvenire entro i successivi 36 mesi dalla data di inizio lavori. Trascorsi detti termini il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente;
(5) VISTA la nota prot. reg. n. 214586 del 03.06.2019 con la quale, in riscontro alla nota della Ditta del 23.04.2019 (prot. reg. n. 165244 del 26.04.2019) sono stati forniti chiarimenti in merito ai termini fissati per la realizzazione delle opere previste dal progetto approvato in sede di procedura di VIA e AIA, chiarendo le tempistiche stabilite dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, come sostituito dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 104/2017 (anni cinque dalla data della pubblicazione del provvedimento di Valutazione di compatibilità ambientale e di approvazione del progetto);
(6) VISTO il DDDA n. 410 del 27.04.2020, con il quale, a seguito di motivata istanza presentata dalla Ditta con nota del 18.04.2020 (prot. reg. n. 160241 del 20.04.2020), è stata rilasciata la proroga di 12 mesi per la realizzazione delle opere approvate con DGRV n. 572/2015;
(7) VISTA l’istanza presentata dalla Eco Flumen S.r.l. il 10.12.2020 (prot. reg. n. 527875 del 11.12.2020), tendente a ottenere la modifica “in riduzione” del progetto approvato con DGRV n. 572/2015, per le motivazioni ivi espresse;
(8) VISTA la nota prot. reg. n. 45921 del 01.02.2021, con la quale la scrivente Direzione, a seguito della sopra citata istanza, ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, l’avvio del procedimento di modifica del progetto approvato e dell’AIA dell’esercizio provvisorio; con la medesima nota è stata contestualmente indetta, ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona;
(9) VISTA la nota del 08.02.2021 (prot. reg. n. 59886 del 09.02.2021) con la quale Veritas, in riferimento alla sopra richiamata indizione, ha comunicato il proprio “nulla osta all’attuazione delle modifiche comunicate”, evidenziando nel contempo la necessità di aggiornare l’AIA dell’esercizio definitivo, esplicitando le informazioni e le caratteristiche degli scarichi esistenti, attraverso l’aggiornamento della documentazione agli atti, stante le mutate condizioni in termini normativi e tariffari;
(10) CONSIDERATA la documentazione trasmessa dalla Ditta a riscontro della sopra citata nota di Veritas, finalizzata all’aggiornamento delle caratteristiche delle acque gestite presso l’installazione, a seguito della rinuncia della linea di trattamento chimico-fisico [D9] e al relativo scarico;
(11) VISTA la nota prot. reg. n. 92378 del 26.02.2021, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi finalizzata all’approvazione della modifica del Progetto approvato e dell’AIA dell’esercizio provvisorio di cui alla DGRV n. 572/2015;
(12) VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi del 10.03.2021, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 135339 del 24.03.2021;
(13) CONSIDERATO che la modifica si sostanzia sinteticamente nella rinuncia alla realizzazione della sezione trattamento chimico – fisico (D9) dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, autorizzata dalla DGRV n. 572/2015, come richiamato nell’elencazione del § 3 dell’istanza di modifica;
(14) CONSIDERATO che la sezione D9 di cui trattasi non è stata oggetto di realizzazione e che conseguentemente non è stata trasmessa la comunicazione della conclusione dei lavori, iniziati il 09.05.2016 (comunicazione del 09.05.2016 prot. n. 182244);
(15) RITENUTO per quanto sopra, di richiedere che a seguito della modifica del progetto di cui trattasi la trasmissione di un collaudo funzionale finalizzato ad accertare la complessiva adeguatezza dell’installazione nella nuova configurazione, in modo da assicurare altresì continuità ai provvedimenti sulla base dei quali sarà successivamente rilasciato il provvedimento per l’esercizio definitivo;
(16) CONSIDERATO che con l’istanza di modifica in riduzione si chiede altresì di poter mantenere alcune modifiche gestionali già assentite con la DGRV n. 572/2015 e positivamente esperite durante l’operatività dell’installazione, segnatamente:
(17) CONSIDERATO che i quantitativi di rifiuti che si intende gestire presso l’installazione, a seguito della rinuncia alla sezione di trattamento D9, sono i medesimi già autorizzati con DGRV n. 3272/2009;
(18) CONSIDERATO che i quantitativi stoccabili (R13-D15) autorizzati ammontavano a 450 Mg, di cui 225 Mg di capacità massima di stoccaggio di rifiuti pericolosi, così suddivisi:
TIPOLOGIA
CLASSIFICAZ.
OPERAZIONI
STOCC.
ZONA
t
LIQUIDI
PERICOLOSI
R13 (ev. R12)
SERBATOI
B1
54
D15 (ev. D13-D14)
108
NON PERICOL.
B2
subtotale
324
CONTENITORI
C1
10
15
C2
50
SOLIDI
VARIO
D1
D15 (ev. D14)
23
D2
D15 (ev.D14)
76
(19) CONSIDERATO che a tale capacità era stata aggiunta quella definita di “prestoccaggio”, per complessivi 27 Mg di cui 13,5 Mg dedicata ai rifiuti pericolosi;
(20) RITENUTO che la prassi definita di “prestoccaggio” non possa più essere autorizzata e che, per far fronte alle necessità analitiche dei rifiuti in ingresso il PMC debba prevedere una procedura specifica per la gestione e verifica dei carichi “dubbi” in ingresso all’installazione, da stoccarsi nei due serbatoi di cui sopra (27 Mg);
(21) RITENUTO pertanto di autorizzare la capacità massima di stoccaggio per complessivi 477 Mg, di cui 238,5 Mg di rifiuti pericolosi;
(22) CONSIDERATO che la potenzialità annuale di progetto nel 2009 ammontava a 40.000 t/anno (operazioni R12, D13 e D14), con un limite massimo di pericolosi fissato a 25.000 Mg;
(23) CONSIDERATA la potenzialità giornaliera evidenziata nella Relazione tecnica allegata all’istanza di cui alla premessa (7), calcolata sulla base di 265 giorni lavorativi all’anno;
(24) RITENUTO di confermare la potenzialità annuale e giornaliera come sopra espressa;
(25) CONSIDERATA la necessità di verificare l’aggiornamento delle garanzie finanziarie da prestare alla Città Metropolitana di Venezia;
(26) RITENUTO di richiedere la documentazione utile a verificare l’applicazione di quanto previsto dalle Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147, per quanto di pertinenza con le attività di stoccaggio e con i processi di trattamento autorizzati in installazione, al fine del rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio definitivo;
(27) CONSIDERATO che le tipologie di rifiuti che si intende gestire a seguito della rinuncia alla sezione di trattamento D9 sono i medesimi già autorizzati con DGRV n. 3272/2009, integrati con i due CER (161001* e 161002) assentiti con DGRV n. 572/2015 e di cui si chiede il mantenimento, come sopra indicato alla premessa (16);
(28) CONSIDERATO per tutto quanto sopra esposto, che a seguito della modifica in riduzione prospettata, l’installazione può essere ricondotta alla configurazione positivamente valutata e approvata con DGRV n. 3272/2009, non venendosi a modificare gli apprestamenti ambientali esistenti e i conseguenti impatti ambientali già valutati;
(29) RITENUTO sulla base di quanto sopra argomentato e nell’ottica della semplificazione del procedimento amministrativo di modificare in riduzione il progetto e l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’esercizio provvisorio approvati e rilasciati con DGRV n. 572 del 21.04.2015
decreta
2.1 stralcio delle componenti impiantistiche, non ancore realizzate:
2.2 ridefinizione dell’utilizzo:
4.1 al § Termini autorizzazione:
4.2 le prescrizioni sono modificate come di seguito:
a) al punto 1 è aggiunta l’attività 5.5 di cui all’Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006;
c) al punto 8, l’ultimo trattino (trattamento chimico-fisico (D) […]) è eliminato
d) il punto 10 è così sostituito: “la quantità massima di rifiuti gestibili presso l’installazione è fissata in:
10.1 per le operazioni di stoccaggio (R13-D15): 477 Mg complessivi, di cui al massimo 238,5 Mg di rifiuti pericolosi,
10.2 per le altre operazioni autorizzate (R12, D13, D14): 40.000 t/anno, con un massimo di 25.000 t/anno di rifiuti pericolosi;
10.3 le attività sono così distribuite:
R13 - R12
D15 - D13-D14
D15 - D13 - D14
D15 - D14
STOCCAGGIO IN INGRESSO Destinati a R o D
13,5
NON PERICOLOSI
27
TOTALE COMPLESSIVO
477
e) il punto n. 13 è eliminato;
f) il punto 21 (e il relativo § Trattamento Chimico-fisico) è eliminato;
6.1 che entro il 21.04.2021 la Ditta presenti a Regione, Città Metropolitana di Venezia e ARPAV:
6.2 che entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta presenti a Regione, Città Metropolitana di Venezia e ARPAV:
Luigi Masia
(seguono allegati)
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