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Bur n. 47 del 09 aprile 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 226 del 29 marzo 2021

Ditta Eco Flumen S.r.l. - Installazione di gestione rifiuti, con sede legale e ubicazione installazione in Via B. Cristofori n. 10, Comune di Jesolo (VE). Modifica del Progetto approvato e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio provvisorio di cui alla DGRV n. 572 del 21.04.2015.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica il Progetto approvato e l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio provvisorio dell'installazione gestita da Eco Flumen S.r.l. a seguito della rinuncia da parte della Ditta alla realizzazione della sezione trattamento chimico-fisico (D9) dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi autorizzata con la DGRV n. 572/2015.

Il Direttore

(1) VISTA la DGRV n. 3273 del 03.11.2009, con la quale è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizzato l’intervento e rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio provvisorio per l’installazione di gestione rifiuti della Ditta Ecoflumen S.r.l.;

(2) CONSIDERATO che in data 02.02.2013 la Ditta ha comunicato l’avvio dell’esercizio provvisorio dell’installazione e in data 11.10.2013 ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico funzionale, comprensivo di modifiche non sostanziali apportate al fine di migliorare alcuni aspetti gestionali;

(3) VISTA la DGRV n. 572 del 21.04.2015, con la quale è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizzato l’intervento e rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio provvisorio dell’installazione in oggetto;

(4) VISTA la prescrizione n. 4 del parere della Commissione VIA (allegato A alla DGRV n. 572/2015), la quale prevede che ai sensi dell’art. 24, comma 4, lett. b) della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto di modifica devono iniziare entro 12 mesi dalla data del provvedimento di approvazione e la messa in esercizio provvisorio dell’installazione deve avvenire entro i successivi 36 mesi dalla data di inizio lavori. Trascorsi detti termini il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente;

(5) VISTA la nota prot. reg. n. 214586 del 03.06.2019 con la quale, in riscontro alla nota della Ditta del 23.04.2019 (prot. reg. n. 165244 del 26.04.2019) sono stati forniti chiarimenti in merito ai termini fissati per la realizzazione delle opere previste dal progetto approvato in sede di procedura di VIA e AIA, chiarendo le tempistiche stabilite dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, come sostituito dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 104/2017 (anni cinque dalla data della pubblicazione del provvedimento di Valutazione di compatibilità ambientale e di approvazione del progetto);

(6) VISTO il DDDA n. 410 del 27.04.2020, con il quale, a seguito di motivata istanza presentata dalla Ditta con nota del 18.04.2020 (prot. reg. n. 160241 del 20.04.2020), è stata rilasciata la proroga di 12 mesi per la realizzazione delle opere approvate con DGRV n. 572/2015;

(7) VISTA l’istanza presentata dalla Eco Flumen S.r.l. il 10.12.2020 (prot. reg. n. 527875 del 11.12.2020), tendente a ottenere la modifica “in riduzione” del progetto approvato con DGRV n. 572/2015, per le motivazioni ivi espresse;

(8) VISTA la nota prot. reg. n. 45921 del 01.02.2021, con la quale la scrivente Direzione, a seguito della sopra citata istanza, ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, l’avvio del procedimento di modifica del progetto approvato e dell’AIA dell’esercizio provvisorio; con la medesima nota è stata contestualmente indetta, ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona;

(9) VISTA la nota del 08.02.2021 (prot. reg. n. 59886 del 09.02.2021) con la quale Veritas, in riferimento alla sopra richiamata indizione, ha comunicato il proprio “nulla osta all’attuazione delle modifiche comunicate”, evidenziando nel contempo la necessità di aggiornare l’AIA dell’esercizio definitivo, esplicitando le informazioni e le caratteristiche degli scarichi esistenti, attraverso l’aggiornamento della documentazione agli atti, stante le mutate condizioni in termini normativi e tariffari;

(10) CONSIDERATA la documentazione trasmessa dalla Ditta a riscontro della sopra citata nota di Veritas, finalizzata all’aggiornamento delle caratteristiche delle acque gestite presso l’installazione, a seguito della rinuncia della linea di trattamento chimico-fisico [D9] e al relativo scarico;

(11) VISTA la nota prot. reg. n. 92378 del 26.02.2021, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi finalizzata all’approvazione della modifica del Progetto approvato e dell’AIA dell’esercizio provvisorio di cui alla DGRV n. 572/2015;

(12) VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi del 10.03.2021, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 135339 del 24.03.2021;

(13) CONSIDERATO che la modifica si sostanzia sinteticamente nella rinuncia alla realizzazione della sezione trattamento chimico – fisico (D9) dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, autorizzata dalla DGRV n. 572/2015, come richiamato nell’elencazione del § 3 dell’istanza di modifica;

(14) CONSIDERATO che la sezione D9 di cui trattasi non è stata oggetto di realizzazione e che conseguentemente non è stata trasmessa la comunicazione della conclusione dei lavori, iniziati il 09.05.2016 (comunicazione del 09.05.2016 prot. n. 182244);

(15) RITENUTO per quanto sopra, di richiedere che a seguito della modifica del progetto di cui trattasi la trasmissione di un collaudo funzionale finalizzato ad accertare la complessiva adeguatezza dell’installazione nella nuova configurazione, in modo da assicurare altresì continuità ai provvedimenti sulla base dei quali sarà successivamente rilasciato il provvedimento per l’esercizio definitivo;

(16) CONSIDERATO che con l’istanza di modifica in riduzione si chiede altresì di poter mantenere alcune modifiche gestionali già assentite con la DGRV n. 572/2015 e positivamente esperite durante l’operatività dell’installazione, segnatamente:

  1. lo svincolo dell’individuazione di un unico serbatoio per lo stoccaggio dei rifiuti destinati al recupero, come autorizzato al punto 14 dell’AIA n. 572/2015;
  2. la modifica della prescrizione VIA imposta al punto 3 della DGRV n. 3272/2009, in ordine all’accorpamento e miscelazione di rifiuti liquidi nei serbatoi, così come assentito e autorizzato ai paragrafi relativi allo stoccaggio e alla miscelazione (non in deroga) dell’AIA n. 572/2015;
  3. l’inserimento dell’operazione “separazione naturale per gravità”, già prevista al punto 8 dell’AIA n. 572/2015;
  4. l’integrazione, tra i rifiuti gestibili, dei rifiuti liquidi provenienti dalle operazioni di bonifica, come autorizzato all’Allegato A1 dell’AIA n. 572/2015;

(17) CONSIDERATO che i quantitativi di rifiuti che si intende gestire presso l’installazione, a seguito della rinuncia alla sezione di trattamento D9, sono i medesimi già autorizzati con DGRV n. 3272/2009;

(18) CONSIDERATO che i quantitativi stoccabili (R13-D15) autorizzati ammontavano a 450 Mg, di cui 225 Mg di capacità massima di stoccaggio di rifiuti pericolosi, così suddivisi:

TIPOLOGIA

CLASSIFICAZ.

OPERAZIONI

STOCC.

ZONA

t

LIQUIDI

PERICOLOSI

R13 (ev. R12)

SERBATOI

B1

54

LIQUIDI

PERICOLOSI

D15 (ev. D13-D14)

SERBATOI

108

LIQUIDI

NON PERICOL.

R13 (ev. R12)

SERBATOI

B2

54

LIQUIDI

NON PERICOL.

D15 (ev. D13-D14)

SERBATOI

108

       

subtotale

324

LIQUIDI

PERICOLOSI

R13 (ev. R12)

CONTENITORI

C1

10

LIQUIDI

PERICOLOSI

D15 (ev. D13-D14)

CONTENITORI

15

LIQUIDI

NON PERICOL.

R13 (ev. R12)

CONTENITORI

C2

10

LIQUIDI

NON PERICOL.

D15 (ev. D13-D14)

CONTENITORI

15

       

subtotale

50

SOLIDI

PERICOLOSI

R13 (ev. R12)

VARIO

D1

15

SOLIDI

PERICOLOSI

D15 (ev. D14)

VARIO

23

SOLIDI

NON PERICOL.

R13 (ev. R12)

VARIO

D2

15

SOLIDI

NON PERICOL.

D15 (ev.D14)

VARIO

23

       

subtotale

76


(19) CONSIDERATO che a tale capacità era stata aggiunta quella definita di “prestoccaggio”, per complessivi 27 Mg di cui 13,5 Mg dedicata ai rifiuti pericolosi;

(20) RITENUTO che la prassi definita di “prestoccaggio” non possa più essere autorizzata e che, per far fronte alle necessità analitiche dei rifiuti in ingresso il PMC debba prevedere una procedura specifica per la gestione e verifica dei carichi “dubbi” in ingresso all’installazione, da stoccarsi nei due serbatoi di cui sopra (27 Mg);

(21) RITENUTO pertanto di autorizzare la capacità massima di stoccaggio per complessivi 477 Mg, di cui 238,5 Mg di rifiuti pericolosi;

(22) CONSIDERATO che la potenzialità annuale di progetto nel 2009 ammontava a 40.000 t/anno (operazioni R12, D13 e D14), con un limite massimo di pericolosi fissato a 25.000 Mg;

(23) CONSIDERATA la potenzialità giornaliera evidenziata nella Relazione tecnica allegata all’istanza di cui alla premessa (7), calcolata sulla base di 265 giorni lavorativi all’anno;

(24) RITENUTO di confermare la potenzialità annuale e giornaliera come sopra espressa;

(25) CONSIDERATA la necessità di verificare l’aggiornamento delle garanzie finanziarie da prestare alla Città Metropolitana di Venezia;

(26) RITENUTO di richiedere la documentazione utile a verificare l’applicazione di quanto previsto dalle Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147, per quanto di pertinenza con le attività di stoccaggio e con i processi di trattamento autorizzati in installazione, al fine del rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio definitivo;

(27) CONSIDERATO che le tipologie di rifiuti che si intende gestire a seguito della rinuncia alla sezione di trattamento D9 sono i medesimi già autorizzati con DGRV n. 3272/2009, integrati con i due CER (161001* e 161002) assentiti con DGRV n. 572/2015 e di cui si chiede il mantenimento, come sopra indicato alla premessa (16);

(28) CONSIDERATO per tutto quanto sopra esposto, che a seguito della modifica in riduzione prospettata, l’installazione può essere ricondotta alla configurazione positivamente valutata e approvata con DGRV n. 3272/2009, non venendosi a modificare gli apprestamenti ambientali esistenti e i conseguenti impatti ambientali già valutati;

(29) RITENUTO sulla base di quanto sopra argomentato e nell’ottica della semplificazione del procedimento amministrativo di modificare in riduzione il progetto e l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’esercizio provvisorio approvati e rilasciati con DGRV n. 572 del 21.04.2015

decreta

  1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di approvare le modifiche al progetto autorizzato con DGRV n. 572/2015, consistenti nello stralcio della sezione di trattamento chimico-fisico (D9) dei rifiuti liquidi, con successivo scarico in pubblica fognatura, delle componenti impiantistiche, sistemi di collettamento e strutture annesse, in particolare:

2.1 stralcio delle componenti impiantistiche, non ancore realizzate:

  • unità di equalizzazione, costituita da 3 serbatoi da 30 m3 ciascuno (D9, D10, D11);
  • del serbatoio a fondo conico, quale reattore (R1), della capacità utile di 30 m3;
  • della sezione di finissaggio mediante filtrazione dell’effluente chiarificato su filtro a sabbia e a carboni attivi;
  • del serbatoio (D12) di raccolta e controllo delle acque depurate prima della loro immissione in fognatura, di capacità pari a 30 m3;
  • dell’unità di ispessimento/sedimentazione fanghi prodotti dal processo di trattamento (serbatoio 8m3) e della filtropressa;
  • dei collettamenti delle apparecchiature all’esistente sistema di captazione delle emissioni e della modifica relativa all’allargamento della condotta;

2.2 ridefinizione dell’utilizzo:

  • dell’area D2, per lo stoccaggio e le altre operazioni di rifiuti solidi non pericolosi (15 t dedicate alla filiera R e 23 t alla filiera D);
  • del serbatoio D1 per lo stoccaggio e le altre operazioni dei rifiuti liquidi non pericolosi;
  • del serbatoio D2 per lo stoccaggio e le altre operazioni dei rifiuti liquidi non pericolosi;
  • del serbatoio D7 per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi non pericolosi;
  1. confermare il giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui al Parere n. 490 del 17.12.2014 e le prescrizioni VIA riportati nell’allegato A alla DGRV n. 572/2015 per le parti non espressamente attinenti al trattamento chimico-fisico (D9);
     
  2. di modificare la DGRV n. 572/2015 per le parti concernenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio provvisorio come di seguito:

4.1 al § Termini autorizzazione:

  • al primo punto elenco è aggiunto il riferimento all’attività 5.5 di cui all’Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006, a seguito delle intervenute modifiche normative;
  • al terzo punto elenco il termine “stoccaggio” è sostituito con “gestione rifiuti”
  • al settimo punto elenco il termine “MTD” è sostituito con “Bat Conclusions per il Waste Treatment 2018” e il termine “PSC” con “PMC/PGO”
  • al ottavo punto elenco, il terzo trattino è sostituito da “L’autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA”

4.2 le prescrizioni sono modificate come di seguito:

a) al punto 1 è aggiunta l’attività 5.5 di cui all’Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006;

c) al punto 8, l’ultimo trattino (trattamento chimico-fisico (D) […]) è eliminato

d) il punto 10 è così sostituito: “la quantità massima di rifiuti gestibili presso l’installazione è fissata in:

10.1 per le operazioni di stoccaggio (R13-D15): 477 Mg complessivi, di cui al massimo 238,5 Mg di rifiuti pericolosi,

10.2 per le altre operazioni autorizzate (R12, D13, D14): 40.000 t/anno, con un massimo di 25.000 t/anno di rifiuti pericolosi;

10.3 le attività sono così distribuite:

TIPOLOGIA

CLASSIFICAZ.

OPERAZIONI

STOCC.

ZONA

t

LIQUIDI

PERICOLOSI

R13 - R12

SERBATOI

B1

54

LIQUIDI

PERICOLOSI

D15 - D13-D14

SERBATOI

108

LIQUIDI

NON PERICOL.

R13 - R12

SERBATOI

B2

54

LIQUIDI

NON PERICOL.

D15 - D13 - D14

SERBATOI

108

       

subtotale

324

LIQUIDI

PERICOLOSI

R13 - R12

CONTENITORI

C1

10

LIQUIDI

PERICOLOSI

D15 - D13 - D14

CONTENITORI

15

LIQUIDI

NON PERICOL.

R13 - R12

CONTENITORI

C2

10

LIQUIDI

NON PERICOL.

D15 - D13-D14

CONTENITORI

15

       

subtotale

50

SOLIDI

PERICOLOSI

R13 - R12

VARIO

D1

15

SOLIDI

PERICOLOSI

D15 - D14

VARIO

23

SOLIDI

NON PERICOL.

R13 - R12

VARIO

D2

15

SOLIDI

NON PERICOL.

D15 - D14

VARIO

23

       

subtotale

76

LIQUIDI

PERICOLOSI

STOCCAGGIO IN INGRESSO
Destinati a R o D

SERBATOI

B1

13,5

LIQUIDI

NON PERICOLOSI

STOCCAGGIO IN INGRESSO
Destinati a R o D

SERBATOI

B1

13,5

       

subtotale

27

TOTALE COMPLESSIVO

477

 

e) il punto n. 13 è eliminato;

f) il punto 21 (e il relativo § Trattamento Chimico-fisico) è eliminato;
 

  1. di sostituire il sub-Allegato A1 (Elenco dei rifiuti gestibili e relative operazioni) e il sub-Allegato A2 (layout installazione) dell’AIA n. 572/2015, rispettivamente con l’Allegato A e l’Allegato B al presente provvedimento;
     
  2. di ridefinire i punti 5 e 6 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio provvisorio di cui all’Allegato A della DGRV n. 572/2015, stabilendo:

6.1 che entro il 21.04.2021 la Ditta presenti a Regione, Città Metropolitana di Venezia e ARPAV:

  • il certificato di collaudo funzionale dell’installazione nella nuova configurazione;
  • l’attestazione dell’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001; 
  • la documentazione attestante la verifica dell’aggiornamento delle garanzie finanziarie;
  • la nomina del tecnico responsabile;
  • l’aggiornamento del PMC; nelle more si applica il PMC Allegato E4 alla documentazione di progetto del 2014 (datato 12.05.2014), di cui al punto 23 della DGRV n. 572/2015, come successivamente aggiornato a seguito dell’Ispezione Integrata ambientale del 2017;

6.2 che entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta presenti a Regione, Città Metropolitana di Venezia e ARPAV:

  • la documentazione necessaria a verificare l’applicazione di quanto previsto dalle Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147, per quanto di pertinenza con le attività di stoccaggio e i processi di trattamento autorizzati in installazione, utilizzando eventualmente la scheda D riportata in Allegato C4 al decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 108 del 29/11/2018, pubblicato sul BURV n. 129 del 21/12/18;
  • i gruppi di miscelazione, come peraltro già richiesti al punto 20.9 della DGRV n. 572/2015, individuando le finalità dell’attività di miscelazione, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche;
  1. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 572/2015 non in contrasto con il presente provvedimento;
     
  2. di far salvi gli eventuali diritti di terzi;
     
  3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
     
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luigi Masia

(seguono allegati)

226_Allegato_A_DDR_226_29-03-2021_444628.pdf
226_Allegato_B_DDR_226_29-03-2021_444628.pdf

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