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Bur n. 47 del 09 aprile 2021


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 14 del 23 marzo 2021

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sospensione del riconoscimento condizionato dell'impianto di combustione della ditta FANIN S.P.A. con sede legale ed operativa site in Via Fondo Muri n. 43 Malo (VI), con contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si sospende il riconoscimento condizionato rilasciato, ex Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 48 del 24/09/2020, all’impianto di combustione della ditta FANIN S.P.A. di Malo (VI) , aggiornando l’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Nota datata 22/03/2021 con cui il legale rappresentante della ditta in oggetto chiede la momentanea sospensione del riconoscimento condizionato (prot. reg.le n. 130068 del 22/03/2021).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 48 del 24/09/2020 con cui veniva rilasciato il riconoscimento condizionato all’impianto della ditta FANIN S.P.A. con sede legale ed operativa site in Via Fondo Muri n. 43 – Malo (VI), quale impianto di combustione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009, ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP5721OCOMBTB123;

PREMESSO CHE al punto 4. del dispositivo del succitato provvedimento si stabiliva che “il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell’Az. Ulss, competente per territorio, a seguito del sopralluogo, previsto ai fini del riconoscimento, e dell'esame dei manuali, entro il 23/12/2020 salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell’art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009”;

VISTA la nota prot. n. 98624 del 21/12/2020 (prot. reg.le n. 541056 del 21/12/2020) con cui l’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana ha inoltrato la richiesta di proroga del riconoscimento condizionato per poter “iniziare il funzionamento dell’impianto anche con il nuovo combustibile”;

VISTA la nota prot. reg.le n. 549412 del 24/12/2020 e s.m.i., con cui si è preso atto della richiesta di proroga del riconoscimento condizionato rilasciato, alla ditta in questione, con DDR n. 48 del 24/09/2020, rammentando che il “termine perentorio per la conversione del riconoscimento da condizionato a definitivo è il 24/03/2021 scaduto il quale il sistema S.INTE.S.I.S. Stabilimenti procederà automaticamente alla cancellazione dell’impianto dall’elenco nazionale del Ministero della Salute”.

VISTA la nota datata 22/03/2021 con cui il Sig. Fanin Andrea, in qualità di legale rappresentante della ditta in questione, dichiara che “a causa della situazione pandemica da COVID-19 e alla conseguente limitazione di operatività e allungamento dei tempi, per la ditta FANIN SPA non è stato ancora possibile far funzionare l’impianto esistente (…) e conseguentemente comunicare all’Ulss 7 una data per effettuare il secondo sopralluogo ad impianto funzionante finalizzato a convertire il numero già attribuito in riconoscimento definitivo” chiedendo, conseguentemente, la momentanea sospensione del riconoscimento condizionato “in modo da consentire alla scrivente FANIN SPA, una volta ultimati i lavori, di poter caricare all’interno dei serbatoi di deposito il grasso animale s.o.a. di cat. 3 e di far funzionare l’impianto con tale conbustibile, permettendo il secondo sopralluogo all’Ulss 7 e quindi non  vanificare gli investimenti finora sostenuti per il cambio di sottotipologia di combustibile”; detta nota è agli atti dell’U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare (prot. reg.le n. 130068 del 22/03/2021);

RAVVISATA, pertanto, la necessità di sospendere il D.D.R. n. 48 del 24/09/2020, con cui veniva rilasciato il riconoscimento condizionato all’impianto della ditta FANIN S.P.A. con sede legale ed operativa site in Via Fondo Muri n. 43 – Malo (VI), quale impianto di combustione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009, ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP5721OCOMBTB123;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di sospendere, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento condizionato dell’impianto della ditta FANIN S.P.A. con sede legale ed operativa site in Via Fondo Muri n. 43 – Malo (VI), rilasciato ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009, con decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 48 del 24/09/2020;
  2. di aver proceduto alla sospensione del numero di riconoscimento ABP5721OCOMBTB123, attribuito al succitato impianto, nell’elenco nazionale del Ministero della Salute;
  3. di revocare la sospensione solo previa verifica, mediante sopralluogo, da parte dell’Azienda Ulss competente per territorio, della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e Reg. (UE) n. 142/2011;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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