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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 101 del 10 marzo 2021
Gaio Reoco Srl - Permesso di ricerca acqua ad uso termale "Marina Verde" in Comune di Caorle. Comune di localizzazione: Caorle (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'istanza di Permesso di ricerca acqua ad uso termale "Marina Verde" in Comune di Caorle (VE), presentata da Gaio Reoco Srl, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: -istanza presentata da Gaio Reoco Srl acquisita agli atti con protocollo regionale nn. 519083 e 519097 del 04/12/2020 e perfezionata in data 14/12/2020 con prot. n. 529828; -comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 16/12/2020 - protocollo regionale n. 534830; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/03/2021, approvato seduta stante.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTO il D.Lgs. n. 22/2010 ss.mm.ii. “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
VISTA la L.R. n. 40 del 10/10/1989 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Gaio Reoco Srl (C.F e P.IVA 05053400262), con sede legale in via Alfieri n. 1 a Conegliano (TV), acquisita al protocollo regionale con nn. 519083 e 519097 del 04/12/2020 e perfezionata in data 14/12/2020 con prot. n. 529828;
CONSIDERATO che l’istanza in oggetto è la ripresentazione di un permesso di ricerca accordato alla ditta Marina Verde srl con DGR n. 211 del 26/02/2013 per un periodo di tre anni, decaduto a seguito del fallimento dell’intestataria;
CONSIDERATO che la società Gaio Reoco Srl, con atto N. 3648 di repertorio n. 1774 di raccolta di compravendita in data 11 marzo 2020, ha acquisito la proprietà del sito in cui ricade il permesso di ricerca e ha presentato alla Direzione Difesa del Suolo domanda di permesso di ricerca di acqua minerale a uso termale, acquisita al protocollo con n. 517472 del 04/12/2020;
CONSIDERATO che, l’istanza in oggetto è soggetta a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, la Direzione Regionale Difesa del Suolo, con nota prot. n. 47957 del 02/02/2021, ha comunicato che il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca rimane sospeso fino all’acquisizione delle determinazioni conseguenti all’assoggettabilità a VIA in corso;
VISTA la nota prot. n. 534830 del 16/12/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/12/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento:
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti osservazioni:
PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;
CONSIDERATO che il progetto prevede l'esecuzione di una serie di indagini geologiche, idrogeologiche, chimiche e microbiologiche finalizzate alla verifica della possibilità di estrarre un quantitativo d'acqua termale massima di 10 l/s, fra cui la perforazione di un pozzo esplorativo che in caso di esito positivo della ricerca verrebbe, una volta rilasciata la concessione, utilizzato come pozzo di produzione.
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 03/03/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
“Considerato che la richiesta è relativa al progetto di ricerca mineraria di acqua termale a servizio del già realizzato Marina Verde Resort;
Esaminatala documentazione di progetto trasmessa, le caratteristiche dello stesso e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
Considerato che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;
Preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 11/21 del 23/02/2021, con cui è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
Preso atto che il proponente prevede che l’acqua emunta durante le prove idrogeologiche di verifica e caratterizzazione del pozzo saranno smaltite nella rete delle acque bianche a cui l’insediamento è già allacciato, o in alternativa saranno destinate alla fognatura nera, previa richiesta ed ottenimento della relativa autorizzazione da parte del gestore;
Preso atto che la Regione Veneto, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 40/1989 e del DPR 128/1959, vigilerà sull’adozione di tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare la contaminazione del suolo e di garantire che non si creino connessioni idrauliche tra corpi idrici posti a quote differenti, durante la realizzazione del pozzo;
Preso atto che lo scarico dell’acqua emunta dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in particolare dall’art. 102 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dagli artt. 34/35 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque e dai regolamenti del gestore della rete fognaria pubblica.
Preso atto che nella gestione del materiale di risulta della perforazione del pozzo, dovrà essere rispettato quanto stabilito dal D.lgs. 117/2008.
Preso atto che in caso si verificasse che le precauzioni adottate rispetto al rumore non fossero sufficienti per la protezione dell’abitato di vicinanza, si proceda a chiedere al Comune di Caorle, la prevista deroga al rispetto dei limiti dando poi compimento agli adempimenti previsti nella autorizzazione;
Considerato che in sede di rilascio del permesso di ricerca, sia previsto che il proponente invii una relazione sulle risultanze della ricerca di acqua termale riferita ai primi 500 m di profondità, che dimostrino l’eventuale necessità di approfondire lo scavo fino a 1000 m;
Considerato quanto proposto dalla ditta come mitigazione degli impatti individuati;
Valutato che l’analisi degli impatti dell’intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta nulla o non significativa;
Tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;”
ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/03/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.
decreta
Luigi Masia
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