Home » Dettaglio Decreto
Materia: Formazione professionale e lavoro
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 121 del 23 febbraio 2021
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - DGR n. 2120/2015; L.R. n. 3/2009 art. 25 - DGR n. 2238/2011 e s.m.i.. Cancellazione dell'Ente ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS (codice fiscale 94009820260, codice Ente 483, codici accreditamento A0030 e L043) e modifica degli elenchi regionali degli Enti accreditati alla Formazione ed ai Servizi per il Lavoro.
Con il presente provvedimento si prende atto della insussistenza dei requisiti di accreditamento in seguito alla cessione di azienda e si dispone la cancellazione dagli elenchi regionali degli Enti accreditati alla Formazione ed ai Servizi per il Lavoro dell'Ente ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS (codice fiscale 94009820260, codice Ente 483, codici accreditamento A0030 e L043). Protocollo regionale n. 24635 del 20/01/2021.
Il Direttore
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l’Organismo di Formazione ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS (codice fiscale 94009820260, codice Ente 483, codici accreditamento A0030 e L043) con sede legale ed operativa accreditata per l’ambito dell’Orientamento in VIA MARCONI, 22 – MOGLIANO VENETO (TV);
2. di modificare l'elenco regionale degli Operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro cancellando l’Ente ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS (codice fiscale 94009820260, codice Ente 483, codici accreditamento A0030 e L043) con sede legale ed operativa accreditata ai Servizi per il Lavoro in VIA MARCONI, 22 – MOGLIANO VENETO (TV);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
Torna indietro