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Bur n. 36 del 12 marzo 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 97 del 04 marzo 2021

VERITAS S.p.A. Depuratore di Quinto di Treviso. Comune di localizzazione: Quinto di Treviso (TV). Procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 1020/2016, DGR n. 1979/2016) Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Quinto di Treviso (TV), presentata dalla società VERITAS S.p.a. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla Ditta VERITAS S.p.A. (P.IVA./C.F 03341820276), con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 489, CAP 30135, e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con PEC del 13/04/2018 prot. 140130;

VISTA la nota prot. n. 163928 del 04/05/2018 con la quale la U.O. VIA ha provveduto alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione ubicato in Comune di Quinto di Treviso (TV), per il quale la società VERITAS S.p.A. è stata autorizzata, con Decreto della Provincia di Treviso n. 133/2015 del 10/04/2015 e Decreto n. 80/2016 del 01/03/2016, all’esercizio per una potenzialità massima di 11.000 A.E. e allo scarico nel fiume Sile, fino al 09/04/2019;

CONSIDERATO che la Provincia di Treviso con nota prot. 16957 del 18/03/2019 e successivamente con nota prot. n. 19311 del 09/04/2020 ha prorogato la suddetta autorizzazione all’esercizio fino al 10/04/2021;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

PRESO ATTO che la società VERITAS S.p.A. in data 06/04/2018 ha presentato alla Provincia di Treviso domanda di rinnovo per l’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto di trattamento acque reflue urbane di Quinto di Treviso ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06, le cui determinazioni risultano sospese fino alla conclusione del procedimento in oggetto;

PRESO ATTO che entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii non risultano pervenute osservazioni relativamente al procedimento in oggetto;

VISTA la PEC del 01/02/2021 acquisita al prot. n. 45102, con la quale il proponente ha trasmesso documentazione integrativa relativa al procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente e che non risultano previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
     
  • che l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato con Decreto della Provincia di Treviso n. 133/2015 del 10/04/2015 e Decreto n. 80/2016 del 01/03/2016, all’esercizio per una potenzialità massima di 11.000 A.E. e allo scarico nel fiume Sile, fino al 09/04/2019 e prorogato con nota prot. n. 16957 del 18/03/2019 e nota prot. n. 19311 del 09/04/2020 fino al 10/04/2021;
     
  • la società VERITAS S.p.A. in data 06/04/2018 ha presentato alla Provincia di Treviso domanda di rinnovo per l’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto di trattamento acque reflue urbane di Quinto di Treviso ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06, le cui determinazioni risultano sospese fino alla conclusione del procedimento in oggetto;
     
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
     
  • Durante l’iter istruttorio della pratica, il proponente, con PEC del 01/02/2021 acquisita al prot. n. 45102, ha trasmesso documentazione integrativa relativa al procedimento in oggetto ed in particolare relazione di valutazione impatto acustico (effettuata in data 14/04/2020);
     
  • la relazione di valutazione di impatto acustico presenta alcune carenze, relativamente in particolare ai seguenti aspetti:
  • descrizione delle sorgenti di rumore: mancano collocazione, tempi di funzionamento, eventuale livello sonoro prodotto a una certa distanza o potenza sonora;
     
  • misure di rumore ambientale e di rumore residuo: manca la spiegazione delle eventuali differenze di livello riscontrate (ad esempio tra ambientale diurno e residuo diurno) né indicazione di cosa fosse attivo presso l'impianto;
     
  • individuazione dei possibili ricettori;
     
  • mancata stima dei livelli assoluti (immissione ed emissione, differenziale) presso i ricettori individuati e un confronto con i limiti applicabili diurno e notturno;
     
  • mancata valutazione rispetto alla classificazione acustica del Comune di Treviso, comune confinante con il sito d’intervento;
  • dalle verifiche svolte durante l’iter istruttorio, non sono state comunque rilevate segnalazioni di criticità relativamente all’aspetto del rumore ma, date le carenze sopra evidenziate e la vicinanza di ricettori sensibili, si è ritenuto condizionare il presente esito all’effettuazione di una nuova verifica di impatto acustico che recepisca dette carenze entro 180 giorni dalla notifica del decreto di autorizzazione;
     
  • in relazione all’aspetto odorigeno, allo stato attuale non si sono registrate inoltre criticità o lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell’impianto, ma, valutata la vicinanza di ricettori sensibili, si è ritenuto ai fini precauzionali proporre una condizione ambientale al fine di tutelarne un loro possibile futuro interessamento;
     
  • dall’analisi degli impatti non si rileva la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle proposte dal proponente;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 01/03/2021 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle conclusioni dell’istruttoria sulla valutazione di incidenza ambientale per cui non sono prevedibili impatti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000 dovuti alla realizzazione dell’intervento, dando atto della dichiarazione di non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale;

RITENUTO che non si ravvisano impatti significativi negativi relativamente alla gestione dell’impianto e si ritiene pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, NON sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Treviso per una potenzialità di targa pari a 11.000 A.E, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONI AMBIENTALI

CONDIZIONE n.1)

 

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Treviso, o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro a detta Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, al Comune di Quinto di Treviso e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Treviso, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Treviso

Soggetto verificatore

Provincia di Treviso anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONDIZIONE n.2)

 

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Al fine di comprovare il rispetto del clima acustico dell’area in relazione ai ricettori sensibili circostanti, entro 180 giorni dalla notifica del decreto di autorizzazione sia effettuata una nuova verifica di impatto acustico che recepisca le carenze segnalate in premessa e secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto.

I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e al Comune di Quinto di Treviso, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Quinto di Treviso, alla Provincia di Treviso e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 180 gg dalla notifica del decreto di autorizzazione.

Soggetto verificatore

Provincia di Treviso anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 01/03/2021 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza ai fini del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Treviso, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate in premessa;
     
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
     
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Veritas S.p.a. (P.IVA/C.F. 03341820276), con sede legale in Venezia, Santa Croce, n. 489 – CAP 30135 – PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Quinto di Treviso, alla Direzione Generale ARPAV, alla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
     
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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