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Bur n. 36 del 12 marzo 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 72 del 24 febbraio 2021

Ditta VERITAS S.p.A. C.F./P.IVA 03341820276, con sede legale in Santa Croce, 489 Venezia. Impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via della Chimica, 5 Porto Marghera in comune di Venezia. Piattaforma polifunzionale SG31 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata ai Punti 5.1, 5.3 lett. a) e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Riesame con valenza di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia alla società VERITAS S.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi di cui trattasi a conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo attivato su istanza di parte.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio del 30 dicembre 2008, n. 174, è stata rilasciata in capo alla ditta SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a.r.l., con sede legale in Via della Chimica 5 l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell’impianto ubicato in Via della Chimica 5, 30175 Porto Marghera (VE), denominato ”SG31”, costituito da impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi e da un impianto di incenerimento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rientranti ai Punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato I del D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59;

CONSIDERATO che l’Autorizzazione di cui sopra è stata successivamente modificata dai seguenti provvedimenti (ad oggi ancora vigenti):

  1. DSR n. 48 del 5 luglio 2012, con il quale è stato modificato l’elenco dei rifiuti ammessi presso l’installazione;
  2. DDA n. 9 del 22 agosto 2016, con il quale è stata disposta la sospensione parziale dell’AIA vigente, limitatamente all’attività di incenerimento dei rifiuti, richiedendo la presentazione di un progetto di revamping (entro 12 mesi) ovvero la presentazione di un progetto di dismissione (entro 2 anni) dell’impianto di incenerimento stesso;
  3. DDA n. 63 del 3 ottobre 2018, con il quale la titolarità dell’AIA è stata volturata a favore della ditta VERITAS S.p.A., con sede legale in Santa Croce, 489 – 30135 – Venezia;
  4. DDR n. 47 del 8 aprile 2019, con il quale sono stati imposti dei limiti provvisori per lo scarico dei composti perfluoroalchilici (PFAS);
  5. DDR n. 312 del 12 agosto 2019, con il quale è stata autorizzata la modifica non sostanziale per l’introduzione di una sezione sperimentale per il trattamento PFAS nei rifiuti liquidi e la modifica delle prescrizioni relative allo scarico dei PFAS di cui al precedente DDR n.47/2019;
  6. DDR n. 925 del 6 novembre 2020, con il quale è stata autorizzata la modifica non sostanziale per la modifica della sezione sperimentale per il trattamento PFAS nei rifiuti liquidi mediante introduzione di una sezione preliminare di trattamento chimico fisico.

VISTA nota del 29/06/2020, assunta al prot. Reg.le al n. 256949 in data 30/06/2020, con cui la ditta VERITAS S.p.A. ha trasmesso Istanza di Riesame complessivo, con valenza di rinnovo ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, dell’AIA di cui al Decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 174 del 30/12/2008 e ss. mm e ii., relativamente alla piattaforma ambientale polifunzionale denominata SG 31, ubicata in via della Chimica, 5, 30175, Marghera - VENEZIA (VE).

VISTA la nota n. 304291 del 31/07/2020 con cui questa Amministrazione ha comunicato l’Avvio del Procedimento Amministrativo per il rinnovo con valenza di Riesame dell’AIA in parola.

DATO ATTO che l’annuncio di cui all’art. 29-quater, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, è stato pubblicato, unitamente alla documentazione presentata dalla ditta, sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto - Area Ambiente e Territorio in data 4/08/2020;

DATO ATTO che nei termini di legge (scaduti in data 3/09/2020), e comunque fino ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione sulla domanda presentata.

PRESO ATTO che in sede di rinnovo dell’AIA la ditta ha inoltre richiesto le seguenti modifiche ritenute non sostanziali:

  1. modifica del PMC:

1.1.  razionalizzazione delle analisi di processo con adeguamento alle BAT;
1.2.  presa d’atto dell’attivazione del nuovo punto di scarico 470 presso l’impianto PIF/Fusina;
1.3.  inserimento delle analisi riferite alla sezione sperimentale di trattamento PFAS con carboni attivi;
1.4.  riduzione dei depositi preliminari con accorpamento rifiuti, data la mancanza di rifiuti derivanti dall’attività di incenerimento;

  1. eliminazione del vincolo di provenienza territoriale dei rifiuti liquidi da trattare;
  2. integrazione di rifiuti di origine alimentare con relativi CER.

VISTI gli esiti della prima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi data 29/09/2020, convocata con la nota del 31/07/2020 di cui sopra, a seguito della quale, con nota n. 445874 del 20/10/2020 è stata trasmessa la comunicazione di richiesta di integrazioni e con nota n. 450078 del 22/10/2020 è stato trasmesso il verbale della conferenza in parola.

VISTA la nota del 18/12/2020, assunta al prot. n. 539743 in data 18/12/2020, con cui la ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta, anch’essa tempestivamente pubblicata sul sito web della Regione del Veneto.

CONSIDERATO che in data 19/01/2021 si è svolta la seduta finale della Conferenza di Servizi, convocata con nota n. 554250 del 30/12/2020, il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 58675 in data 8/02/2021 e pubblicato sul sito web della Regione del Veneto in data 9/02/2021,

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in modalità integralmente telematica in ragione delle determinazioni governative sulla gestione dell’emergenza da COVID-19, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29 – octies del D. Lgs. n. 152/2006 relativa all’impianto in oggetto, recependo le modifiche alla proposta di autorizzazione, predisposta dai competenti Uffici della Direzione Ambiente – UO Ciclo dei Rifiuti, valutate e approvate nel corso della riunione.

PRESO ATTO che nell’Ambito della Conferenza di Servizi del 19/01/2021 è stata stralciata la richiesta di modifica dell’autorizzazione in relazione all’inserimento dei nuovi codici EER di origine alimentare e alla rimozione del vincolo territoriale per tutti i rifiuti in ingresso (punti nn. 2 e 3 della richiesta di modificata in sede di rinnovo sopra citata), la quale verrà valutata in separata sede e solo successivamente alla trasmissione da parte della ditta di idonea documentazione progettuale di analisi degli impatti ambientali e sulla viabilità, volta a dimostrare che le modifiche proposte non producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana.

DATO ATTO che, sulla base di quanto emerso nel corso delle diverse Conferenze di Servizi occorse nel tempo, la prescrizione che impone il mantenimento in esercizio della sezione di pretrattamento rifiuti contenenti PFAS, anche dopo il termine della fase sperimentale, deve intendersi cogente nell’invarianza delle condizioni alla base dell’autorizzazione rilasciata ed in primis nell’invarianza delle caratteristiche dei rifiuti che si intende conferire in impianto: resta salva la facoltà per il gestore di comunicare variazioni significative di dette condizioni e di chiedere, conseguentemente, la rivalutazione delle pertinenti prescrizioni autorizzative. Ciò detto va altresì ribadito che, come precisato nella Conferenza del 19/01/2021, eventuali “carenze” che dovessero emergere durante l’esercizio dell’impianto sperimentale non possono che essere affrontate applicando criteri gestionali preventivi finalizzati, nell’eventualità, a limitare i rifiuti in ingresso che causano le maggiori criticità, ovvero a valutare attentamente i parametri qualitativi degli stessi in ragione dei rendimenti di abbattimento evidenziati dalla sperimentazione.

DATO ATTO che il punto 2 della proposta di autorizzazione, come approvata dalla Conferenza di Servizi, prevede, tra l’altro, che:

“a) il gestore è tenuto a presentare - entro 45 giorni dalla notifica dell’AIA - documentazione idonea atta a dimostrare che l’attività di gestione rifiuti svolta nell’impianto in questione sia stata oggetto dei controlli e delle verifiche del certificatore.

e che:

“b) il gestore è tenuto a presentare - alla scadenza del certificato in essere (11.11.2021) - un nuovo certificato che riporti in maniera esplicita nel campo di applicazione l’attività di gestione rifiuti.”,

e infine che:

e) In caso di mancato riscontro ai succitati punti a) e b) ...omissis…, la/ validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento; ...omissis…”;

VISTA la nota del 15/02/2021, assunta al prot. n. 69332 in data 15/02/2021, con cui la ditta ha trasmesso un nuovo Certificato di conformità alla norma UNI EN - ISO 14001:2015, dove, nel “Campo di Applicazione”, viene riportata in maniera esplicita anche l'attività di gestione rifiuti, come richiesto dalle prescrizioni approvate dalla Conferenza di Servizi sopra richiamate;

RITENUTO in conclusione di richiamare le condizioni e prescrizioni dell’autorizzazione riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, come discusse ed approvate in sede di Conferenza di Servizi, stralciando le prescrizioni relative al recepimento dell’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito della certificazione ISO 14.001 della ditta, in quanto già ottemperate;

ACCERTATO il versamento da parte del gestore degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e verificatane la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009 sulla base della documentazione trasmessa dalla ditta con nota del 11/02/2021 assunta al prot. Reg. n. 66647 in data 12/02/2021;

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:

  • di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi del 19/01/2021;
  • di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare, pertanto, ai sensi dell’art. 29 - octies, co. 3 del D. Lgs. n. 152/2006, alla società VERITAS S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale a conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo attivato a seguito dell’istanza di parte acquisita agli atti regionali in data 29/06/2020, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  • di dare atto che il provvedimento di autorizzazione risulta comprensivo anche dell’adeguamento dell’installazione e dell’Autorizzazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti approvate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17 agosto 2018);

VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la Decisione Di Esecuzione (Ue) 2018/1147 Della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990 espresse nella seduta del 19/01/2021;
  3. di rilasciare alla Ditta VERITAS S.p.A. C.F./P.IVA 03341820276, con sede legale in Santa Croce, 489 – Venezia, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all’impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via della Chimica, 5 – Porto Marghera – in comune di Venezia denominato “Piattaforma polifunzionale SG31”, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento risulta comprensivo dell’adeguamento dell’installazione e dell’Autorizzazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti approvate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17 agosto 2018)
  5. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29 – octies, co. 3 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 152/2006, attivato, a seguito dell’istanza di parte acquisita agli atti regionali in data 30/06/2020;
  6. di dare atto che, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, le prescrizioni riportate nell’Allegato A al presente provvedimento sostituiscono quelle contenute nel DSR n. 174/2008, nonché quelle contenute nei successivi decreti regionali di modifica richiamati in premessa. Rimangono in ogni caso valide e legittime tutte le approvazioni relative a modifiche dell’impianto assentite con i medesimi provvedimenti;
  7. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta VERITAS S.p.A. C.F./P.IVA 03341820276, con sede legale in Santa Croce, 489 – 30135 - Venezia, al Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto–Trentino-Alto Adige–Friuli Venezia-Giulia, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, all’ARPAV – Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
  8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  9. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luigi Masia

(seguono allegati)

72_Allegato_DDR_72_24-02-2021_442471.pdf

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