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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 82 del 25 febbraio 2021
Sevis S.r.l. Progetto di ampliamento e sistemazione ambientale della cava di inerti in localita "I Piegn" presso Colzaresè Comune di localizzazione: San Tomaso Agordino (BL). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal D.L. n. 76/2020 e L. n. 120/2020, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di VIA.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'istanza di ampliamento e sistemazione ambientale della cava di inerti in localita "I Piegn", in comune di San Tomaso Agordino (BL), presentata dalla società Sevis S.r.l. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 568/2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Sevis S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 523542 del 03/12/2020, così come rettificata con nota n. 529195 del 14/12/2020; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/12/2020; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 18/02/2021.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.L. n. 76/2020);
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato III, elenco B, punto 8, lettera l), denominata “Cave e torbiere”, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30/03/2015;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da S.E.V.I.S. S.r.l. (P.IVA, C.F. 00185210226), con sede legale in Strada da Molin, 91, Soraga (TN), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA con prot. n. 523542 del 03/12/2020 e rettificata con prot. n. 529195 del 14/12/2020;
VISTA la nota prot. n. 530195 del 14/12/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/12/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che con nota n. 74901 del 17/02/2021 la Provincia di Belluno ha inviato il proprio parere in merito al progetto presentato da SEVIS S.r.l.;
CONSIDERATO che il progetto riguarda l’ampliamento e alla ricomposizione ambientale della cava di detriti in località “I Piegn” presso Colzaresè in Comune di San Tomaso Agordino (BL) al fine di estrarre massi ciclopici da utilizzare per la realizzazione di scogliere nei cantieri di ripristino dai danni prodotti dalla tempesta VAIA;
l’ampliamento in progetto interessa una superficie di circa 18.408 m2, ubicata a monte della cava autorizzata, su una dorsale, fino a quota 1.167 m s.l.m.;
il materiale estrattivo, per le sue buone caratteristiche tecniche, può essere impiegato per vari usi, quali: massi da scogliera, conci lapidei da costruzione, pietrischi, ghiaie, ecc.;
una frazione limitata (~3%) verrà utilizzata quale pietra da taglio per elementi architettonici di pregio;
esaurito lo scavo di un lotto, e iniziato lo scavo del lotto successivo si provvederà al completo ripristino del lotto ultimato, cosicché le operazioni di scavo siano costantemente associate a lavorazioni di ripristino del lotto precedente.
CONSIDERATO che le fasi principali della lavorazione riguardano:
PRESO ATTO inoltre che:
CONSIDERATO infine che il recupero ambientale di rinaturalizzazione sarà suddiviso suddiviso in:
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 7/21 secondo cui: “le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata.”;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 18/02/2021 predisposta dall’U.O. V.I.A., dalla Direzione Difesa del Suolo e dall’ARPAV, agli atti dell’amministrazione regionale;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 18/02/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:
Vista la normativa vigente;
Considerato che la richiesta è relativa al progetto di all’ampliamento e alla ricomposizione ambientale della cava di inerti in località “I Piegn” presso Colzaresè in Comune di San Tomaso d’Agordino (BL);
Considerato che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;
Valutate le mitigazioni proposte;
Vista la nota n. 74901 del 17/02/2021 con cui la Provincia di Belluno ha inviato il proprio parere in merito al progetto presentato da SEVIS S.r.l.;
Preso atto che l’attuale intervento di coltivazione della cava “I PIEGN”, autorizzato con D.G.R. n. 1183 del 25/06/2012, è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con D.D.R. n. 21 del 06/07/2010.
Considerato che, tenuto conto di circa 220 giorni lavorativi annui e del carico giornaliero degli automezzi pesanti adibiti al trasporto del materiale di cava, il traffico risulta mediamente di 1,5 viaggi giornalieri, rimanendo sostanzialmente invariato rispetto a quello attuale, quindi ininfluente sul traffico della viabilità locale. Per quanto riguarda la viabilità interessata, i mezzi percorrono la SP di San Tomaso fino a Cencenighe dove si immettono sulla SR 346 del Passo S Pellegrino. Da qui possono andare sia verso Falcade, oppure in direzione Agordo o Alleghe. (SR 203);
Ritenuto che la ditta dovrà integrare in sede di presentazione della domanda, ai sensi della L.R. 13/2018, la documentazione di progetto con un nuovo cronoprogramma dei lavori che comprenda anche la coltivazione dei lotti relativi all’area di cava già autorizzata con D.G.R. n. 1183/2012;
Considerato che l’area di ampliamento interessa terreni gravati dagli usi civici, il Comune di San Tomaso Agordino dovrà attivarsi per il temporaneo mutamento di destinazione dei terreni medesimi, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/94;
Considerato che nella documentazione di progetto non sono state riportate la maggior parte delle informazioni richieste dalla D.D.G. Arpav n. 3/2008 (Linee Guida per la elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico) ed in particolare, nel caso in cui venissero utilizzati esplosivi, è necessaria una specifica valutazione del rumore prodotto;
Considerato che il terreno vegetale da impiegare nella ricostituzione del suolo dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;
Considerato che dovrà essere conservato in cava il materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza;
Considerato che dovranno essere rispettate le vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente e la cava dovrà essere dotata di idonea vasca di contenimento per gli eventuali serbatoi di servizio contenenti carburanti e/o sostanze pericolose;
ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto di quanto indicato di seguito:
CONDIZIONI AMBIENTALI
1.
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Inizio lavorazione
Oggetto della condizione
Con l’inizio dei lavori di cui all’ampliamento, il proponente dovrà provvedere alle operazioni di inerbimento dell’attuale cantiere di estrazione, al fine di ridurre, per quanto possibile, l’impatto visivo, considerato che sullo stesso i lavori rimarranno sospesi fino alla conclusione dei lavori di estrazione nell’ambito dell’ampliamento previsti per un periodo di anni 6.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 3 mesi dall’inizio dei lavori di ampliamento.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – U.O. Forestale.
2.
Ante operam
Il proponente dovrà predisporre la documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica seguendo secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7/11/2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it); la documentazione dovrà includere la valutazione degli effetti acustici dell’uso dell’esplosivo. La documentazione dovrà essere inviata ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e al Comune di San Tomaso Agordino.
Nel caso si rilevassero possibili superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di San Tomaso Agordino, alla Provincia di Belluno ed alla Regione Veneto un piano di interventi/mitigazioni per il rientro nei limiti.
Prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
3.
Il proponente dovrà realizzare prima dell’inizio dei lavori di ampliamento il previsto vallo di contenimento posto a valle dell’area di ampliamento secondo la collocazione prevista dall’elaborato n. 9 di progetto (ALL. 9 PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE.pdf). La suddetta opera dovrà avere altezza tale da contenere eventuali rotolamenti a valle dei trovanti di cava.
Prima dell’inizio dei lavori del primo lotto di coltivazione.
Provincia di Belluno, Comune di San Tomasi Agordino (BL).
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/02/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.
decreta
Luigi Masia
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