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Bur n. 26 del 19 febbraio 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA n. 36 del 27 novembre 2020

Assegnazione dei fondi da destinarsi all'attuazione dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.207 relativa alla prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi, e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 208 recante relativo ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali. Impegno e liquidazione delle risorse ad Azienda Zero.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto vengono impegnate e liquidate, ad Azienda Zero, le risorse provenienti dal Ministero della Salute previste dai D.Lgs. 207-208/2007 riguardante la rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi, e il sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 207/07, “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

VISTA la DGR N. 3222/08 con la quale la Giunta Regionale ha recepito i contenuti del suddetto Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 208/07, “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

VISTA la DGR N. 3221/08 con la quale la Giunta Regionale ha recepito i contenuti del suddetto Decreto Legislativo;

VISTA la DGR n.4274/09, con la quale, dando attuazione ai citati Decreti Legislativi, si è resa necessaria, a livello regionale, una ulteriore ridefinizione organizzativa, a fronte delle nuove competenze che la normativa italiana ha assegnato alle Strutture Regionali di Coordinamento, anche in recepimento della legislazione europea, per quanto riguarda i sistemi di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni, la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi, e l’implementazione di un sistema di gestione qualità per i servizi trasfusionali;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 che istituisce, tra l'altro, l'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" ed, in particolare, l’art. 2 – comma 2, punto f) della predetta legge regionale, il quale stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può attribuire ad Azienda Zero ulteriori funzioni, tra cui le funzioni indicate al capoverso 4.4.4. “Strutture e attività a supporto della programmazione” dell’Allegato “A” alla Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.”, attribuite ai Coordinamenti regionali;

PRESO ATTO del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) della Regione del Veneto, istituito con DGR n. 1610/02 così come confermato ex DGR n. 4166/07;

VISTA la DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017 in base alla quale dal 1° gennaio 2018 il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) viene trasferito ad Azienda Zero e, conseguentemente, con esso vengono trasferite ad Azienda Zero le attività afferenti il CRAT, struttura regionale di coordinamento di cui alla Legge 21 ottobre 2005, n. 219;

VISTA la D.G.R. n. 1149 dell’11 agosto 2020 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 22 comma 3 L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL041)” con la quale vengono reiscritti, tra altri, le risorse provenienti dal Ministero della Salute previste dalla L. 219/2005 riguardante l’attività trasfusionale per un importo di euro 291.834,08 sul capitolo di spesa 101431 denominato “Azioni per la realizzazione della tracciabilità del sangue e del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (D.lgs. 09/11/2007, n. 207 - D.lgs. 09/11/2007, n. 208)”;

VISTA la L.R. del 25/10/2016, n. 19 di “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della regione del veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” all’art. 2 stabilisce che ad Azienda Zero compete la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 118/2011 confluiti nell’apposito conto di Tesoreria Unica intestato alla Sanità e in particolare alla lett. b) del suddetto articolo che dal 01/01/2017 tutte le somme da destinare alle Aziende ed enti del SSR vanno erogate per il tramite di Azienda Zero;

RITENUTO quindi, di impegnare l’importo di euro 291.834,08 sul capitolo di spesa 101431 denominato “Azioni per la realizzazione della tracciabilità del sangue e del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (D.lgs. 09/11/2007, n. 207 - D.lgs. 09/11/2007, n. 208)” del bilancio di previsione 2020-2022 che presenta sufficiente disponibilità, a favore dell’Azienda Zero (Codice di V livello del piano dei conti U. 1.04.01.02.020) - art. 2 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali”;

RITENUTO conseguentemente, di liquidare l’importo di euro 291.834,08 sul capitolo di spesa 101431 denominato “Azioni per la realizzazione della tracciabilità del sangue e del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (D.lgs. 09/11/2007, n. 207 - D.lgs. 09/11/2007, n. 208)” del bilancio di previsione 2020-2022 che presenta sufficiente disponibilità, a favore dell’Azienda Zero (Codice di V livello del piano dei conti U. 1.04.01.02.020) - art. 2 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali”;

VISTO il D.L.gs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 46 che approva il Bilancio di previsione 2020–2022;

decreta

  1. di impegnare l’importo di euro 291.834,08 a valere sul capitolo di uscita n. 101431 denominato “Azioni per la realizzazione della tracciabilità del sangue e del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (D.lgs. 09/11/2007, n. 207 - D.lgs. 09/11/2007, n. 208)” – (Codice di V livello del piano dei conti U. 1.04.01.02.020) - art. 2 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali”- del bilancio di previsione 2020-2022 a favore dell’Azienda Zero;
  2. di liquidare, per le ragioni esposte in premessa, all’Azienda Zero la somma di euro 291.834,08 di cui al precedente punto da imputarsi al conto di Tesoreria Unica intestato a “Regione Veneto Sanità” n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia –Banca;
  3. di dare atto che il finanziamento oggetto di impegno con il presente atto è finanziato con risorse statali e sarà riscosso a valere sul conto di tesoreria unica intestato a “Regione Veneto Sanità” n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia – Banca d’Italia;
  4. di incaricare Azienda Zero di mantenere ferma la finalizzazione delle risorse provenienti dal Ministero della Salute previste dai D.Lgs. 207-208/2007 riguardante la rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi, e il sistema di qualità per i servizi trasfusionali, da erogare in base a successivo decreto della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA;
  5. di attestare che l’obbligazione di cui si dispone la liquidazione è perfezionata, liquida ed esigibile;
  6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  7. di dare atto che l’importo di cui al punto 2. non rientra nella categoria dei “debiti commerciali” e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  8. di dare atto che è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Programmazione Sanitaria – LEA,;
  9. di notificare ad Azienda Zero il presente atto;
  10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Paolo Turri

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