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Bur n. 26 del 19 febbraio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 47 del 10 febbraio 2021

Dolomiti Derivazioni S.r.l. Impianto idroelettrico sul torrente Cervegana Comune di localizzazione: Val di Zoldo (BL). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1628/2015, D.G.R. n. 568/2018). Assoggettamento alla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'assoggettamento alla Procedura di VIA dell'istanza presentata da Dolomiti Derivazioni S.r.l. per un impianto idroelettrico sul torrente Cervegana. Comune di localizzazione Val di Zoldo (BL).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza presentata da Dolomiti Derivazioni S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 304250 del 31/07/2020 e 363648 del 14/09/20.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 25/11/2020.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/02/2021.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 rubricato “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” così come da ultimo modificato dal D.L. 76/2020;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”;

VISTE inoltre la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 1856/2015, la D.G.R. n. 1988/2015 e la D.G.R. n. 1628/2015;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 075/2012 del 12/03/2012, la società Zollet Ingegneria S.r.l. ha presentato, alla Provincia di Belluno, domanda di concessione di piccola derivazione d’acqua ad uso idroelettrico con prelievo e restituzione dal torrente Cervegana in territorio del comune di Val di Zoldo (BL);

PRESO ATTO che in data 24/11/2014 Dolomiti Derivazioni S.r.l. ha acquistato da Zollet Holding S.r.l. la domanda di concessione di piccola derivazione sul torrente Cervegana, sito in Val di Zoldo (BL);

PRESO ATTO che la Provincia di Belluno, sulla base della propria istruttoria ha, con provvedimento n. 1954 del 10/11/2016, disposto l’archiviazione e il rigetto dell’istanza;

VISTA la sentenza TSAP n. 182/2018 con la quale viene annullato, tra le altre cose, il suindicato provvedimento della Provincia di Belluno n. 1954 del 10/11/2016;

VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. n. 304250 del 31/07/2020, successivamente perfezionata con nota registrata al prot. n. 363648 del 14/09/20, con la quale la società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna 9; C.F./P.IVA: 01111020259), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

PRESO ATTO che, in allegato all’istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Ambiente – U.O. Valutazione di Impatto Ambientale il progetto definitivo, lo studio preliminare ambientale e lo studio di incidenza ambientale;

VISTA la nota prot. n. 391440 del 24/09/2020 la Direzione Ambiente – U.O. VIA ha comunicato alle amministrazioni e agli enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/10/2020 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, è pervenuto il parere del Distretto Alpi Orientali (registrato con prot. n. 473414 del 06/11/2020) – sede di Venezia;

PRESO ATTO che fuori termine sono pervenute osservazioni a nome delle associazioni Italia Nostra Sezione di Belluno – Peraltrestrade Carnia Cadore – Mountain Wilderness Italia (registrate con prot. n. 475787 del 09/11/2020);

VISTA la nota registrata al protocollo regionale n. 499605 del 24/11/2020 con la quale la Provincia di Belluno ha inviato il proprio contributo tecnico per la seduta del comitato del 25/11/2020;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 25/11/2020, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, tenuto conto del parere del Distretto delle Alpi Orientali, ha espresso parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA, per le motivazioni di seguito riportate:

RICHIAMATA la nota n. 473414 del 06/11/2020 dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – sede di Venezia, nella quale:

“si rileva che:

- il procedimento in argomento assume una propria autonomia e specificità sui temi ambientali rispetto al più generale procedimento autorizzativo; richiede infatti "una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione" nonché "una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi" (art.22, c. 3 D.Lgs. 152/2006);

- la Direttiva Derivazioni sopra richiamata e le "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione i prelievi per l'uso idroelettrico" (Volume 8 - $ 20.4.5 del Piano citato in premessa) fanno espresso divieto di realizzare nuove derivazioni ad uso idroelettrico qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 km2;

- tale disposizione trova fondamento nella considerazione che le aste fluviali costituenti testa di bacino, al pari di quella in argomento, presentano caratteristiche di elevata valenza naturalistica;

- l’estensione del bacino sotteso in corrispondenza dell'opera di presa sul torrente Cervegana è pari a 6,18 km2;

- il parere già espresso dalla scrivente, di cui alle premesse, prescriveva l'esecuzione di un monitoraggio ante e post operam al fine di verificare gli effetti della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico in esame; tale monitoraggio ante operam ha, tra l'altro, lo scopo di verificare in termini previsionali l'effetto indotto dall'intervento sullo stato ambientale delle acque superficiali;

- nel citato parere veniva peraltro richiesto di verificare il valore del coefficiente di deflusso associato alla luce adibita al rilascio del DMV, e l'eventuale ridimensionamento ditale luce;

- la documentazione progettuale più recente resa disponibile dal proponente non sviluppa alcun approfondimento rispetto alle questioni sopra richiamate;”

PRESO ATTO che la derivazione in oggetto interessa il torrente Cervegana individuato dal codice 483_10, identificato come naturale e per il quale lo stato ecologico non risulta ancora definito;

CONSIDERATO che l’estensione del bacino sotteso all’opera di presa dell’impianto in argomento è pari a 6,18 km2 e che le aste fluviali costituenti testa di bacino, presentano caratteristiche di elevata valenza naturalistica;

CONSIDERATO che non essendo definita l’ampiezza del bacino di calma che si verrebbe a formare a monte dell’opera di presa, in relazione all’affluente presente in destra idrografica (Val De Loe) e il concordato punto di monitoraggio posto a monte dell’opera e pertanto, non è possibile verificare se sia presente un’eventuale interferenza con il punto di monitoraggio;

PRESO ATTO che il tracciato della condotta forzata è interessato sia da aree di dissesto, classificate con le classi di pericolosità idrogeologica P2 e P3, che da un’ampia zona di attenzione, all’interno della quale sono riconosciute alcune “localizzazioni di dissesti franosi non delimitati”, estrapolate dalla Banca Dati IFFI, e un limitato dissesto classificato P4;

PRESO ATTO che per quanto riguarda le aree considerate a rischio da valanga segnalate dal PAI, il progetto interessa le parti terminali di alcuni canaloni di valanga;

CONSIDERATO pertanto che l’opera in progetto risulta inserita in un contesto idrogeologico complesso, soprattutto nel tratto di condotta in prossimità dell’abitato Fornesighe, dove si riscontrano versanti più ripidi con presenza di copertura ricca di matrice sottile e di emergenze idriche che rappresentano una situazione potenzialmente predisponente per fenomeni di dissesto che si possono manifestare lungo l’interfaccia copertura-substrato;

CONSIDERATO che la citata mancanza di ragionevoli certezze sulla stabilità dei pendii sotto Fornesighe e soprattutto sul mantenimento della stabilità a seguito dei lavori, costituisce un fattore di rischio importante nei confronti dell’abitato;

CONSIDERATO altresì che buon parte del tracciato della condotta forzata interessa la sede dell’ex strada statale di Passo Cereda, attualmente unica via di collegamento tra la valle di Zoldo e la valle del Boite;

RICHIAMATO il principio dell’azione ambientale invocato dall’art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che recita quanto segue: “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”;

RICHIAMATO il principio di precauzione di cui all’art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: “in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell’art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

  • con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 01/07/2018;
  • con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o D.D.), vengono introdotti dei criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è stato stabilito che tali criteri assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione;
  • i criteri contenuti nell’approccio metodologico della D.D. 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell’impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi “ALTO”, “MEDIO”, “BASSO”;
  • con deliberazione n. 465 del 02/03/2010 la Giunta Regionale ha trasferito alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico e pertanto a decorrere dal 01/01/2009 è titolare delle competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d’acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali;
  • la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti idroelettrici, funzioni conferite con la deliberazione n. 338 del 24/03/2016 della Giunta Regionale recepita con Atto n. 37 del 26/04/2016 del Presidente della Provincia di Belluno;
  • con riferimento ai due punti precedenti, la Provincia di Belluno con la sopra citata nota n. 499605 del 24/11/2020 ha inviato le proprie considerazioni, acquisite dal comitato;
  • nel caso di specie, la Provincia ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d’acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all’“Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche”, produce in rischio ambientale “ALTO” per il corso d’acqua interessato dalla derivazione (torrente Cervegana).

CONSIDERATO che la “Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche” costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all’esercizio di un prelievo idrico;

CONSIDERATO che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla “Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche” risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo il quale per l’attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l’ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

CONSIDERATO che l’attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d’acqua interessato;

CONSIDERATO che l’applicazione al caso in esame dei criteri tecnico scientifici messi a disposizione dalla “Direttiva derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche”, pone la proposta di derivazione d’acqua in oggetto in classe di rischio ambientale “ALTO”;

CONSIDERATO che, in esito alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza, l’istruttoria n. 44/20 effettuata dal consulente esterno del Comitato Tecnico regionale V.I.A., propone un esito non favorevole alla Dichiarazione di non necessità di valutazione d’incidenza presentata, e ritiene che in un eventuale successiva procedura di VIA, l’analisi delle incidenze verso i siti della Rete Natura 2000 debba essere effettuata attraverso la procedura di selezione preliminare (screening) per la Valutazione d’Incidenza, ai sensi dell’Allegato A della D.G.R.V. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che le risultanze del verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 25/11/2020 sono state approvate nella seduta del 10/12/2020;

CONSIDERATO che la Direzione Ambiente - U.O. VIA, con nota prot. n. 528256 del 11/12/2020, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento alla procedura di V.I.A. dando allo stesso il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni tramite PEC, acquisite con prot. n. 544053 del 22/12/2020;

VALUTATE e controdedotte le osservazioni presentate dal proponente in merito alla comunicazione di assoggettamento alla procedura di V.I.A.;

PRESO ATTO che nella prima seduta utile del Comitato Tecnico regionale del 03/02/2021 sono state discusse le osservazioni presentate dal proponente con nota n. 544053 del 22/12/2020, evidenziando, in sintesi, che:

  • con riferimento alla pratica in esame, non è stata fatta un’applicazione pedissequa e vincolante della Direttiva Derivazioni, come sostiene il richiedente, ma ne è stato utilizzato il contenuto tecnico-scientifico come linea guida per la valutazione del rischio che, a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell’impianto in progetto, si possa determinare un deterioramento dello stato del C.I. 483_10 (T. Cervegana), oppure il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità per lo stesso previsti dal Piano di Gestione del Distretto alpi Orientali (PdGAO) 2015-2021.
  • I criteri forniti dalla “Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche” rappresentano infatti, a oggi, il miglior strumento tecnico-scientifico obiettivo di valutazione del sopracitato rischio, detto per l’appunto “Rischio Ambientale”. Un’applicazione cogente della Direttiva Derivazioni avrebbe reso efficaci, da subito, i divieti correlati alle ridotte dimensioni del bacino idrografico sotteso dall’opera di presa (< 10 km2). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l., la valutazione del progetto in esame non ha violato il principio del “tempus regit actum” né, tanto meno, quello più estensivo del “tempus regit actiones”.
  • Per la menzionata derivazione d’acqua è stata attribuita, in base all’utilizzo dei criteri tecnico-scientifici contenuti nella Direttiva Derivazioni, la classe di rischio ambientale “ALTO”. Di conseguenza, nel rispetto del principio di precauzione ambientale, la stessa non è pertanto da ritenersi compatibile con le disposizioni e gli obblighi del comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d’acqua interessato.
  • Non è stata data pertanto diretta applicazione formale della D.G.R.V. n. 1988/2015 all’istanza, come erroneamente sostenuto dalla Società proponente, bensì, il rischio ambientale ALTO associato alla derivazione risulta dalla matrice in cui sono stati applicati i criteri dell’approccio metodologico della Direttiva Derivazioni.
  • Tenendo conto dell’I.Q.M. (Indice di Qualità Morfologica) “NON ELEVATO” e dello stato chimico “BUONO”, come da D.G.R.V. n. 1856/2015, il valore ambientale può essere al massimo BUONO, e questo è stato utilizzato per la determinazione del rischio associato.
  • Come già evidenziato, i criteri tecnico-scientifici messi a disposizione dalla “Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche” (vedasi paragrafo 4.4) prevedono in modo esplicito che: per i tratti dei corpi idrici sottesi ai bacini di estensione inferiore a 10 km2, in assenza, come per il caso in esame, di diverse indicazioni da parte delle amministrazioni, sia assegnato un valore ambientale convenzionale cautelativo pari a “ELEVATO”.
  • In assenza di rilievi sullo stato di qualità ecologica del T. Cervegana e tenuto altresì conto degli esiti parziali relativi allo stato di qualità del C.I. 483_10, così come riportati nell’Allegato A alla D.G.R.V. n. 1856/2015, i quali assegnano all’intero C.I. 483_10 (e quindi non solo al tratto avente bacino afferente inferiore a 10 km2) un indice di qualità morfologica (I.Q.M.) “NON ELEVATO” e uno stato chimico “BUONO”, la Provincia di Belluno con il proprio contributo istruttorio prot. n. 29448 del 23/11/2020, ha ritenuto opportuno assumere un valore ambientale per l’intero C.I. 483_10 pari a “BUONO”, essendo infatti il dato relativo all’I.Q.M., reso pubblico con D.G.R.V. n. 1856/2015, incompatibile con uno stato ecologico “ELEVATO”.
  • Riguardo alla contestazione mossa da Dolomiti Derivazioni S.r.l. circa il fatto che l’amministrazione non avrebbe effettuato una corretta applicazione del cosiddetto “Principio di precauzione”, in quanto il rischio ambientale connesso alla realizzazione e messa in esercizio della derivazione d’acqua sarebbe solo paventato e non provato sulla base di uno specifico accertamento scientifico, come sancito dalla Sentenza della C. Stato, sez. IV, n. 1240 del 28/02/2018 richiamata dallo stesso proponente, occorre far notare che: la valutazione del rischio ambientale per il torrente Cervegana connesso alla realizzazione e messa in esercizio dell’impianto in progetto è stata condotta sulla base di criteri tecnico-scientifici oggettivi, di comprovata validità, quali quelli messi a disposizione dalla direttiva Derivazioni, che rappresentano, ad oggi, il miglior strumento operativo a disposizione delle amministrazioni giudicanti e rispondono a pieno titolo ai requisiti di cui al comma 2, dell’art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo i quali: “per l’attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l’ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva”.
  • Del resto il concetto di rischio già esprime un concetto probabilistico, unanimemente condiviso e accettato nell’ambito delle “valutazioni preventive” proprie dell’ambito della prevenzione ossia la determinazione della possibilità che si verifichi un danno a seguito dell’esposizione a un pericolo; in questo caso il danno è rappresentato dal deterioramento del corpo idrico, oppure dal mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PdGAO, a seguito della messa in esercizio di un impianto idroelettrico. La valutazione ambientale ex ante ha infatti questo scopo, ossia stabilire la probabilità del deterioramento o mancato raggiungimento degli obbiettivi di qualità di un corpo idrico. In quanto tale, essa non è una supposizione, bensì un calcolo probabilistico, che permette scientificamente di valutare preventivamente il danno per fare in modo che non si manifesti.
  • Nella pianificazione di settore attualmente in vigore di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento 2015-2021 – PdGAO) e all’art. 121 del medesimo decreto (Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – PTA) per il corso d’acqua in esame (C.I. 483_10 – T. Cervegana) non è prevista alcuna deroga che sia accompagnata dalla puntuale indicazione e illustrazione delle motivazioni di tale scelta pianificatoria.
  • La stessa relazione del dott. Geol. Landelli, allegata al progetto, riporta la presenza di dissesti che intersecano il tracciato della condotta […]. Di conseguenza la fragilità del contesto confermato anche dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) stesso sommata a una mancanza, però, di ragionevoli certezze sulla stabilità dei pendii sotto Fornesighe e soprattutto sul mantenimento della stabilità a seguito dei lavori, conferma le perplessità sull’assenza di un fattore di rischio importante nei confronti dell’abitato Fornesighe.

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico regionale nella seduta del 03/02/2021, alla luce di quanto sopraesposto, ha confermato l’espressione di parere favorevole all’assoggettamento del progetto presentato alla procedura di V.I.A., approvando contemporaneamente anche le risultanze del verbale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 25/11/2020, e come ribadito nella seduta del 03/02/2021, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse.
  3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
  4. Di dare atto che il Direttore della Direzione Ambiente ha cessato le proprie funzioni in data 31/12/2020 e che nelle more della nomina del nuovo Direttore le funzioni vengono assunte dal Direttore ad interim della Direzione Ambiente, nominato con D.G.R. n. 47 del 19/01/2021.
  5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  6. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna 9; C.F./P.IVA: 01111020259), (PEC: dolomitiderivazioni@pec.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo, alla U.O. Supporto di direzione, alla U.O. Genio Civile Belluno, alla U.O. Forestale, alla Provincia di Belluno, al Comune di Val di Zoldo (BL), alla Direzione Generale ARPAV e alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso, all’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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