Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 26 del 19 febbraio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 34 del 08 febbraio 2021

Campeggio Bella Italia S.p.A. Permesso di ricerca di acque termali denominato "Campeggio Bella Italia" Comune di localizzazione: Peschiera del Garda (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal D.L. n. 76/2020 e L. n. 120/2020, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1628/2015, D.G.R. n. 568/2018). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'istanza presentata da Campeggio Bella Italia S.p.A. per un permesso di ricerca di acque termali denominato "Campeggio Bella Italia". Comune di localizzazione Peschiera del Garda (VR).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza presentata da Campeggio Bella Italia S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 503916 del 26/11/2020.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/12/2020.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/02/2021.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (così come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dalla società Campeggio Bella Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA. 02398590238), con sede legale a Peschiera del Garda (VR), Via Bella Italia 2, CAP 37019, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – Unità Organizzativa VIA con prot. n. 503916 del 26/11/2020;

VISTA la nota prot. n. 509693 del 30/11/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/12/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che l’istanza riguarda la richiesta di realizzazione di un pozzo per la ricerca di acque termali per usi terapeutici all’interno del Campeggio Bella Italia presso il Comune di Peschiera del Garda (VR) al fine di realizzare uno stabilimento termale presso il campeggio stesso.

Il programma di massima dei lavori prevede che lo scavo verrà realizzato entro i materiali alluvionali e fluvioglaciali del sottosuolo fino a -500 m dal piano campagna.

Durante le fasi attuative si utilizzerà fango bentonitico di circolazione che passerà entro le aste di perforazione, uscirà dallo scalpello tricono e risalirà lungo il perforo trasportando in superficie il detrito dello scavo che verrà separato dai fanghi bentonitici mediante vibrovaglio a piano inclinato.

I fanghi andranno ad accumularsi in un vascone provvisorio a tenuta presente a livello del piano di campagna. Il terreno più grossolano (ghiaia e sabbia) sarà separato dal vibrovaglio per essere riutilizzato in sito.

Allo scavo del pozzo seguirà la posa in opera delle tubazioni di rivestimento e filtranti in acciaio AISI 304 e la cementazione e messa in sicurezza delle falde acquifere non utilizzate.

PRESO ATTO che la portata termale massima richiesta si attesta sui 20 l/s, da verificare nel corso delle prove di portata.

Le acque rinvenute dalla ricerca mineraria nel corso delle fasi di espurgo e delle prove di portata, dopo le fasi di chiarificazione e di sedimentazione entro le vasche a tenuta fuori terra, saranno scaricate nella locale rete di smaltimento pluviale con recapito nel Lago di Garda.

Prima dello scarico nella rete acque pluviali, tali acque saranno soggette ad accertamenti chimici per accertarne la qualità ai sensi del D.G.R.V. n. 2922/2003 riguardante il Capitolo 6.2 (analisi delle acque) e in parte alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. (scarico acque superficiali). Esse saranno costantemente monitorate per escludere condizioni di torbidità e prodotti in sospensione che andrebbero ad interessare il recapito finale rappresentato dal Lago di Garda.

PRESO ATTO che qualora la perforazione non fosse produttiva si procederà alla sua chiusura definitiva mediante riempimento con idonei materiali, a partire dal fondo, secondo le disposizioni tecniche stabilite dalla normativa vigente di settore e dalla Circolare della G.R.V. del 20/03/1996 prot. n. 5428/96/32140;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 4/21 nella quale si conclude che, per l’intervento in oggetto, le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata”;

PRESO ATTO altresì che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risulta pervenuta alcuna osservazione;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 03/02/2021, il quale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato, ha espresso parere favorevole all’esclusione dalla procedura di VIA;

PRESO ATTO che le determinazioni del Comitato sono state approvate seduta stante;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

  • attualmente il proponente non è in possesso della concessione alla derivazione di acque termali, e pertanto in caso di esito favorevole dell’istruttoria seguirà opportuna istanza;
  • l’istanza è riferita all’Allegato IV – punto 2, lettera A), denominato “Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;
  • qualora l’esito della ricerca individuasse la presenza di acque termali compatibili con l’uso terapeutico è intenzione procedere con la:
  1. realizzazione di alcune piscine coperte e di una serie di camerini;
  2. realizzazione di piscine scoperte con una serie di gazebi e zone lettini prendisole;
  3. adeguamento della progettazione alle norme edificatorie e urbanistiche comunali per ottemperare alle disposizioni attinenti l’uso balneoterapico.
  • dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 120/2017. Nel caso in cui il proponente voglia avvalersi dell’art. 21 del citato D.P.R., si ricorda il riferimento alla dichiarazione di cui al comma 1 del citato articolo da trasmettere al Comune di Peschiera del Garda e ad ARPAV, nelle modalità previste dalla norma (vedasi applicativo WEB all’indirizzo http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/);
  • in sede di autorizzazione il proponente, qualora le acque estratte non risultassero idonee allo smaltimento presso il recapito finale, dovrà indicare le modalità di smaltimento delle stesse;
  • la Società titolare è dotata di adeguata capacità economica per sostenere l’intera operazione finanziaria;
  • l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;
  • gli impatti generati dalle operazioni di ricerca risultano di entità trascurabile e pertanto si evince l’assenza di significative perturbazioni delle componenti ambientali, legate alla domanda in esame.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 03/02/2021, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse.
  3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
  4. Di dare atto che il Direttore della Direzione Ambiente ha cessato le proprie funzioni in data 31/12/2020 e che nelle more della nomina del nuovo Direttore le funzioni vengono assunte dal Direttore ad interim della Direzione Ambiente con D.G.R. n. 47 del 19/01/2021.
  5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  6. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Campeggio Bella Italia S.p.A. (sede legale: Peschiera del Garda (VR), Via Bella Italia 2; C.F./P.IVA: 02398590238), (PEC: campeggio@pec.bellaitaliagroup.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo, alla Provincia di Verona, al Comune di Peschiera del Garda (VR), alla Direzione Generale ARPAV.
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro