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Bur n. 17 del 05 febbraio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 5 del 22 gennaio 2021

Acquevenete S.p.a. Impianto di depurazione di Monselice in Comune di Monselice (PD) Procedura ex art. 13 (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Monselice (PD), presentata dalla società Acquevenete S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Acquevenete S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 341673 del 31/07/2019; - integrazioni spontanee presentate da Acquevenete S.p.A. acquisite agli atti con protocollo regionale n. 448980 del 22/10/20; - nota acquisita al protocollo regionale n. 532033 del 15/12/2020 inviata da Acquevenete S.p.A..

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.L. n. 76/2020);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acquevenete S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede legale in Via C. Colombo n. 29/A, 35043, Monselice (PD) e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – Unità Organizzativa VIA in data 31/07/2019 con prot. n. 341673, n. 341676, n. 341681 e n. 342590, e da ultimo con nota registrata al prot. n. 448980 del 22/10/20;

VISTA la nota prot. n. 362293 del 14/08/2019 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione ubicato in Comune di Monselice (PD), in via del Borgo, per il quale la società Acquevenete S.p.A. è stata autorizzata, con determina della Provincia di Padova n. 3183/DEP/2016 del 23/12/2016, all’esercizio, per una potenzialità pari a 40.000 A.E., e allo scarico nello scolo Desturo, fino al 15/12/2020;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica come previsto dalla D.G.R.V. 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della D.G.R.V. n. 1400/2017, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 43/20 nella quale si conclude che, per l’intervento in oggetto: “le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata.”;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);

VISTE le integrazioni spontanee presentate da Acquevenete S.p.A. e acquisite agli atti con protocollo regionale n. 448980 del 22/10/20;

PRESO ATTO da ultimo della comunicazione avvenuta con nota acquisita al protocollo regionale n. 532033 del 15/12/2020, secondo cui Acquevenete S.p.A. comunica la volontà di richiedere l’A.I.A. per un impianto unico, costituito dall’insieme di tutti i comparti depurativi attualmente suddivisi tra l’impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi e l’impianto di depurazione delle acque reflue urbane;

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella relazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente non risultano previste modifiche o estensioni alle opere esistenti, tuttavia è prevista la riunificazione dell’impianto di depurazione acque reflue con l’impianto di trattamento rifiuti presente nella medesima area e pertanto dovranno essere valutati a posteriori gli impatti generati;
     
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all’esercizio e allo scarico nello scolo Desturo con Provvedimento della Provincia di Padova n. 3183 del 23/12/2016 per una potenzialità pari a 40.000 A.E.;
     
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
     
  • allo stato attuale non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell’impianto relativamente alla gestione dell’impianto;
     
  • la relazione presentata dal proponente, tenuto conto delle misure mitigative già attuate, non ha rilevato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione degli impatti sull’ambiente;
     
  • l’impianto può continuare a esercire nelle condizioni attuali subordinatamente alla presentazione di opportuna domanda di Valutazione di Impatto Ambientale vista la volontà di unificare gli impianti esistenti nella medesima area.

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 11/01/2021 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;

RICHIAMATO da ultimo l’art. 6, comma 5, secondo cui la valutazione di impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c);

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto, tenuto conto anche degli interventi proposti dal proponente quali misure di mitigazione, non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

 

 

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Oggetto della condizione

Dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., opportuna domanda di Valutazione di Impatto Ambientale in considerazione della volontà di unificare gli impianti presenti, così come dichiarato nella nota n. 532033 del 15/12/2020.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto, salvo proroga motivata.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto – Direzione Ambiente

 

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
     
  2. Di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 11/01/2021 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Padova, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni indicate in premessa.

Qualora non venga presentata opportuna domanda, tesa a ottenere la compatibilità ambientale in relazione all’intenzione rappresentata dal proponente di unificare gli impianti di trattamento acque reflue e trattamento rifiuti, entro i termini di cui alla condizione ambientale riportata in premessa, l’esito favorevole espresso nel presente provvedimento si intenderà decaduto.

  1. Di dare atto che il Direttore della Direzione Ambiente ha cessato le proprie funzioni in data 31/12/2020 e che nelle more della nomina del nuovo Direttore le funzioni vengono assunte dal Direttore ad interim della Direzione Ambiente con D.G.R. n. 47 del 19/01/2021.
     
  2. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
     
  3. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquevenete S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede legale in Via C. Colombo n. 29/A, 35043, Monselice (PD), (PEC: protocollo@pec.acquevenete.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Monselice (PD), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Regionale Ambiente – U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque.
     
  4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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