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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 5 del 22 gennaio 2021
Acquevenete S.p.a. Impianto di depurazione di Monselice in Comune di Monselice (PD) Procedura ex art. 13 (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esito favorevole.
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Monselice (PD), presentata dalla società Acquevenete S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Acquevenete S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 341673 del 31/07/2019; - integrazioni spontanee presentate da Acquevenete S.p.A. acquisite agli atti con protocollo regionale n. 448980 del 22/10/20; - nota acquisita al protocollo regionale n. 532033 del 15/12/2020 inviata da Acquevenete S.p.A..
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.L. n. 76/2020);
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acquevenete S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede legale in Via C. Colombo n. 29/A, 35043, Monselice (PD) e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – Unità Organizzativa VIA in data 31/07/2019 con prot. n. 341673, n. 341676, n. 341681 e n. 342590, e da ultimo con nota registrata al prot. n. 448980 del 22/10/20;
VISTA la nota prot. n. 362293 del 14/08/2019 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione ubicato in Comune di Monselice (PD), in via del Borgo, per il quale la società Acquevenete S.p.A. è stata autorizzata, con determina della Provincia di Padova n. 3183/DEP/2016 del 23/12/2016, all’esercizio, per una potenzialità pari a 40.000 A.E., e allo scarico nello scolo Desturo, fino al 15/12/2020;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica come previsto dalla D.G.R.V. 1400/2017;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della D.G.R.V. n. 1400/2017, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 43/20 nella quale si conclude che, per l’intervento in oggetto: “le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata.”;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);
VISTE le integrazioni spontanee presentate da Acquevenete S.p.A. e acquisite agli atti con protocollo regionale n. 448980 del 22/10/20;
PRESO ATTO da ultimo della comunicazione avvenuta con nota acquisita al protocollo regionale n. 532033 del 15/12/2020, secondo cui Acquevenete S.p.A. comunica la volontà di richiedere l’A.I.A. per un impianto unico, costituito dall’insieme di tutti i comparti depurativi attualmente suddivisi tra l’impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi e l’impianto di depurazione delle acque reflue urbane;
PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella relazione allegata alla domanda;
CONSIDERATO che:
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 11/01/2021 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;
RICHIAMATO da ultimo l’art. 6, comma 5, secondo cui la valutazione di impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c);
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto, tenuto conto anche degli interventi proposti dal proponente quali misure di mitigazione, non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Oggetto della condizione
Dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., opportuna domanda di Valutazione di Impatto Ambientale in considerazione della volontà di unificare gli impianti presenti, così come dichiarato nella nota n. 532033 del 15/12/2020.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto, salvo proroga motivata.
Soggetto verificatore
Regione del Veneto – Direzione Ambiente
DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.
decreta
Qualora non venga presentata opportuna domanda, tesa a ottenere la compatibilità ambientale in relazione all’intenzione rappresentata dal proponente di unificare gli impianti di trattamento acque reflue e trattamento rifiuti, entro i termini di cui alla condizione ambientale riportata in premessa, l’esito favorevole espresso nel presente provvedimento si intenderà decaduto.
Luigi Masia
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