Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 10 del 22 gennaio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1103 del 29 dicembre 2020

A.G.S.M. VERONA SPA. Revamping per "Ca del Bue" miglioramento impianto di digestione anaerobica ed impianto di selezione secco R.S.A.U. e R.S.U. DGRV n. 1143/16 Modifica non sostanziale per variante tecnologica. Comune di localizzazione: Verona. Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto presentato da A.G.S.M. VERONA SPA per la modifica del complesso impiantistico di trattamento rifiuti sito a Ca' del Bue a Verona.

Il Direttore

VISTA la Direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte II del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

VISTO il D.M. n. 52 del 30/03/2015 recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGRV n. 1143 del 12/07/2016 della Regione del Veneto avente oggetto “AGSM Verona S.p.A. Revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue-Verona. Giudizio favorevole di V.I.A., autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013), procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (Circolare regionale del 31/10/2008, D.G.R. n. 16/2014) e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004” la quale:

- esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale facendo proprio il Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 572 del 23/12/2015 (Allegato A al provvedimento);

- autorizza l'intervento e rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per il progetto di revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue-Verona, presentato dalla società AGSM Verona S.p.A. (Allegato B al provvedimento);

VISTO il Decreto della Direzione Ambiente n. 555 del 12/06/2020 della Regione del Veneto avente oggetto Revamping per "Ca’ del Bue" miglioramento impianto di digestione anaerobica ed impianto di selezione secco R.S.A.U. e R.S.U.” che ha escluso dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto inerente ai seguenti interventi:

  • nuova configurazione delle linee 3 e 4 di selezione e cernita finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi riciclabili (plastica rigida, film plastici, carta-cartone, materiali ferrosi ecc.) mediante la realizzazione di un nuovo edificio limitrofo all'attuale fossa di scarico delle frazioni RSU e RSAU nel quale saranno realizzate le linee ex novo;
  • modifica dell'impianto di digestione anaerobica del rifiuto organico con sostituzione dell'attuale tecnologia ad umido con un sistema a secco, con reattore orizzontale (semi-dry), finalizzato alla raffinazione del biogas prodotto mediante upgrading per ottenere biometano da comprimere ed immettere in rete SNAM;

VISTO il Decreto della Direzione Ambiente n. 938 del 19/11/2020 avente oggetto “Modifica dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Delibera di Giunta regionale n. 1143 del 12 luglio 2016 “AGSM Verona S.p.A. Revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue-Verona. Giudizio favorevole di V.I.A., autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013), procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (Circolare regionale del 31/10/2008, D.G.R. n. 16/2014) e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.”

CONSIDERATO che l’installazione risulta riconducibile:

  • alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lett. z.b) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs n. 152/2006”.
  • alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lett. r) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14 del D.Lgs. 152/2006)”;
  • alle attività di cui al punto 5.3 lett. b) dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte III:

1) trattamento biologico; 
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 
3) trattamento di scorie e ceneri; 
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. 

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno”.

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal proponente A.G.S.M. VERONA SPA (P.IVA. 02770130231), con sede legale in Lungadige Galtarossa, 8 a Verona (VE), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente con prot. n. 366264 del 15/09/2020;

ATTESO che l’intervento proposto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lett. t) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale prevede “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”;

VISTA la nota prot. n. 375131 del 18/09/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 30/09/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti osservazioni:

  • Nota del 27/10/2020 prot. n. 455728 del Comune di Verona;
  • Nota del 02/11/2020 prot. n. 465348 del Comune di San Giovanni Lupatoto;
  • Nota del 03/11/2020 prot. n.466624 di Pasqualini Paolo;
  • Nota del 04/11/2020 prot. n. 469234 della Provincia di Verona;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente in risposta alle succitate osservazioni, acquisita agli atti con prot. n. 515532 del 03/12/2020;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende la procedura di Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014”;

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi la modifica della fase di riduzione volumetrica del digestato prodotto dalla sezione di digestione anaerobica dell’impianto, la quale passa da un processo di tipo meccanico (centrifugazione e nastropressatura) ad un processo di tipo termico (essiccazione);

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenuti;

TENUTO CONTO della documentazione trasmessa dal proponente in risposta alle osservazioni;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 10/12/2020, il quale ha preso atto e condiviso le motivazioni e le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

QUADRO AMMIINISTRATIVO:

a)  In sede di richiesta di attivazione della presente procedura ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il Proponente ha indicato tra i comuni interessati dagli impatti il solo comune di Verona, sede di localizzazione dell’impianto. Nel merito si ritiene condivisibile la valutazione degli impatti effettuata in relazione alle varie matrici ambientali analizzate, la quale porta a dimostrare che gli impatti del progetto si esauriscono nel Comune di Verona. In particolare, per quanto attiene alla componente atmosfera, si richiama la conclusione del proponente: “gli impatti ritenuti significativi (ossia superiori al 5% del limite di legge) si esauriscono in prossimità del confine dell’impianto, evidenziando quindi che rimangono sempre all’interno del Comune di Verona”.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO:

Il proponente ha riesaminato e riconfermato la coerenza con tutti gli strumenti di programmazione già analizzati nello screening conclusosi con il DDR n. 555/2020. Si evidenzia in particolare:

b)  l’intervento proposto non comporta una variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

c)  per quanto attiene il confronto con il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con DCR n. 30/2015, con particolare riferimento all’art. 13 delle norme tecniche (Allegato A alla DCR n. 30/2015) in cui sono stabiliti precisi vincoli di insediamento per particolari tipologie di impianto, si rileva che il proponente ha effettuato un approfondimento riguardo all’applicazione dei vincoli di esclusione alla realizzazione dell’installazione e a quanto specificato dal comma 3 dell’art. 16 delle medesime norme di Piano. Il citato comma recita: “Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all’art. 13, all’entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento e l’aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati”. Facendo infatti riferimento ai chiarimenti forniti dagli Uffici regionali sull’applicazione delle norme di Piano, con nota prot. n. 23911 del 21/01/2016, si evidenzia che il complesso impiantistico di Cà del Bue era già in attività prima dell’emanazione del piano rifiuti, si applicano di conseguenza le previsioni del succitato comma 3 dell’art. 16, rilevando che la modifica progettuale proposta non comporta un aumento della potenzialità complessiva di trattamento dell’installazione, né un aumento dei rifiuti pericolosi; a proposta progettuale non è, pertanto, in contrasto con le succitate norme di piano;

d)  l’intervento risulta coerente con gli strumenti programmatori oggetto di modifica negli ultimi mesi, in particolare con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) così come modificato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 del 30/06/2020 (BUR n. 107 del 17 luglio 2020) e con il Piano d’Area Quadrante Europa PAQE secondo le cui previsioni l’impianto di Cà del Bue è classificato come “Sito con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti”, normato dall’art. 49 modificato prima con DGR n. 1912 del 17/12/2019 relativa all’adozione della variante 5 al PAQE, poi con DGR n. 78/CR del 09/07/2020 avente ad oggetto “Piano di Area Quadrante Europa - Variante n. 5, controdeduzioni alle osservazioni prodotte. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 25, comma 9, L.R. n. 11/2004” e successivamente confermato con la DGR n. 1175 del 11/08/2020 di approvazione della Variante 5 al PAQE.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE:

e)  la modifica progettuale proposta non comporta un aumento delle potenzialità di trattamento dell’installazione già assentito con DGR n. 1143 del 12/07/2016 e ribadito con DDR n. 555/2020; la presente istanza consiste nella modifica del sistema di trattamento del digestato prodotto dalla sezione di digestione anaerobica, sostituendo il sistema meccanico di disidratazione con uno di essiccamento volto a ridurre i quantitativi di frazione solida avviata a compostaggio in impianti terzi;

f)  con la documentazione inviata il proponente dettaglia le tipologie di rifiuti destinati alla sezione di digestione anaerobica per la produzione di biometano; nel rispetto della norma nazionale stabilita dal D.M. 2 marzo 2018 e dalla relativa procedura operativa del Gestore dei Servizi Energetici, per altro richiamate nella DGR n. 1233/2019, non possono essere autorizzati i seguenti rifiuti proposti: rifiuti legati all’impiego di conservanti (EER 020602), rifiuti legnosi da attività di costruzione e demolizione (EER 170201), parte di rifiuti urbani e simili non compostata (EER 190501); tali codici pertanto non potranno essere inseriti nella richiesta di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che il Proponente dovrà presentare dopo la conclusione della presente Verifica di Assoggettabilità a VIA;

g)  si ribadisce quanto già evidenziato nelle conclusioni della precedente procedura di verifica di assoggettabilità e già imposto nella condizione ambientale n. 6 di cui al DDR n. 555/2020 ovvero la necessità di adeguare, mediante procedura di riesame ed entro il 17/08/2022, l’Autorizzazione integrata ambientale alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT-C) per il trattamento di rifiuti approvate con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018;

h)  si evidenzia che nello studio modellistico finalizzato alla valutazione dell’impatto delle emissioni dell’installazione sulla qualità dell’aria, per i due nuovi camini afferenti agli essiccatori sono stati attribuiti i seguenti valori, a cui corrisponde il massimo impatto sulla matrice aria, dei quali sarà necessario tenere conto nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale:

Parametro

U.M.

Valore

Portata

Nm3/h

58.000

VOC

g/h

290

ODORI

g/h

4850
(corrispondenti a 300 ouE/m3
di concentrazione)

POLVERI

g/h

290

CO

g/h

35

NOx

g/h

90

 

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE:

i) in riferimento alla componente rumore si ritiene necessario, come già imposto nella condizione ambientale n. 4 di cui al DDR n. 555/2020, che il proponente effettui una verifica post-operam con misurazione fonometrica con l’impianto in esercizio nella configurazione da progetto;

j) in riferimento alla componente atmosfera e odori si ritiene che la documentazione presentata dal proponente per la valutazione dell’impatto odorigeno e della dispersione in atmosfera degli inquinanti sia stata condotta in conformità alla linea guida della Regione Veneto “Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità” e alle principali linee guida relative alla dispersione di inquinanti in atmosfera (Linea Guida ANPA del 2001 “Linee Guida V.I.A. Parte Generale, ANPA Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 18 giugno 2001”, Linea guida US-EPA “Applicability of Appendix W Modeling Guidance for the 1-hour NO2 National Ambient Air Quality Standard”, linea guida US-EPA “Additional Clarification Regarding Application of Appendix W Modeling Guidance for the 1-hour NO2 National Ambient Air Quality Standard”). Le conclusioni del proponente si ritengono adeguate. Dai risultati si rileva che le modifiche progettuali richieste con il presente progetto non comportano un contributo emissivo significativamente diverso rispetto a quello già valutato nella precedente procedura di screening conclusa con DDR n. 555/2020. Dall’elaborazione modellistica di approfondimento effettuata dal proponente al fine di confermare ulteriormente i risultati già ottenuti, risulta che “gli impatti ritenuti significativi (ossia superiori al 5% del limite di legge) si esauriscano in prossimità del confine dell’impianto, evidenziando quindi che rimangono sempre all’interno del Comune di Verona” pertanto ai ricettori non si rilevano impatti significativi;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale ha condiviso le succitate valutazioni e motivazioni e ha ritenuto di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per la modifica del complesso impiantistico di trattamento rifiuti sito a Ca' del Bue a Verona in quanto la verifica ha evidenziato che, per le valutazioni e motivazioni sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi diversi rispetto a quanto già valutato nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi con DDR n. 555 del 12/06/2020 nel rispetto delle condizioni ambientali in esso riportate.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato sono state approvate nel corso della seduta del 23/12/2020;

PRESO ATTO che, oltre i termini previsti dal comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti osservazioni:

  • Nota del 14/12/2020 prot. n. 529789 di Pierluigi Mozzo;
  • Nota del 16/12/2020 prot. n. 534473 dei Consiglieri della Circoscrizione 7 del Comune di Verona;

le quali non introducono ulteriori elementi rispetto a quelli già valutati durante la discussione dell’argomento in Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 10/12/2020;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 10/12/2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione trasmessa dal proponente e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento ad A.G.S.M. VERONA SPA (P.IVA. 02770130231), con sede legale in Lungadige Galtarossa, 8 a Verona e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Verona, al Direttore Generale di ARPAV, alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Regionale supporto Amministrativo Giuridico e Contenzioso;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

Torna indietro