Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 8 del 15 gennaio 2021


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 160 del 18 dicembre 2020

Assegnazione ai Centri di Servizi accreditati e contrattualizzati con le aziende ULSS di un contributo a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all'emergenza sanitaria COVID-19, ai sensi della DGR n. 1741 del 15.12.2020. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, ai sensi della DGR n. 1741/2020, si assegna ai Centri di Servizi accreditati e contrattualizzati con le aziende ULSS un contributo a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all’emergenza sanitaria COVID-19, e si assumono i relativi impegni di spesa e si dispone la liquidazione.

Il Direttore

PRESO ATTO della dichiarazione di stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, avvenuta con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 da cui ha preso avvio un susseguo di provvedimenti nazionali e regionali attraverso i quali sono state introdotte misure urgenti volte, da un lato, al contenimento della diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e, dall’altro, alla definizione di linee di indirizzo funzionali a consentire il mantenimento dei servizi essenziali pei i cittadini in condizioni di sicurezza;

che le suddette misure e raccomandazioni hanno assoggettato a restrizioni speciali per l’emergenza COVID-19 l’intero settore dell’assistenza sociosanitaria residenziale alle persone non autosufficienti. Invero, tali restrizioni hanno comportato una modifica degli usuali processi relativi alle attività assistenziali svolte all’interno delle strutture residenziali, in funzione dell’attuazione delle misure prescritte per prevenire e contenere i rischi di contagio degli ospiti e degli operatori. E proprio in ragione del loro particolare target di utenza (fragile e a maggior rischio di contagio), i Centri di Servizi venivano chiamati ad adottare misure specifiche nell’accoglimento di nuovi utenti e nella gestione degli ospiti sintomatici o con contatti stretti o asintomatici senza anamnesi di contatti stretti; ad effettuare una “valutazione del rischio” e la conseguente definizione di un “Piano di Sanità Pubblica” di riferimento specifico per l’attuazione, tra l’altro, di idonee misure di isolamento degli ospiti, di gestione dei DPI, di gestione degli operatori, delle visite di familiari e altri congiunti e delle attività di screening.

che restrizioni per l’emergenza COVID-19 imposte al settore di cui trattasi hanno avuto riflessi imprevisti sul piano delle presenze di ospiti anziani non autosufficienti nei Centri di Servizi che sono risultate alterate sia rispetto ai livelli normalmente sperimentati sia rispetto agli standard funzionali-organizzativi prescritti dalla disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento (LR n. 22 del 16 Agosto 2002 e DGR n. 84 del 16 Gennaio 2007) con evidenti ripercussioni negative sui fatturati e in termini di nuovi e maggiori costi correlati alla gestione dell’emergenza sanitaria.;

VISTA la DGR n. 1715 del 15 Dicembre 2020 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 22 del D.L. 30.11.2020, n. 157. (provvedimento di variazione n. BIL083) // VINCOLATE” sono stati stanziati euro 4.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 100016 “Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali i (art. 133, c. 3, lett. a, l.r. 13/04/2001, n.11)” destinati al ristoro dei Centri di Servizi per non autosufficienti, categoria soggetta a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-19.

la DGR n. 1741 del 15 Dicembre 2020 ad oggetto “Emergenza COVID-19. Contributo, a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all’emergenza sanitaria, ai Centri di Servizi accreditati per l’assistenza ad anziani non autosufficienti” con la quale:

  • è stato riconosciuto, ai sensi dell’art. 22 del DL n. 157 del 30 Novembre 2020, a ciascun Centro di Servizi accreditato e contrattualizzato con le aziende ULSS un contributo a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all’emergenza COVID-19, determinato, applicando il medesimo criterio di cui alla DGR n. 1524 del 10 Novembre 2020, che tiene conto del numero dei posti letto accreditati e del grado di diffusione interna dell’infezione da coronavirus, come dimostrato nei valori riportati nell’Allegato A al medesimo atto
  • si è determinato in complessivi euro 4.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all’emergenza COVID-19 a carico dei Centri di Servizi, per il tramite delle aziende ULSS, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati fondi stanziati sul capitolo n. 100016 “Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per le attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, LR 13/4/2001, n. 11)” del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020;
  • è stata incaricata la Direzione Servizi Sociali dell’esecuzione del provvedimento garantendo, in particolare, l’assegnazione dei contributi legati all’emergenza COVID-19, per l’anno corrente secondo quanto indicato in dettaglio nell’ Allegato A del medesimo provvedimento;
  • si sono autorizzare le aziende ULSS a riconoscere, agli enti gestori dei Centri di Servizi residenziali per non autosufficienti accreditati e contrattualizzati ai sensi dell’art. 17 della LR n. 22/2002 e per gli effetti del medesimo provvedimento e a modifica dell’accordo contrattuale vigente, il valore secondo quanto indicato nell’Allegato A al provvedimento stesso;

RITENUTO quindi di dover procedere, in attuazione della DGR n. 1741 del 15 Dicembre 2020, all’assegnazione di complessivi € 4.000.000,00, a favore dei Centri di Servizi accreditati e contrattualizzati con le aziende ULSS, quale contributo a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all’emergenza COVID-19, come dettagliato nell’Allegato A, per il tramite delle aziende ULSS;

 di dover assumere l’impegno di spesa di complessivi € 4.000.000,00 a favore delle aziende ULSS e per gli importi indicati nell’Allegato A, con l’imputazione nel capitolo di spesa n. 100016 denominato "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per le attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, LR 13/4/2001, n. 11)", per l’esercizio 2020, del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, art. 002 “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” – codice P.d.C. U.1.04.01.02.011 “Trasferimenti correnti a aziende sanitarie locali n.a.f.” come da All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

 di liquidare alle aziende ULSS gli importi di cui all’Allegato A in un'unica soluzione, ad esecutività del presente provvedimento, per la successiva erogazione ai centri di servizio con l’avvenuta disponibilità delle risorse;

DATO ATTO che le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispone l’impegno con il presente atto, sono giuridicamente perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V^ livello del piano dei conti;

che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto fa riferimento all’obiettivo 12.03.03 “Sostenere le famiglie con persone in condizioni di non autosufficienza” del D.E.F.R. 2020-2022; 

che per quanto non previsto dal presente atto valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 1741 del 15 Dicembre 2020;

VISTI il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

il D.L. n. 157 del 30 Novembre 2020;

il DPCM del 31 Gennaio 2020;

la L.R. n. 59/1999; n. 11/2001; n. 39/2001; n. 22/2002; n. 1/2011; n. 54/2012 e s.m.i.; n. 46/2019;

il regolamento regionale 31 Maggio 2016, n. 1;

la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020; n. 1524 del 10 Novembre; n. 1715 del 15 Dicembre 2020 e n. 1741 del 15 Dicembre 2020; 

la documentazione agli atti; 

decreta

  1. che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
  2. di assegnare, in attuazione della DGR n. 1741 del 15 Dicembre 2020, complessivi € 4.000.000,00, a favore dei Centri di Servizi accreditati e contrattualizzati con le aziende ULSS, quale contributo a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all’emergenza COVID-19, come dettagliato nell’Allegato A;
  3. di impegnare complessivi € 4.000.000,00 a favore delle aziende ULSS e per gli importi indicati nell’Allegato A, con l’imputazione nel capitolo di spesa n. 100016 denominato "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per le attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, LR 13/4/2001, n. 11)", per l’esercizio 2020, del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, art. 002 “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” – codice P.d.C. U.1.04.01.02.011 “Trasferimenti correnti a aziende sanitarie locali n.a.f.” come da All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
  4. di liquidare alle aziende ULSS riportate nell’Allegato A gli importi ivi indicati in un'unica soluzione, ad esecutività del presente provvedimento, per la successiva erogazione ai centri di servizio con l’avvenuta disponibilità delle risorse;
  5. di dare atto che le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispone l’impegno con il presente atto, sono giuridicamente perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V^ livello del piano dei conti;
  6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto fa riferimento all’obiettivo 12.03.03 “Sostenere le famiglie con persone in condizioni di non autosufficienza” del D.E.F.R. 2020-2022;
  8. di dare atto che per quanto non previsto dal presente atto valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 1741 del 15 Dicembre 2020;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33;
  10. di trasmettere il presente atto alle aziende ULSS indicate nell’Allegato A con le informazioni di cui all’art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni, fatta salva diversa determinazione dell’interessato;
  12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Fabrizio Garbin

(seguono allegati)

160_Allegato_A_DDR_160_18-12-2020_438741.pdf

Torna indietro