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Bur n. 10 del 22 gennaio 2021


Materia: Enti locali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 366 del 15 dicembre 2020

Assegnazione contributi per la fusione dei Comuni, per la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unione di comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni, anno 2020 (D.G.R. n. 375 del 31.03.2020). Impegno e liquidazione dei contributi.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si provvede ad assegnare, impegnare e liquidare il contributo di parte corrente a favore delle forme associative, quali le Unioni di Comuni, le Unioni montane e le Convenzioni tra Comuni, destinato a supportare gli Enti locali nell’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Si dispone, inoltre, l’assegnazione, l’impegno e la liquidazione del contributo integrativo “una tantum” ai Comuni istituiti a seguito di procedimento di fusione.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 375 del 31.03.2020, che qui viene integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha definito i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per l’erogazione dei contributi di parte corrente a favore delle forme associative quali le Unioni di Comuni, le Unioni montane e le Convenzioni tra Comuni, al fine di sostenere le spese di primo impianto e di ampliamento, per l’esercizio di almeno una funzione fondamentale e a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione a titolo di compartecipazione delle spese per la riorganizzazione dei servizi e delle strutture del nuovo Comune. Con lo stesso atto si è provveduto, in particolare:

 - a fissare il termine per la presentazione delle richieste entro il 1° ottobre 2020;

 - a stabilire i requisiti per l’accesso alle incentivazioni;

 - a definire i criteri di priorità nell’assegnazione dei contributi;

- a stabilire che il periodo di riferimento per l’assunzione delle deliberazioni, da parte dei competenti organi degli Enti, è compreso tra il 01.10.19 e il 30.09.2020;

- ad individuare i soggetti destinatari di contributo;

- ad incaricare la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali all’esecuzione dei successivi adempimenti.

 ATTESO che entro il termine previsto del 1 ottobre 2020 sono pervenute alla competente Direzione regionale le richieste di contributo corrente, corredate dalla prescritta documentazione, da parte dei Comuni e delle forme associative, distinte tra n. 5 Comuni istituiti a seguito di procedimento di fusione, n. 2 Unioni di Comuni, n. 4 Unioni montane, n. 7 Comuni capofila di Convenzioni stipulate tra Comuni.

RILEVATO che, in conformità ai criteri previsti dalla deliberazione n. 375/2020 e alla luce anche delle integrazioni documentali e dei chiarimenti forniti dagli Enti locali stessi, con riferimento alle richieste di finanziamento, si evidenzia che:

- risultano ammissibili le richieste di contributo che riguardano n.1 Unione di Comuni, n. 3 Unioni montane, n. 6 Comuni capofila di Convenzioni per l’esercizio delle funzioni fondamentali, per un ammontare di contributi di parte corrente pari a € 372.006,90 e n. 5 domande di contributo integrativo “una tantum” a favore dei Comuni istituiti a seguito di procedimento di fusione per un importo di € 560.975,15, per un totale complessivo di € 932.982,05;

- non risultano ammissibili le richieste di contributo pervenute dall’“Unione di Comuni del Miranese”, dall’Unione montana Feltrina e dal Comune di San Biagio di Callalta, in qualità di ente capofila della convenzione con i Comuni di Monastier di Treviso e Zenson di Piave, per le motivazioni indicate nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 RITENUTO, pertanto, di assegnare l’importo del contributo di parte corrente spettante a ciascuna forma associativa e ai Comuni istituiti a seguito di fusione, come dettagliato nell’Allegato A, parte integrante del presente atto e, stante la disponibilità finanziaria al capitolo n. 101742, di procedere all’impegno e alla liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari per l’anno 2020, per l’importo di € 932.982,05.

Tutto ciò premesso e considerato:

  • VISTO l’art 10, comma 1 L.R. n. 18 del 27.04.2012.
  • VISTA la L.R. n. 40/201 2 e s.m.i.
  • VISTA le L.R. n. 25/1992 e s.m.i.
  • VISTI gli artt. 28, 30 e 32 del D.L.gs. 267/2000.
  • VISTE le LL.RR. n. 45 e n. 46 del 25.11.2019.
  • VISTA la DGR n. 375 del 31.03.2020.

-VISTE le richieste di finanziamento e la documentazione prodotta dai Comuni e dalle forme associative, agli atti della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.

  • VISTO l’art. 19 c. 1 della L. 135/2012.
  • VISTI gli artt. 42 e 44 della L.R. n. 39/2001.
  • VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020.
  • VISTO il DSGP n.10 del 16.12.2020.
  • VISTO il D.Lgs n. 118/2011.
  • VISTA la DGR n. 1716 del 29.11.2019.

decreta

  1. di approvare l’assegnazione dei contributi di parte corrente stanziati per l’anno finanziario 2020 a favore delle Unioni di Comuni, delle Unioni montane e delle Convenzioni tra Comuni, per la costituzione, l’avvio e l’ampliamento di forme associative per l’esercizio associato di funzioni fondamentali e dei contributi integrativi “una tantum” a favore dei Comuni istituiti a seguito del procedimento di fusione, in conformità ai criteri in premessa evidenziati, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati nell’Allegato A, parte integrante del presente decreto;
  1. di dichiarare non ammissibili le richieste di contributo pervenute dalle forme associative indicate nell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi esplicitate;
  1. di impegnare e liquidare conseguentemente a favore dei Comuni e delle forme associative, di cui all’Allegato A, nell’importo a ciascuno riferito, la spesa complessiva di € 932.982,05 a valere sul capitolo di spesa n. 101742 denominato “Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c.1 lett. a L.R. 18/2012)” del bilancio di previsione 2020-2022, con imputazione all’esercizio 2020, Art. 002:

 - Piano dei Conti Finanziario: V° livello Codice voce U.1.04.01.02.005 (Unioni di comuni/montane) per l’importo di € 168.000,00;

 - Piano dei Conti Finanziario: V° livello Codice voce U.1.04.01.02.003 (Comuni) per l’importo di € 764.982,05;

  1. di dare atto che l’obbligazione di cui si dispone l’impegno è perfezionata nonché esigibile nel corrente esercizio finanziario e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi di quanto previsto dall’art. 56 comma 6 del D. Lgs.. n. 118/2011;
  1. di dare atto che le spese di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  1. di dare atto che le spese di cui si dispongono gli impegni non hanno natura commerciale;
  1. di dare atto che l’impegno di cui si dispone con il presente atto rientra negli obiettivi DEFR 2020/2022 con codice 18.01.01;
  1. di dare atto, come stabilito dalla DGR n. 375/2020, che in caso di scioglimento della forma associata o nel caso di recesso di un Comune associato, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque, dovrà essere restituita alla Regione da parte del beneficiario assegnatario, quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante al compimento dell’intero periodo di cinque anni e al numero di abitanti dell’ente recesso;
  1. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento dell’efficacia;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di dare atto, come stabilito dalla DGR n. 375/2020, che la mancata, tardiva od insufficiente presentazione della documentazione di spesa entro il termine del 30 giugno 2021, comporterà la richiesta di restituzione del contributo assegnato e, in ogni caso, sarà valutata quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti; nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con conseguente restituzione da parte del beneficiario degli importi non spettanti;
  1. di informare che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
  1. di comunicare ai beneficiari del presente provvedimento le informazioni relative all’impegno di spesa contabilmente assunto con il presente atto ai sensi dell’art. 56, c. 7 del D.Lgs n. 118/2011;
  1. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Enrico Specchio

(seguono allegati)

366_Allegato_A_DDR_366_15-12-2020_438445.pdf
366_Allegato_B_DDR_366_15-12-2020_438445.pdf

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