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Bur n. 4 del 08 gennaio 2021


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA n. 39 del 30 luglio 2020

L.R. n. 22 del 16 agosto 2002. D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005. Modifica del Direttore Sanitario della clinica veterinaria denominata "Clinica Veterinaria Ca' Zampa" con sede operativa a Mestre (VE), Via Don Federico Tosatto n. 22; legale rappresentante della società Cà Zampa S.R.L. Sig.ra Giovanna Salza; Partita I.V.A. n. 10139400963.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si recepisce la modifica del direttore sanitario della struttura denominata “Clinica Veterinaria Cà Zampa”, con sede operativa a Mestre (VE), Via Don Federico Tosatto n. 22, autorizzata all’esercizio quale struttura professionale di clinica veterinaria con D.D.R. n. 35 del 31/05/2019.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Nota prot. n. 113528 del 29/07/2020 (prot. reg.le n. 299821 del 29/07/2020) con cui l’Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Veterinaria Area C – Distretto di Mestre (VE) ha inoltrato la comunicazione di modifica del direttore sanitario della clinica veterinaria e relativa documentazione a corredo.

Il Direttore

VISTO l’art. 193 del T.U.LL.SS. – R.D. 27.07.1934 n. 1265;

VISTO il Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 recante “Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO il relativo Manuale delle Procedure adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.2501 di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 in materia di “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

VISTA la D.G.R. n.2332 del 09 agosto 2005 “L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private”;

VISTA la D.G.R. n.1667 del 18 ottobre 2011 “L.R. n.22/2002 autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali – nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio”;

VISTE le note regionali della Direzione Prevenzione prot. n.113448 del 07 marzo 2011, dell’Unità di Progetto Veterinaria n.252602 del 13 giugno 2013 e n.529644 del 4 dicembre 2013, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 35 del 31 maggio 2019 con cui si è rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria denominata “Clinica Veterinaria Cà Zampa”, con sede operativa in Mestre (VE), Via Don Federico Tosatto n. 22; il legale rappresentante della società Cà Zampa S.r.l., P.IVA 10139400963, con sede legale sita in Milano, Via Boccaccio n. 4, soggetto giuridico responsabile della struttura in questione, è la Sig.ra Giovanna Salza; il direttore sanitario è la dott.ssa Laura Cagnoli, medico veterinario regolarmente iscritta all’Albo della Provincia di Pisa dal 16/02/1998, al numero 450, attualmente in attesa del perfezionamento del procedimento amministrativo conseguente all’istanza di trasferimento presentata in data 30/04/2019 all’Albo della Provincia di Venezia;

VISTA la nota prot. n. 113528 del 29/07/2020 (prot. reg.le n. 299821 del 29/07/2020) con cui l’Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Veterinaria Area C – Distretto di Mestre (VE) ha inoltrato la comunicazione presentata dalla Sig.ra Giovanna Salza, in qualità di legale rappresentante della società Cà Zampa S.r.l., P.IVA 10139400963, con sede legale sita in Milano, Via Boccaccio n. 4, soggetto giuridico responsabile della struttura sanitaria in parola, di variazione del direttore sanitario, a far data dal 01 giugno 2020, nella persona del dott. Massimo Beccati medico veterinario regolarmente iscritto all’Albo della Provincia di Venezia dal 16/06/2020, al numero 481;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria denominata “Clinica Veterinaria Cà Zampa”, con sede operativa in Mestre (VE), Via Don Federico Tosatto n. 22; il legale rappresentante della società Cà Zampa S.r.l., P.IVA 10139400963, con sede legale sita in Milano, Via Boccaccio n. 4, soggetto giuridico responsabile della struttura in questione, è la Sig.ra Giovanna Salza; il direttore sanitario è il dott. Massimo Beccati, medico veterinario regolarmente iscritto all’Albo della Provincia di Venezia dal 16/06/2020, al numero 481;
  3. di modificare e aggiornare, in conseguenza di quanto richiamato in premessa del presente provvedimento, il decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare Veterinaria n. 35 del 31/05/2019;
  4. di dare atto che la presente autorizzazione sarà confermata ogni 5 anni, dalla data del provvedimento autorizzativo n. 35 del 31/05/2019, previa istanza del richiedente e verifica, con parere favorevole, del Servizio Veterinario di competenza della persistenza dei requisiti minimi, e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di reiterate e gravi infrazioni, per accertata inosservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia;
  5. di prevedere che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali della struttura veterinaria in argomento devono essere comunicate entro 30 giorni all’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Francesca Russo

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