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Bur n. 4 del 08 gennaio 2021


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA n. 18 del 23 marzo 2020

L.R. n. 22 del 16 agosto 2002. D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Clinica Veterinaria denominata "Clinica equina Villafranca" con sede legale ed operativa site a Villafranca di Verona (VR), in Via Sommacampagna n. 50; titolare e legale rappresentante è il dott. Marco Mora; Partita I.V.A. n. 02304750231.

Note per la trasparenza

Trattasi del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria rilasciato, ai sensi della L.R. n.22 del 16 agosto 2002 e della D.G.R. n.2332 del 9 agosto 2005, alla struttura sanitaria denominata “Clinica equina Villafranca” con sede operativa sita a Villafranca di Verona (VR); detta autorizzazione è stata rilasciata con D.D.R. n. 24 del 19/03/2015.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
istanza di rinnovo e relativi allegati pervenuti con nota prot. n. 43298 dell’11/03/2020 dell’Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto n. 4 – Valeggio sul Mincio (VR) (prot. reg.le n. 114767 dell’11/03/2020).

Il Direttore

VISTO l’art. 193 del T.U.LL.SS. – R.D. 27.07.1934 n. 1265;

VISTO il Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 recante “Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO il relativo Manuale delle Procedure adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.2501 di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 in materia di “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

VISTA la D.G.R. n.2332 del 09 agosto 2005 “L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private”;

VISTA la D.G.R. n.1667 del 18 ottobre 2011 “L.R. n.22/2002 autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali – nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio”;

VISTE le note regionali della Direzione Prevenzione prot. n.113448 del 07 marzo 2011, dell’Unità di Progetto Veterinaria n.252602 del 13 giugno 2013 e n.529644 del 4 dicembre 2013, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 24 del 19/03/2015 con cui è stata autorizzata all’esercizio dell’attività la struttura sanitaria veterinaria denominata “Clinica equina Villafranca” con sede legale ed operativa site a Villafranca di Verona (VR), in Via Sommacampagna n. 50 il cui titolare, legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Marco Mora, medico veterinario iscritto all’albo professionale della Provincia di Verona dal 04/01/1990 al n. 481;

VISTA l’istanza intesa ad ottenere il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria denominata “Clinica equina Villafranca” Partita I.V.A. n. 02304750231 con sede legale ed operativa site a Villafranca di Verona (VR), in Via Sommacampagna n. 50, presentata dal dott. Marco Mora, in qualità di titolare e legale rappresentante. Detta istanza è pervenuta all’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria con nota prot. n. 43298 dell’11/03/2020 dell’Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto n. 4 – Valeggio sul Mincio (VR) (prot. reg.le n. 114767 dell’11/03/2020). Il direttore sanitario della succitata struttura è il dott. Marco Mora, medico veterinario iscritto all’albo professionale della Provincia di Verona dal 04/01/1990 al n. 481;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, “Allegato A alla DGR 1667/2011” con cui il dott. Marco Mora in qualità di titolare e legale rappresentate della struttura in questione dichiara che non ci sono state modifiche o variazioni strutturali, gestionali ed organizzative nel corso della durata dell’autorizzazione all’esercizio (prot. reg.le n. 114767 dell’11/03/2020);

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Villafranca di Verona (VR) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

- marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01190695416900 del 06/02/2020;

- marca da € 16,00 per il provvedimento di autorizzazione: numero seriale 01190695416911 del 06/02/2020, le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di rinnovare, per i motivi indicati in premessa, l’autorizzazione, già rilasciata con decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 24 del 19/03/2015, all’esercizio dell’attività alla struttura sanitaria veterinaria denominata “Clinica Equina Villafranca” Partita I.V.A. n. 02304750231 con sede legale ed operativa site a Villafranca di Verona (VR), in Via Sommacampagna n. 50, il cui titolare, legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Marco Mora, medico veterinario iscritto all’albo professionale della Provincia di Verona dal 04/01/1990 al n. 481;
  2. di dare atto che la presente autorizzazione sarà confermata ogni 5 anni, previa istanza del richiedente e verifica, con parere favorevole, del Servizio Veterinario di competenza della persistenza dei requisiti minimi, e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di reiterate e gravi infrazioni, per accertata inosservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia;
  3. di dare atto che l’imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
  • marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01190695416900 del 06/02/2020;
  • marca da € 16,00 per il provvedimento di autorizzazione: numero seriale 01190695416911 del 06/02/2020, le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
  1. di prevedere che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali della struttura veterinaria in argomento devono essere comunicate entro 30 giorni all’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio;
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Francesca Russo

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