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Bur n. 4 del 08 gennaio 2021


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA n. 17 del 13 marzo 2020

L.R n. 22 del 16 agosto 2002. D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria denominata "Clinica Veterinaria San Francesco" con sede operativa sita a Mestre (VE), Via Torino n. 106; legale rappresentante della ditta Clinica Veterinaria Piave s.s. è la dott.ssa Monica Pozzobon; Partita I.V.A. n. 03034060271.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia nuova autorizzazione, ex L.R. 22/2002 e D.G.R. n. 2332/2005, alla struttura sanitaria veterinaria denominata “Clinica Veterinaria San Francesco” con sede operativa sita a Mestre (VE).

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
istanza di autorizzazione e relativi allegati (prot. reg.le n. 104237 del 04/03/2020);
parere favorevole a seguito di sopralluogo effettuato in data 02/03/2020 dell’Azienda Ulss n. 3 “Serenissima” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Veterinaria Area C – Distretto di Mestre - Venezia (VE) (prot. reg.le n. 104237 del 04/03/2020).

Il Direttore

VISTO l’art. 193 del T.U.LL.SS. – R.D. 27.07.1934 n. 1265;

VISTO il Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 recante “Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO il relativo Manuale delle Procedure adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.2501 di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 in materia di “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

VISTA la D.G.R. n.2332 del 09 agosto 2005 “L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private”;

VISTA la D.G.R. n.1667 del 18 ottobre 2011 “L.R. n.22/2002 autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali – nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio”;

VISTE le note regionali della Direzione Prevenzione prot. n.113448 del 07 marzo 2011, dell’Unità di Progetto Veterinaria n.252602 del 13 giugno 2013 e n.529644 del 4 dicembre 2013, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;

VISTA l’istanza intesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria denominata “Clinica Veterinaria San Francesco” con sede operativa in Mestre (VE), Via Torino n. 106, presentata dalla dott.ssa Monica Pozzobon, in qualità di legale rappresentante della ditta Clinica Veterinaria Piave s.s. Partita I.V.A. n. 03034060271, con sede legale sita in Mestre (VE), via Paganello 8/9, soggetto giuridico responsabile della struttura sanitaria in parola. Il direttore sanitario della succitata struttura è la dott.ssa Franca Sbaraini, medico veterinario regolarmente iscritta all’Albo della Provincia di Venezia dal 27/05/2019, al numero 459; l’istanza e la relativa documentazione a corredo è pervenuta dall’Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Veterinaria Area C – Distretto di Mestre - Venezia (VE) con nota prot. n. 39882 del 04/03/2020 (prot. reg.le n. 104237 del 04/03/2020) e conservata agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine all’istanza pervenuta dalla struttura sanitaria in questione (prot. reg.le n. 104237 del 04/03/2020), agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, rilasciato dall’Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Veterinaria Area C – Distretto di Mestre (VE) a seguito del sopralluogo effettuato in data 02/03/2020;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria denominata “Clinica Veterinaria San Francesco” con sede operativa in Mestre (VE), Via Torino n. 106; il legale rappresentante della ditta Clinica Veterinaria Piave s.s. Partita I.V.A. n. 03034060271, con sede legale sita in Mestre (VE), via Paganello 8/9, soggetto giuridico responsabile della struttura sanitaria in parola, è la dott.ssa Monica Pozzobon; il direttore sanitario è la dott.ssa Franca Sbaraini, medico veterinario regolarmente iscritta all’Albo della Provincia di Venezia dal 27/05/2019, al numero 459;
  3. di dare atto che la presente autorizzazione sarà confermata ogni 5 anni, previa istanza del richiedente e verifica, con parere favorevole, del Servizio Veterinario di competenza della persistenza dei requisiti minimi, e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di reiterate e gravi infrazioni, per accertata inosservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia;
  4. di prevedere che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali della struttura veterinaria in argomento devono essere comunicate entro 30 giorni all’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Francesca Russo

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