Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 4 del 08 gennaio 2021


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA n. 10 del 28 febbraio 2020

L.R. n. 22 del 16 agosto 2002. D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria veterinaria denominata "Clinica Veterinaria San Michele" con sede in Viale San Pio X n. 40 Oderzo (TV) con contestuale modifica del soggetto giuridico responsabile: - Già Clinica veterinaria San Michele del dott. Nespolo Sandro con sede legale sita in Viale San Pio X n. 40 Oderzo (TV) P.IVA 03255020269; - Ora Ambulatorio Veterinario San Michele società a responsabilità limitata semplificata con sede legale sita in Viale San Pio X n. 40 Oderzo (TV) Partita IVA 04650500269.

Note per la trasparenza

Trattasi del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria, ai sensi della L.R. n.22 del 16 agosto 2002 e della D.G.R. n.2332 del 9 agosto 2005, e contestuale recepimento della modifica del soggetto giuridico responsabile; detta autorizzazione è stata rilasciata con D.D.R. n. 3 del 21/01/2015.

Estremi dei principale documenti dell’istruttoria:

  • Istanza di rinnovo e di contestuale modifica del soggetto giuridico responsabile del 04/02/2020 e relativa documentazione (prot. reg.le n. 82305 del 20/02/2020);
  • Parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione rilasciato dall’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari - U.O.C. Area Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Distretto di Treviso (TV) (prot. reg.le n. 82305 del 20/02/2020).

Il Direttore

VISTO l’art. 193 del T.U.LL.SS. – R.D. 27.07.1934 n.1265;

VISTO il Decreto Legislativo n.229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;

VISTA la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 recante “Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO il relativo Manuale delle Procedure adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.2501 di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n.22 in materia di “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

VISTA la D.G.R.n.2332 del 09 agosto 2005 “L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private”;

VISTA la D.G.R. n.1667 del 18 ottobre 2011 “L.R. n.22/2002 autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali – nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio”;

VISTE le note regionali della Direzione Prevenzione prot. n.113448 del 07 marzo 2011, dell’Unità di Progetto Veterinaria n.252602 del 13 giugno 2013 e n.529644 del 4 dicembre 2013, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 3 del 21/01/2015 con cui è stata autorizzata all’esercizio dell’attività la struttura sanitaria veterinaria denominata “Clinica Veterinaria San Michele” con sede legale ed operativa site in Oderzo (TV), in Viale San Pio X n. 40, Partita IVA 03255020269, il cui titolare, legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Sandro Nespolo, medico veterinario iscritto all’albo professionale della Provincia di Treviso dal 06/02/1997 al n. 297;

VISTA l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, e relativa documentazione allegata, presentata dal dott. Sandro Nespolo, in qualità di legale rappresentante della ditta Ambulatorio Veterinario San Michele, società a responsabilità limitata semplificata, con sede legale sita in Viale San Pio X n. 40 – Oderzo (TV) Partita IVA 04650500269, soggetto giuridico responsabile della struttura veterinaria denominata “Clinica Veterinaria San Michele” con sede operativa sita in Oderzo (TV), in Viale San Pio X n. 40; detta istanza è pervenuta all’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, con nota prot. n. 29310 del 13/02/2020 dell’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari - U.O.C. Area Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Distretto di Treviso (TV) (prot. reg.le n. 82305 del 20/02/2020). Il direttore sanitario della struttura in parola è il dott. Sandro Nespolo, medico veterinario iscritto all’albo professionale della Provincia di Treviso dal 06/02/1997 al n. 297;

PRESO ATTO del parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria rilasciato, a seguito del sopralluogo effettuato in data 11/02/2020, dall’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana – Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari - U.O.C. Area Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Distretto di Treviso (TV) (prot. reg.le n. 82305 del 20/02/2020);

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Oderzo (TV) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

- marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01191079070586 del 30/01/2020;

- marca da € 16,00 per il provvedimento di autorizzazione: numero seriale 1191079070575 del 30/01/2020, le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di rinnovare, per i motivi indicati in premessa, l’autorizzazione, già rilasciata con decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 3 del 21/01/2015, all’esercizio dell’attività alla struttura sanitaria veterinaria denominata “Clinica Veterinaria San Michele” con sede operativa sita in Oderzo (TV), in Viale San Pio X n. 40, il cui soggetto giuridico responsabile è la ditta Ambulatorio Veterinario San Michele società a responsabilità limitata semplificata, con sede legale sita in Viale San Pio X n. 40 – Oderzo (TV), Partita IVA 04650500269; legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Sandro Nespolo, medico veterinario iscritto all’albo professionale della Provincia di Treviso dal 06/02/1997 al n. 297;
  2. di dare atto che la presente autorizzazione sarà confermata ogni 5 anni, previa istanza del richiedente e verifica, con parere favorevole, del Servizio Veterinario di competenza della persistenza dei requisiti minimi, e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di reiterate e gravi infrazioni, per accertata inosservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia;
  3. di dare atto che l’imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
  • marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01191079070586 del 30/01/2020;
  • marca da € 16,00 per il provvedimento di autorizzazione: numero seriale 1191079070575 del 30/01/2020, le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
  1. di prevedere che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali della struttura veterinaria in argomento devono essere comunicate entro 30 giorni all’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio;
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Francesca Russo

Torna indietro