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Bur n. 4 del 08 gennaio 2021


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA n. 6 del 14 febbraio 2020

L.R n. 22 del 16 agosto 2002. D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria veterinaria denominata "Clinica Veterinaria Valerio Catullo" con sede legale ed operativa site in Peschiera del Garda (VR), Via Milano n. 9; il titolare e legale rappresentante è la dott.ssa Antonella Carteri; Partita IVA n. 01871700207.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia nuova autorizzazione, ex L.R. 22/2002 e D.G.R. n. 2332/2005, alla struttura sanitaria veterinaria denominata “Clinica Veterinaria Valerio Catullo” con sede legale ed operativa site in Peschiera del Garda (VR), Via Milano n. 9;

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
istanza di autorizzazione e relativi allegati (prot. reg.le n. 42837 del 29/01/2020);
parere favorevole a seguito di sopralluogo dell’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Distretto n. 4 – Valeggio sul Mincio (VR) (prot. reg.le n. 42837 del 29/01/2020).

Il Direttore

VISTO l’art. 193 del T.U.LL.SS. – R.D. 27.07.1934 n. 1265;

VISTO il Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 recante “Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO il relativo Manuale delle Procedure adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.2501 di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 in materia di “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

VISTA la D.G.R. n.2332 del 09 agosto 2005 “L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private”;

VISTA la D.G.R. n.1667 del 18 ottobre 2011 “L.R. n.22/2002 autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali – nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio”;

VISTE le note regionali della Direzione Prevenzione prot. n.113448 del 07 marzo 2011, dell’Unità di Progetto Veterinaria n.252602 del 13 giugno 2013 e n.529644 del 4 dicembre 2013, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;

VISTA l’istanza intesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria denominata “Clinica Veterinaria Valerio Catullo” Partita IVA n. 01871700207 con sede legale ed operativa site in Peschiera del Garda (VR), Via Milano n. 9, presentata dalla dott.ssa Antonella Carteri, in qualità di titolare e legale rappresentante della struttura sanitaria in parola. Il direttore sanitario della succitata struttura è la dott.ssa Antonella Carteri, medico veterinario regolarmente iscritta all’Albo della Provincia di Verona dal 12/12/1985, al numero 410; l’istanza e la relativa documentazione a corredo è pervenuta dall’Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Distretto n. 4 – Valeggio sul Mincio (VR) con nota prot. n. 14764 del 28/01/2020 (prot. reg.le n. 42837 del 29/01/2020) e conservata agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

PRESO ATTO del parere favorevole in merito “al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e alla detenzione di scorte di farmaci veterinari” espresso, a seguito del sopralluogo effettuato presso la struttura sanitaria in questione, dall’Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Distretto n. 4 – Valeggio sul Mincio (VR); (prot. reg.le n. 42837 del 29/01/2020), agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria,

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Peschiera del Garda (VR) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

- marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01181119480110 dell’11/10/2019;

- marca da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01181119480109 dell’11/10/2019, le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria veterinaria denominata “Clinica Veterinaria Valerio Catullo” con sede legale ed operativa site in Peschiera del Garda (VR), Via Milano n. 9; il titolale, legale rappresentante e direttore sanitario della succitata struttura è la dott.ssa Antonella Carteri, medico veterinario regolarmente iscritta all’Albo della Provincia di Verona dal 12/12/1985, al numero 410;
  3. di dare atto che la presente autorizzazione sarà confermata ogni 5 anni, previa istanza del richiedente e verifica, con parere favorevole, del Servizio Veterinario di competenza della persistenza dei requisiti minimi, e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di reiterate e gravi infrazioni, per accertata inosservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia;
  4. di dare atto che l’imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
  • marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01181119480110 dell’11/10/2019;
  • marca da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01181119480109 dell’11/10/2019, le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
  1. di prevedere che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali della struttura veterinaria in argomento devono essere comunicate entro 30 giorni all’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio;
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Francesca Russo

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