Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 205 del 31 dicembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 63 del 24 dicembre 2020

Ditta La Valeggiana s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). D.Lgs. n. 152/2006 D.Lgs. n. 104/2017 L.R. 4/2016 L.R. 13/2018.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta La Valeggiana s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata “TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 31.07.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 345355 del 02.08.2019, con la quale la ditta La valeggiana s.r.l. (C.F. 00541120200), con sede in Mantova (MN) via Isabella d’Este n. 22, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “TURCHETTI 4”, ed esercita dalla ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l.., da denominarsi “TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR);

DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che con parere n. 113 del 08.04.2020, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria) e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A) anche in luogo della C.T.R.A.E.;

VISTO il decreto n. 494 del 25.05.2020 con il quale la Direzione Ambiente ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 113 del 08.04.2020 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “TURCHETTI 4” da denominarsi “TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;

CONSIDERATO che il decreto n. 494 del 25.05.2020 contiene le seguenti determinazioni:

  • il provvedimento di V.I.A. ha una validità temporale pari alla durata dell’autorizzazione mineraria. Decorsa l’efficacia temporale senza che il progetto sia realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
  • il provvedimento di V.I.A. deve essere trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e alla D.G.R. n. 568/2018;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 113 del 08.04.2020 aveva prescritto, tra l’altro, che:

  • prima del rilascio del titolo autorizzativo definitivo, la ditta deve perfezionare, con il Consorzio di Bonifica Veronese, l’accordo relativo alla disponibilità del tratto di canale irruguo situato all’interno dell’area di ampliamento;

DATO ATTO l’area di cava oggetto di ampliamento dista circa 12 Km dal S.I.C. individuato con il codice IT20B0012 e denominato “Complesso morenico di Castellaro Lagusello” e circa 12 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210008 e denominate “Fontanili di Povegliano” e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;

VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 11/20 in data 30.03.2020, con il quale la struttura competente in materia ha verificato l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

VISTA la nota prot. n. 238819 del 17.06.2020 con cui la Direzione Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 29.06.2020 alle ore 11.00 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), anche in modalità telematica, la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima e ha convocato l’Amministrazione comunale, l’Amministrazione provinciale, il Consorzio di Bonifica Veronese, Enel e-Distribuzione s.p.a., A.R.P.A.V. e la ditta proponente;

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 29.06.2020, con inizio dei lavori alle ore 11,05 e chiusura degli stessi alle ore 11,25, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le seguenti:

  • è stato registrato il parere favorevole, sia per gli aspetti di compatibilità ambientale sia per gli aspetti minerari, dell’Amministrazione regionale, dell’Amministrazione provinciale, dell’Amministrazione provinciale e del Consorzio di Bonifica Veronese all’autorizzazione all’ampliamento della cava, con le prescrizioni di cui al decreto n. 494 del 25.05.2020, con quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e dal P.R.A.C. approvato nonché con le ulteriori prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi, ed in particolare quelle relative:
  • al mantenimento della continuità idraulica del canale facente parte della rete irrigua strutturata consorziale denominato 6R2 e di tutti i canali privati, derivati dallo stesso, interessati dai lavori. Ogni intervento sulla rete irrigua strutturata potrà essere eseguito, previe le necessarie autorizzazioni, nel periodo compreso fra il 15 ottobre ed il successivo 30 marzo;
  • alla presentazione, prima della consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, data l’assenza in Conferenza di Sevizi di Enel e-Distrubuzione s.p.a., di documentazione attestante l’assenso da parte dell’Ente gestore della linea elettrica esistente all’interno dell’area della cava allo spostamento dell’elettrodotto medesimo;
  • alla viabilità di transito dei mezzi da e per l’area della cava, già applicate agli ampliamenti di cava siti in Comune di Valeggio sul Mincio recentemente autorizzati, che prevedevano, per il transito dei mezzi, la medesima viabilità, dal momento che il materiale estratto dall’area in ampliamento denominata “TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD” verrà trasportato, per essere lavorato, presso gli impianti di proprietà della ditta medesima posti all’interno della cava “CORTE MOLINARA” situata a circa 1 km a Sud in Comune di Valeggio sul Mincio, percorrendo quindi un tratto della S.P. n. 27;

CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato accertato che la ditta La Valeggiana s.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplica la propria validità fino al 24.05.2021;

PRESO ATTO che l’area dell’intervento non ricade né in vincolo paesaggistico né in vincolo idrogeologico;

DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento interessa una ulteriore superficie di scavo di circa 45.880 mq, comprensiva anche della superficie occupata dalle scarpate divisorie con l’attuale cava autorizzata e che verranno abbattute, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 540.000 mc.;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;

VISTO la legge regionale 31.12.2012 n. 54;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 e la L.R. 4/2016;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

  1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 113 del 08.04.2020 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria) e dell’autorizzazione mineraria (Allegato A), relativamente al progetto coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), di cui alla domanda in data 31.07.2019;
     
  2. di prendere atto del decreto n. 494 del 25.05.2020, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente ha rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD”, e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 113/2020 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
     
  3. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in data 29.06.2020 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (Allegato B);
  1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta La valeggiana s.r.l. - C.F. 00541120200, con sede in Mantova (MN) via Isabella d’Este n. 22, la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), di cui alla domanda in data 31.07.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 345355 del 02.08.2019, all’interno dell’area individuata con linea tratteggiata rossa nella Planimetria catastale (scala 1:2000) contenuta nella tavola elaborato n. 10 ”Inquadramento geografico, catastale e urbanistico” a scale varie, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
  • STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (elaborato n. 1);
  • RIASSUNTO NON TECNICO (elaborato n. 2);
  • APPROFONDIMENTI SUGLI IMPATTI COMPLESSIVI (elaborato n. 3);
  • RELAZIONE TECNICA E DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (elaborato n. 4);
  • RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA (elaborato n. 5);
  • STUDIO SUI LIVELLI DELLA FALDA FREATICA (elaborato n. 6);
  • PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO ai sensi dell’art. 8 della Legge Quadro n. 447/1995 (elaborato n. 7);
  • PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (elaborato n. 8);
  • DICHIARAZIONE E RELAZIONE DI NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017 (elaborato n. 9);
  • INQUADRAMNETO GEOGRAFICO, CATASTALE E URBANISTICO (scale varie) (elaborato n. 10);
  • INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO (scale varie) (elaborato n. 11);
  • PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE al 31.12.2018 (scala 1:1000) (elaborato n. 12);
  • PLANIMETRIA DEL MASSIMO SCAVO IN AMPLIAMENTO CAVA FORONI, CASTAGNA E TURCHETTI 4 (scala 1:1000) (elaborato n. 13);
  • PLANIMETRIA DEL MASSIMO SCAVO (scala 1:1000) (elaborato n. 14);
  • SEZIONI STATO ATTUALE E PROGETTO DI SCAVO (scala 1:1000) (elaborato n. 15);
  • PLANIMETRIA DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (scala 1:1000) (elaborato n. 16);
  • SEZIONI PROGETTO RICOMPOSIZONE AMBIENTALE (scala 1:1000) (elaborato n. 17);
  1. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione istruttoria tecnica n. 11/20 in data 30.03.2020 della struttura competente in materia;
     
  2. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) entro 10 anni dalla data del presente provvedimento, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata, fermo restando che decorsa l’efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato e fatta salva eventuale proroga concessa su istanza del proponente dall’autorità che ha emanato il provvedimento medesimo, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata;
     
  3. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cava pervenuto in Regione ed acquisito al prot. n. 545355 del 02.08.2018, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
     
  4. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 540.000 mc. E’ espressamente vietato l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
  1. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni prima della consegna del presente provvedimento e funzionali all’efficacia della presente autorizzazione:
  1. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 160.000,00 (centosessantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate;
  2. perfezionare con il Consorzio di Bonifica Veronese, l’accordo relativo alla disponibilità del tratto di canale irruguo situato all’interno dell’area di ampliamento;
  3. presentare documentazione attestante l’assenso dell’Ente gestore della linea elettrica esistente all’interno dell’area della cava, ENEL e-distribuzione allo spostamento dell’elettrodotto medesimo;
  4. presentare documentazione comprovante il possesso dei titoli di disponibilità dell’intera area di cava e delle eventuali aree pertinenziali, debitamente registrati all’Ufficio del registro e controfirmati da codesta ditta in originale nonché trascritti, aventi almeno la durata indicata al punto n. 6;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura mineraria:
  1. recintare entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, e comunque prima dell’inizio dei lavori di coltivazione, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l’area della cava come individuata linea tratteggiata rossa nella Planimetria catastale (scala 1:2000) contenuta nella tavola elaborato n. 10 ”Inquadramento geografico, catastale e urbanistico”;
  2. apporre, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell’area di cava un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
  3. porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell’accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
  • denominazione ed indirizzo completo della cava;
  • ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • tipologia del materiale estratto;
  • nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996;
  • nominativo del Direttore dei lavori;
  1. mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;
  2. porre in opera entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
  3. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all’interno dell’area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
  4. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
  5. mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell’elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell’impianto al fine di delimitare l’ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell’ attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
  6. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
  7. provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell’area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell’attività estrattiva;
  8. realizzare, prima dell’inizio dell’attività estrattiva, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
  9. mantenere in fase di scavo un’inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all’orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
  10. realizzare la sagomatura finale delle scarpate di cava con inclinazione non superiore a 25° rispetto all’orizzontale;
  11. realizzare sulle scarpate di cava, in fase di ricomposizione ambientale, macchie boscate composte da specie arboree arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, che dovranno coprire, complessivamente, una superficie non inferiore al 20% della superficie reale delle scarpate medesime;
  12. provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale argilloso, limoso sabbioso con permeabilità non superiore a 10-7 m/sec risultante dalla selezione e prima lavorazione di materiale di cava e di un successivo strato dello spessore di almeno 0,5 metri costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;
  13. utilizzare prioritariamente, per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
  • sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
  • terre da scavo provenienti dall’esterno della cava;
  • sottoprodotti provenienti dall’esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia) le cui analisi di caratterizzazione dovranno essere condotte, nel rispetto dei contenuti della D.G.R. n. 1987/2014, ogni 10.000 mc di materiale e prima dell’utilizzo dello stesso ricercando l’eventuale presenza di sostanze pericolose con particolare riferimento alla sostanza acrilammide,

a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006, ovvero ai valori di fondo, e per un quantitativo complessivo non superiore a 77.500 mc. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06, dal D.Lgs. n. 46/2019 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;

  1. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava;
  2. provvedere al mantenimento della continuità idraulica del canale facente parte della rete irrigua strutturata denominata “6R2” e di tutti i canali privati derivati dallo stesso e interessati dai lavori nonché eseguire gli interventi sulla rete irrigua strutturata solo previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, esclusivamente nel periodo compreso fra il 15 ottobre ed il successivo 30 marzo, trasmettendo al Consorzio di Bonifica Veronese, entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle soluzioni adottate;
  3. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all’interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l’Amministrazione Comunale. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
  4. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
  • rilievo dello stato di fatto della cava;
  • volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
  • volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall’esterno, accumulato e lavorato in cava;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura ambientale:
  1. umidificare opportunamente i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti ed i punti potenzialmente generatori di polveri della cava nonché mantenere in efficienza i macchinari ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti, comunicando a Comune, Regione ed A.R.P.A.V., entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto;
  2. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a evitare l’imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
  3. eseguire a proprie spese, una volta terminata la fase estrattiva, le opere strettamente necessarie ad assicurare il ripristino e/o la sistemazione del tratto di S.P. n. 27 effettivamente utilizzata dai mezzi di cava, ivi comprese eventuali opere di nuova asfaltatura del manto stradale, sulla base di accordi raggiunti con l’Amministrazione provinciale di Verona, tenendo conto della quantità di materiale estratto e dell’incidenza del traffico di mezzi di cava rispetto al traffico pesante complessivo circolante sulla Strada Provinciale n. 27;
  4. rispettare, relativamente alla circolazione dei mezzi in entrata/uscita dall’area di cava, quanto previsto dall’art. 45 comma 8 del D.P.R. n. 495/1992 ossia che “Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale: devono essere inoltre pavimentati per l’intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano”;
  5. prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione, l’utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB, che dovrà essere adeguato con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, comunicando a Regione e Comune di Valeggio sul Mincio, entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione e comunque ad ogni variazione eventualmente intervenuta, i dati identificativi dei mezzi utilizzati;
  6. provvedere alla regolare manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti;
  7. attuare opere e misure per il monitoraggio idrochimico ed idrodinamico delle acque di falda, realizzando almeno n. 3 piezometri, opportunamente collocati all’interno dell’area della cava, e secondo le seguenti specifiche:
  • effettuare il controllo idrochimico da ciascuno dei piezometri con cadenza semestrale per l’intera durata dell’attività estrattiva ricercando le concentrazioni relative ai primi 18 elementi (metalli), Idrocarburi totali e Acrimilamide riporatati in Tabella 2 Allegato 5 Parte IV del Titolo V del D.Lgs n. 152/2006. Qualora si dovessero riscontrare superamenti dei limiti di concentrazione l’attività di estrazione dovrà essere sospesa;
  • effettuare il controllo idrodinamico effettuando misurazioni freatimetriche con cadenza trimestrale, ed in ogni caso in corrispondenza dei massimi livelli di falda, per l’intera durata dei lavori di coltivazione. Qualora si dovessero riscontrare livelli di escursione della falda che riducono il franco tra superficie di falda e fondo cava a distanza inferiore a metri 2, l’attività di coltivazione dovrà essere sospesa;
  1. trasmettere la documentazione relativa alle modalità di realizzazione e posizionamento dei piezometri di cui alla lettera precedente nonché trasmettere costantemente i risultati rilevati e relativi al monitoraggio idrochimico ed idrodinamico delle acque di falda al Comune di Valeggio sul Mincio ed alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;
  2. conservare in cava, al fine di assorbire eventuali sversamenti accidentali, materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati, istruendo gli operatori per intervenire prontamente secondo le stabilite procedure di emergenza e trasmettendo a Regione, Comune e A.R.P.A.V., entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto;
  3. adoperarsi affinchè i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose siano omologati e rispettosi delle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente nonchè dotati di idonea vasca di contenimento, trasmettendo a Regione, Comune e A.R.P.A.V., entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto;
  4. produrre, entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, una verifica di impatto acustico ai sensi della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Il documento dovrà essere trasmesso alla Regione, alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio sul Mincio e ad A.R.P.A.V.. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare alla Regione, alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio, entro 60 giorni dall’accertamento, un piano di interventi per il rientro nei limiti;
  5. assumere, per le aree ricomposte, modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere e minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario, vietando le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici e trasmettendo alla Regione, entro trenta giorni dall’inizio dei lavori di ricomposizione ambientale, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto;
  1. di vincolare la ditta a tutti gli impegni assunti con la presentazione della domanda e della documentazione alla medesima allegata, non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
     
  2. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
     
  3. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazione o esigenze ambientali e di sicurezza;
     
  4. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
     
  5. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  1. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Valeggio sul Mincio, alla Provincia di Verona e all’Unità Organizzativa Forestale;
     
  2. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
     
  3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
     
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

63_Allegato_A_437302.pdf
63_Allegato_B_437302.pdf

Torna indietro