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Bur n. 205 del 31 dicembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 62 del 24 dicembre 2020

Ditta Veneto Cave s.r.l.. Autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "VANTINA SUD" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018, L.R. 15/2018 e D.G.R. n. 568/2018.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Veneto Cave s.r.l. a coltivare, anche ai sensi dell’art. 10 comma 5 delle N.T.A. del P.R.A.C., la cava di sabbia e ghiaia, denominata “VANTINA SUD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 05.03.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 93987 del 07.03.2019, con la quale la ditta Veneto Cave s.r.l. (C.F. 02178030207), con sede in Monzambano (MN) via Moscatello n. 45, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione, anche ai sensi dell’art. 10 comma 5 delle N.T.A. del P.R.A.C., della cava di sabbia e ghiaia denominata “VANTINA SUD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR);

DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che con parere n. 111 del 08.04.2020, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);

VISTO il decreto n. 406 del 27.04.2020 con il quale la Direzione Ambiente ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 111 del 08.04.2020 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale ed autorizzazione mineraria al progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “SFRIZZERA EST” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni / condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;

CONSIDERATO che il decreto n. 406 del 27.04.2020 contiene le seguenti determinazioni:

  • il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, si è espresso in luogo della C.T.R.A.E.;
  • il provvedimento di V.I.A. deve essere trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 568/2018;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 111 del 08.04.2020 aveva prescritto, tra l’altro, che:

  • la ditta deve perfezionare con il Consorzio di Bonifica Veronese, prima consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, l’accordo relativo alla disponibilità del tratto di canale irriguo situato all’interno dell’area di ampliamento;

DATO ATTO l’area di cava oggetto di ampliamento dista circa 9 Km dal S.I.C. individuato con il codice IT20B0012 e denominato “Complesso morenico di Castellaro Lagusello” e circa 11 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210008 e denominate “Fontanili di Povegliano” e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;

VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 117/2019 in data 17.05.2019, con il quale la struttura competente in materia ha verificato l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/CEE, ha impartito le seguenti prescrizioni:

- di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per tali specie segnalate: Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Lanius collurio;

- verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’ Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

VISTA la nota prot. n. 238830 del 17.06.2020 con cui la Direzione Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 29.06.2020 alle ore 10.00 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, anche in modalità telematica, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima e ha convocato l’Amministrazione comunale, l’Amministrazione provinciale, il Consorzio di Bonifica Veronese, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, A.R.P.A.V. e la ditta proponente;

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 29.06.2020, con inizio dei lavori alle ore 10,15 e chiusura degli stessi alle ore 10,35, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le seguenti:

  • è stata registrata la presenza presso la Sala C.T.R. di Palazzo Linetti Calle Priuli n. 99 Venezia (VE) della ditta proponente il progetto in esame, Veneto Cave s.r.l., rappresentata nell’occasione dal Ing. Michele Benetti. (con delega da parte della ditta) ed in via telematica dell’Amministrazione Provinciale di Verona rappresentata dal Dott. Giuseppe Campostrini, dell’Amministrazione comunale rappresentata dal geom. Lauro Sachetto e del Consorzio di Bonifica Veronese rappresentato dall’Ing. Andrea Ferrari, nonché l’assenza di A.R.P.A.V. la quale peraltro, con nota acquisita al prot. n. 246056 del 23.06.2020, ha confermato gli esiti delle valutazioni svolte ed il parere favorevole n. 111 del 08.04.2020 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., al quale l’Agenzia medesima ha partecipato attivamente, richiamando il rispetto delle condizioni ambientali in quella sede approvate e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza;
  • è stato illustrato il progetto di ampliamento della cava, nei suoi aspetti sostanziali;
  • è stata data lettura delle prescrizioni sia di carattere ambientale sia di carattere minerario, contenute nel decreto n. 406 del 27.04.2020 del Direttore della Direzione Ambiente., che ha recepito il parere n. 111 del 08.04.2020 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso favorevolmente al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria all’intervento;
  • è stata evidenziata in particolare la prescrizione contenuta del parere n. 111 del 08.04.2020 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. di cui al punto n. 5 riguardante il perfezionamento con il Consorzio di Bonifica Veronese, dell’accordo relativo alla disponibilità del tratto di canale irriguo situato all’interno dell’area di coltivazione da presentare prima consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
  • è stata edotta la ditta circa il subordine della consegna o notifica del provvedimento medesimo alla presentazione della documentazione indicata al punto n. 5 del citato parere n. 111 del 08.04.2020;
  • è stata evidenziata la circostanza per la quale, il materiale estratto dalla cava “VANTINA SUD” verrà in parte (oltre il 50%) trasportato, per essere lavorato, presso gli degli impianti di proprietà della ditta Me.Ma.P. s.r.l. in Sommacampagna (VR) posti all’interno della cava “PEZZETTE 2”, per i quali viene richiesto altresì il riconoscimento quale pertinenza mineraria della cava “VANTINA SUD” ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L.R. 13/2018, percorrendo quindi un tratto della S.P. n. 27 e che, conseguentemente, risultava opportuno implementare le prescrizioni impartite in sede di V.I.A. con le prescrizioni inerenti la viabilità di transito dei mezzi da e per l’area della cava già applicate agli ampliamenti di cava siti in Comune di Valeggio sul Mincio recentemente autorizzati, che prevedevano, per il transito dei mezzi, la medesima viabilità. E’ stata altresì auspicata, per l’ottemperanza di tale prescrizione, l’individuazione di un criterio unitario e concordato tra Amministrazione provinciale e ditte esercenti attività estrattive coinvolte nell’utilizzo, per il transito dei mezzi, della S.P. n. 27;
  • è stato concordato dai presenti e partecipanti alla Conferenza di Servizi di accogliere l’implementazione delle prescrizioni impartite in sede di V.i.A. con quelle inerenti la viabilità di transito dei mezzi da e per le cave, come già applicate in occasione dell’autorizzazione alla coltivazione di altre unità estrattive similari. Gli stessi hanno convenuto e convengono di non esprimersi in merito all’accoglimento della richiesta di riconoscimento degli impianti di proprietà della ditta Me.Ma.P. s.r.l. e posti all’interno della cava “PEZZETTE 2” in Sommacampagna (VR) quali pertinenza mineraria della cava “VANTINA SUD” ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L.R. 13/2018 anche in ragione dell’opportuno coinvolgimento dell’Amministrazione comunale di Sommacampagna, sul cui territorio grava parte del traffico veicolare da e per la cava oggetto di autorizzazione, precisando che la pertinenzialità dei citati impianti potrà essere riconosciuta, se del caso, in fase successiva e con idoneo provvedimento autonomo rispetto a quello autorizzativo.
  • è stato chiesto dal rappresentante del Consorzio di Bonifica Veronese, in fase di svolgimento della discussione, che oltre prescrizione inerente il perfezionamento dell’accordo relativo alla disponibilità del tratto di canale irriguo situato all’interno dell’area di coltivazione, venga aggiunta una prescrizione riguardante il mantenimento della capacità idrica nei confronti dei terreni di terzi;
  • è stato concordato dai presenti e partecipanti alla Conferenza di Servizi decisoria di accogliere la prescrizione aggiuntiva indicata dal rappresentante del Consorzio di Bonifica Veronese;
  • è stato specificato che, in merito alla prescrizione di cui al punto n. 7 del parere n. 111 del 08.04.2020 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., riguardante il subordine dell’inizio della coltivazione del lotto n. 3 di cava all’attestazione di avvenuta ricomposizione ambientale morfologica del lotto n. 1 di ricomposizone, l’attestazione di avvenuta ricomposizione del lotto dovrà essere di competenza del Direttore dei lavori di coltivazione alla quale seguirà una verifica a cura dell’Amministrazione comunale;
  • è stato registrato, come espresso dai rispettivi rappresentanti, il parere favorevole dell’Amministrazione regionale, dell’Amministrazione comunale, dell’Amministrazione provinciale e del Consorzio di Bonifica Veronese all’autorizzazione alla coltivazione della cava, con le prescrizioni di cui al di cui al parere n. 111 del 08.04.2020 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., con quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e nel P.R.A.C. approvato nonché con le ulteriori prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 29.06.2020;
  • è stato preso atto dell’assenza della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e di A.R.P.A.V., delle quali, ai sensi dell’ art. n. 14 ter comma 7 della L. n. 24/90, è stato inteso acquisito l'assenso senza condizioni;

DATO ATTO che nel corso dell’iter istruttorio non sono pervenute osservazioni e opposizioni;

CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 13.11.2020 è stata effettuata la richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 85 alla banca dati nazionale antimafia, acquisita dalla Prefettura di Mantova al prot. n. PR_MNUTG_Ingresso_0076041_20201113;

VISTA la comunicazione in data 23.11.2020 con la quale il Ministero dell’Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha attestato che a carico della ditta Veneto Cave s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, alla medesima data, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che l’area dell’intervento risulta sottoposta a vincolo paesaggistico per presenza di bosco su parte della superficie ma non a vincolo idrogeologico;

DATO ATTO che il progetto di coltivazione interessa una superficie di scavo di circa 33.370 mq, per un volume estraibile utile di sabbia e ghiaia pari a circa 300.000 mc.;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

  1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 111 del 08.04.2020 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria (Allegato A), relativamente al progetto coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “VANTINA SUD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), di cui alla domanda in data 05.03.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 93987 del 07.03.2019;
     
  2. di prendere atto del decreto n. 406 del 27.04.2020, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente ha rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “VANTINA SUD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 111/2020 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
  1. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in data 29.06.2020 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (Allegato B);
     
  2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Veneto Cave s.r.l. - C.F. 02178030207, con sede in Monzambano (MN) via Moscatello n. 45, la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “VANTINA SUD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), di cui alla domanda in data 05.03.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 93987 del 07.03.2019, all’interno dell’area individuata con linea tratteggiata rossa nella tavola elaborato n. 10 “Inquadramento geografico, catastale e urbanistico - Estratto planimetria catastale” a scala 1:2000, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
  • STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (elaborato n. 1);
  • S.I.A. RIASSUNTO NON TECNICO (elaborato n. 2);
  • S.I.A. APPROFONDIMENTO SUGLI IMPATTI COMPLESSIVI (elaborato n. 3);
  • RELAZIONE TECNICA E DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (elaborato n. 4);
  • RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA (elaborato n. 5);
  • STUDIO SUI LIVELLI DELLA FALDA FREATICA (elaborato n. 6);
  • PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (elaborato n. 7);
  • PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (elaborato n. 8);
  • DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DI V.INC.A. (elaborato n. 9);
  • INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, CATASTALE E URBANISTICO (scale varie) (elaborato n. 10);
  • INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO (scale varie) (elaborato n. 11);
  • PLANIMETRIA DELLOSTATO ATTUALE (scala 1:1000) (elaborato n. 12);
  • SEZIONI DELLOSTATO ATTUALE (scala 1:1000) (elaborato n. 13);
  • PLANIMETRIA DI SCAVO (scala 1:1000) (elaborato n. 14);
  • SEZIONI PROGETTO DI SCAVO (scala 1:1000) (elaborato n. 15);
  • PLANIMETRIA DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (scala 1:1000) (elaborato n. 16);
  • SEZIONI DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (scala 1:1000) (elaborato n. 17);
  • RELAZIONE PAESAGGISTICA (elaborato n. 18);
  1. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni successivamente riportate, la coltivazione della cava di cui al punto 4) sotto il profilo del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistente sull’area della cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all’art. 11comma 5 della L.R. 13/2018;
     
  2. di stabilire che, ai sensi del D.lgs. 42/2004, l’autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al punto precedente è efficace per 5 anni dalla data del presente provvedimento;
     
  3. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione istruttoria tecnica n. 117/2019 in data 17.05.2019 della struttura competente in materia;
     
  4. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione entro 6 anni dalla data del presente provvedimento e di concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 7 anni dalla data del presente provvedimento, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nelle temporalità assegnate;
     
  5. di approvare il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cava pervenuto in Regione ed acquisito al prot. n. 93987 del 07.03.2019, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
  1. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 300.000 mc. E’ espressamente vietato l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
  2. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni prima della consegna del presente provvedimento e funzionali all’efficacia della presente autorizzazione:
  1. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 100.000,00 (centomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate;
  2. presentare documentazione comprovante il possesso dei titoli di disponibilità dell’intera area di cava e delle eventuali aree pertinenziali, debitamente registrati all’Ufficio del registro e controfirmati da codesta ditta in originale, con validità almeno fino alla conclusione dei lavori di sistemazione ambientale come indicata al punto n. 6;
  3. perfezionare con il Consorzio di Bonifica Veronese, prima consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, l’accordo relativo alla disponibilità del tratto di canale irriguo situato all’interno dell’area di coltivazione;
  4. nomina del Direttore dei lavori di coltivazione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 13/2018;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura mineraria:
  1. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, e comunque prima dell’inizio dei lavori di coltivazione, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l’area della cava come individuata con linea tratteggiata rossa nella tavola elaborato n. 10 “Inquadramento geografico, catastale e urbanistico - Estratto planimetria catastale” a scala 1:2000;
  2. apporre, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell’area di cava un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
  3. porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell’accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
  • denominazione ed indirizzo completo della cava;
  • ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • tipologia del materiale estratto;
  • nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996;
  • nominativo del Direttore dei lavori;
  1. mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;
  2. porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
  3. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all’interno dell’area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
  4. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
  5. mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell’elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell’impianto al fine di delimitare l’ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori, emissioni di polveri ed altri effetti dell’ attività anche nei confronti dei recettori più prossimi all’area della cava, nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
  6. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
  7. provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell’area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell’attività estrattiva;
  8. realizzare, prima dell’inizio dell’attività estrattiva, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
  9. mantenere in fase di scavo un’inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all’orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
  10. subordinare l’inizio della coltivazione del lotto n. 3 alla verifica, da parte del Comune di Valeggio sul Mincio, dell’avvenuta ricomposizione ambientale morfologica del lotto n. 1 con esclusione delle aree pertinenziali, a seguito di attestazione da parte del Direttore dei lavori di coltivazione,
  11. realizzare la sagomatura finale delle scarpate di cava con inclinazione non superiore a 25° rispetto all’orizzontale e costituite da materiale in posto;
  12. realizzare sulle scarpate di cava, in fase di ricomposizione ambientale, macchie boscate composte da specie arboree arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, che dovranno coprire, complessivamente, una superficie non inferiore a 5.700 mq della superficie reale delle scarpate medesime;
  13. provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale argilloso, limoso sabbioso con permeabilità non superiore a 10-7 risultante dalla selezione e prima lavorazione di materiale di cava e di un successivo strato dello spessore di almeno 0,5 metri costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;
  14. utilizzare prioritariamente, per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
  • sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
  • sottoprodotti provenienti dall’esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia) a condizione che tutti detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un quantitativo complessivo non superiore a 34.600 mc. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;
  1. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava;
  2. concordare e stipulare con l’Amministrazione comunale, specifico disciplinare per regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava all’interno del territorio comunale, e trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
  3. garantire il mantenimento della capacità idrica nei confronti dei terreni di terzi;
  4. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
  • rilievo dello stato di fatto della cava;
  • volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
  • volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall’esterno, accumulato e lavorato in cava;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura ambientale:
  1. umidificare opportunamente i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti ed i punti potenzialmente generatori di polveri della cava nonché mantenere in efficienza i macchinari ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti, trasmettendo a Comune, Regione ed A.R.P.A.V., entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto;
  2. eseguire a proprie spese, una volta terminata la fase estrattiva, le opere strettamente necessarie ad assicurare il ripristino e/o la sistemazione del tratto di S.P. n. 27 effettivamente utilizzata dai mezzi di cava, ivi comprese eventuali opere di nuova asfaltatura del manto stradale, sulla base di accordi raggiunti con l’Amministrazione provinciale di Verona, tenendo conto della quantità di materiale estratto e dell’incidenza del traffico di mezzi di cava rispetto al traffico pesante complessivo circolante sulla Strada Provinciale n. 27;
  3. rispettare, relativamente alla circolazione dei mezzi in entrata/uscita dall’area di cava, quanto previsto dall’art. 45 comma 8 del D.P.R. n. 495/1992 ossia che “Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale: devono essere inoltre pavimentati per l’intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano”;
  4. prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione, l’utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB, che dovrà essere adeguato con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, comunicando a Regione e Comune di Valeggio sul Mincio, entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione e comunque ad ogni variazione eventualmente intervenuta, i dati identificativi dei mezzi utilizzati;
  5. conservare in cava, al fine di assorbire eventuali sversamenti accidentali, materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati, istruendo gli operatori per intervenire prontamente secondo le stabilite procedure di emergenza e trasmettendo a Regione, Comune e A.R.P.A.V., entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto;
  6. adoperarsi affinchè i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose siano omologati e rispettosi delle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente nonchè dotati di idonea vasca di contenimento, trasmettendo a Regione, Comune e A.R.P.A.V., entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto;
  7. condurre il riutilizzo agricolo dell’area di cava ricomposta secondo i protocolli dell’agricoltura biologica minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario, vietando le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici, adottando, quali requisiti ambientali, i limiti di riferimento del D.Lgs. 46/2019 ed impiegando, nella ricostituzione del suolo, terreno vegetale con caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile pubblicata sul sito di A.R.P.A.V.;
  8. trasmettere, entro trenta giorni dall’inizio dei lavori di ricomposizione ambientale, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto al punto precedente;
  9. produrre, entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, una verifica di impatto acustico ai sensi della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Il documento dovrà essere trasmesso alla Regione, alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio sul Mincio e ad A.R.P.A.V.. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare alla Regione, alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio, entro 60 giorni dall’accertamento, un piano di interventi per il rientro nei limiti;
  10. rispettate le prescrizioni impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 117/2019 in data 17.05.2019, ossia:
  • di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per tali specie segnalate: Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Lanius collurio;
  • verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’ Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  1. concordare con dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA, prima dell’inizio dell’attività di coltivazione di cava, i termini e le modalità per la presentazione della documentazione di cui alla precedente lettera j) seconda alinea;
  1. di vincolare la ditta a tutti gli impegni assunti con la presentazione della domanda e della documentazione alla medesima allegata, non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
     
  2. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
     
  3. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
     
  4. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L.R. 13/2018, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1 della L.R. 13/2018, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell’interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell’ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
     
  5. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
     
  6. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
     
  7. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Valeggio sul Mincio, alla Provincia di Verona e all’Unità Organizzativa Forestale;
     
  8. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
  1. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
     
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

62_Allegato_A_437301.pdf
62_Allegato_B_437301.pdf

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