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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 62 del 24 dicembre 2020
Ditta Veneto Cave s.r.l.. Autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "VANTINA SUD" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018, L.R. 15/2018 e D.G.R. n. 568/2018.
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Veneto Cave s.r.l. a coltivare, anche ai sensi dell’art. 10 comma 5 delle N.T.A. del P.R.A.C., la cava di sabbia e ghiaia, denominata “VANTINA SUD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 05.03.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 93987 del 07.03.2019, con la quale la ditta Veneto Cave s.r.l. (C.F. 02178030207), con sede in Monzambano (MN) via Moscatello n. 45, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione, anche ai sensi dell’art. 10 comma 5 delle N.T.A. del P.R.A.C., della cava di sabbia e ghiaia denominata “VANTINA SUD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR);
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 111 del 08.04.2020, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);
VISTO il decreto n. 406 del 27.04.2020 con il quale la Direzione Ambiente ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 111 del 08.04.2020 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale ed autorizzazione mineraria al progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “SFRIZZERA EST” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni / condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che il decreto n. 406 del 27.04.2020 contiene le seguenti determinazioni:
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 111 del 08.04.2020 aveva prescritto, tra l’altro, che:
DATO ATTO l’area di cava oggetto di ampliamento dista circa 9 Km dal S.I.C. individuato con il codice IT20B0012 e denominato “Complesso morenico di Castellaro Lagusello” e circa 11 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210008 e denominate “Fontanili di Povegliano” e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;
VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 117/2019 in data 17.05.2019, con il quale la struttura competente in materia ha verificato l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/CEE, ha impartito le seguenti prescrizioni:
- di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per tali specie segnalate: Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Lanius collurio;
- verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’ Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
VISTA la nota prot. n. 238830 del 17.06.2020 con cui la Direzione Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 29.06.2020 alle ore 10.00 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, anche in modalità telematica, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima e ha convocato l’Amministrazione comunale, l’Amministrazione provinciale, il Consorzio di Bonifica Veronese, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, A.R.P.A.V. e la ditta proponente;
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 29.06.2020, con inizio dei lavori alle ore 10,15 e chiusura degli stessi alle ore 10,35, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le seguenti:
DATO ATTO che nel corso dell’iter istruttorio non sono pervenute osservazioni e opposizioni;
CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 13.11.2020 è stata effettuata la richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 85 alla banca dati nazionale antimafia, acquisita dalla Prefettura di Mantova al prot. n. PR_MNUTG_Ingresso_0076041_20201113;
VISTA la comunicazione in data 23.11.2020 con la quale il Ministero dell’Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha attestato che a carico della ditta Veneto Cave s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, alla medesima data, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011;
PRESO ATTO che l’area dell’intervento risulta sottoposta a vincolo paesaggistico per presenza di bosco su parte della superficie ma non a vincolo idrogeologico;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione interessa una superficie di scavo di circa 33.370 mq, per un volume estraibile utile di sabbia e ghiaia pari a circa 300.000 mc.;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che “Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
Nicola Dell'Acqua
(seguono allegati)
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