Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 206 del 31 dicembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1074 del 21 dicembre 2020

Ditta ECO.RA.V S.p.A. con sede legale in Z.I. Villanova 18 Longarone (BL) e ubicazione installazione in Z. I. Villanova 17/C, in Comune di Longarone. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 56 del 31.07.2012 e s.m.i.. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di comunicazioni di modifiche non sostanziali.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta ECO.RA.V S.p.A. Sito 17/C, aggiornandola a seguito di alcune modifiche non sostanziali all'installazione, comunicate ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, riguardanti l'inserimento di rifiuti in talune operazioni, l'incremento di potenzialità della Linea di recupero solventi, il layout dell'installazione.

Il Direttore

(1) VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 56 del 31.07.2012, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività di cui al punto 5.1 (oggi Punti 5.1, 5.3 e 5.5) dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006, nell’installazione in oggetto;

(2) VISTO il DDDA n. 75 del 10.09.2014, con il quale è stata modificata l’AIA di cui alla premessa precedente, nel merito di alcune prescrizioni gestionali;

(3) VISTO il DDDA n. 11 del 26.07.2016, con il quale è stata ulteriormente modificata l’AIA, nel merito di alcune prescrizioni gestionali;

(4) VISTO il DDATST n. 66 del 01.08.2017, con il quale sono state approvate alcune modifiche del PMC Rev. 02 del 11.07.2017;

(5) VISTO il DDATST n. 26 del 16.04.2018, con il quale è stata ulteriormente modificata l’AIA, escludendo dal regime dei rifiuti gli imballaggi che hanno contenuto rifiuti, provenienti anche dal Sito 18, purché essi siano puliti, strutturalmente integri e conformi ai requisiti tecnici degli imballaggi, anche destinati al trasporto dei rifiuti;

(6) VISTO il DDATST n. 88 del 13.11.2018 che ha modificato l’AIA rilasciata a seguito dell’emanazione, con DGRV n. 119/2018, degli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

(7) VISTO il DDATST n. 116 del 31.12.2018 con il quale è stato prorogato l’adeguamento alle disposizioni di cui alla DGRV n. 119/2018 “Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti” nell’installazione denominata “SITO 17/C”;

(8) VISTA la nota n. 71/2018 del 04.12.2018 (prot. reg. n. 499650 del 07.12.2018), successivamente integrata con nota n. 09/2019 del 22.01.2019 (prot. reg. n. 30312 del 24.01.2019), con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, le modifiche apportate al parco serbatoi, come previsto dal progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, trasmettendo la planimetria aggiornata;

(9) VISTA la nota regionale prot. n. 10402 del 11.01.2019, con la quale la Direzione Ambiente ha dato riscontro alla nota n. 71/2018 della Ditta, convenendo sulla non sostanzialità della modifica e contestualmente chiedendo agli Enti di esprimere eventuali osservazioni;

(10) VISTA la nota prot. n. 9091/U del 28.01.2019 (prot. reg. n. 45253 del 01.02.2019), con la quale ARPAV, in riscontro alla nota regionale n. 10402 del 11.01.2019, ha espresso nulla osta alle modifiche comunicate dalla Ditta, ribadendo alcune precisazioni in merito alle caratteristiche dei nuovi bacini di contenimento;

(11) VISTA la nota prot. n. 2938/ECO del 30.01.2019 (prot. reg. n. 46126 del 04.02.2019), con la quale la Provincia di Belluno, in risposta alla nota regionale n. 10402 del 11.01.2019, ha espresso nulla osta alle modifiche comunicate dalla Ditta con la nota prot. n. 71/2018;

(12) VISTO il DDATST n. 37 del 02.04.2019 con il quale è stata sospesa cautelativamente l’AIA a seguito di scoppio verificatosi in data 12.03.2019 fino all’attestazione del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’impianto;

(13) VISTO il DDDA n. 59 del 10.04.2019 con il quale è stata autorizzata la ripresa dell’attività di cui all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 56 del 31.07.2012, già sospesa a seguito del fenomeno di scoppio verificatosi in data 12.03.2019;

(14) VISTA la nota n. 24/2019 del 19.03.2019 (prot. reg. n. 112133 del 20.03.2019), con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, la modifica non sostanziale consistente nella sostituzione del distillatore DS–51 della Linea 1, dedicata alla distillazione–essicamento di rifiuti contenenti solventi, autorizzata al punto 5.2 del DSRA n. 56/2012 (operazione R2), con un distillatore MABO;

(15) VISTA la nota prot. n. 135227 del 04.04.2019, con la quale la Direzione Ambiente ha dato riscontro alla nota n. 24/2019, convenendo sulla non sostanzialità della modifica comunicata e contestualmente richiedendo agli Enti di esprimere eventuali osservazioni;

(16) VISTA la nota prot. n. 14348/ECO del 9.05.2019 (prot. reg. n. 185739 del 13.05.2019), con cui la Provincia di Belluno, in riferimento alla comunicazione della Ditta di cui alla nota n. 24/2019, ha comunicato il nulla osta alla modifica proposta ed espresso alcune osservazioni/prescrizioni in merito;

(17) VISTA la nota prot. n. 2019 – 0041196/U del 19.04.2019 (prot. reg. n. 165070 del 26.04.2019), con la quale ARPAV concorda sulla non sostanzialità della modifica comunicata dalla Ditta con la sopra richiamata nota n. 24/2019 e puntualizza gli aspetti concernenti la successiva installazione della colonna di rettifica;

(18) VISTE le note prot. n. 85/2019 (prot. reg. n. 524182 del 04.12.2019) e n. 96/2019 (prot. reg. n. 517798 del 02.12.2019), con le quali la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, le modifiche riguardanti l’inserimento di alcuni codici CER, già gestiti presso l’installazione, nella linea di sconfezionamento /riconfezionamento e nelle linee di accorpamento e miscelazione;

(19) VISTA la nota regionale prot. n. 546243 del 18.12.2019, con la quale la Direzione Ambiente ha dato riscontro alle note n. 85/2019 e n. 96/2019, comunicando la possibilità di porre in essere le modifiche comunicate, decorsi i termini ivi indicati per l’espressione di eventuali motivi ostativi da parte degli Enti, che non sono pervenuti;

(20) RICHIAMATO il punto 5.3.1 dell’AIA n. 56/2012 come successivamente sostituito con DDDA n. 11/2016, ove si precisa che l’operazione di cui trattasi si configura come accorpamento (R12, D14) di rifiuti con medesimo CER e, qualora il rifiuto sia pericoloso, stesse HP, anche mediante sconfezionamento/riconfezionamento;

(21) VISTA la nota n. 18/2020 del 16.04.2020 (prot. reg. n. 161158 del 20.04.2020), con la quale la Ditta ha comunicato, quale modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, la volontà di introdurre 2 CER, già autorizzati per altre operazioni, nelle attività di accorpamento e miscelazione che si svolgono nella Linea 5;

(22) VISTA la nota prot. n. 164204 del 22.04.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha dato riscontro alla nota n. 18/2020 del 16.04.2020, comunicando la possibilità di porre in essere le modifiche comunicate decorsi i termini ivi indicati per l’espressione di eventuali motivi ostativi da parte degli Enti, che non sono pervenuti;

(23) VISTA la nota n. 27/2020 del 12.05.2020 (prot. reg. n. 195798 del 18.05.2020), con la quale la Ditta ha comunicato, quale modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, la volontà di integrare nella Linea 1 di trattamento fisico-chimico (R2), un nuovo rifiuto, già autorizzato per altre operazioni presso l’installazione;

(24) VISTA la nota prot. n. 205724 del 25.05.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha dato riscontro alla nota n. 27/2020 del 12.05.2020, comunicando la possibilità di porre in essere le modifiche comunicate decorsi i termini ivi indicati per l’espressione di eventuali motivi ostativi da parte degli Enti, che non sono pervenuti;

(25) VISTA la nota n. 44/2020 del 06.08.2020, di integrazione e parziale rettifica della nota n. 40/2020 del 11.06. 2020 (prot. reg. n. 230335 del 11.06.2020), con la quale la Ditta ha comunicato, quale modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, l’intenzione di incrementare il quantitativo giornaliero e annuale di rifiuti da recuperare nella Linea 1, relativa alla distillazione-essiccamento di rifiuti contenenti solventi (operazione R2) a seguito della sostituzione del distillatore avvenuta nel 2019;

(26) VISTA la nota prot. n. 315284 del 07.08.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha dato riscontro alla nota sopra citata nota n. 44/2020, ritenendo che la modifica potesse essere ritenuta non sostanziale e contestualmente richiedendo l’eventuale parere degli Enti competenti;

(27) VISTA la nota prot. n. 2020–73568/U del 27.08.2020 (prot. reg. n. 335629 del 27.08.2020), con la quale ARPAV richiede alcune integrazioni/chiarimenti in ordine all’aumento della potenzialità comunicata con la nota di cui alla premessa (25);

(28) VISTA la nota n. 49/2020 del 07.09.2020 (prot. reg. n. 349100 del 07.09.2020), con cui la Ditta ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti espressa da ARPAV;

(29) VISTE le note regionali prot. n. 426490 del 07.10.2020 e n. 430784 del 09.10.2020, con le quali la Direzione Ambiente ha confermato la non sostanzialità dell’incremento di potenzialità della linea di recupero R2 (Linea 1) e fissato la potenzialità giornaliera massima dei distillatori (MABO+DS-56) a 53,1 t/giorno (come somma di 43,2 + 9,9 t/giorno), contestualmente precisando alcuni aspetti concernenti la modifica di cui trattasi;

(30) VISTA la nota prot. n. U.0025725 del 15.10.2020 (prot. reg. n. 440391 del 16.10.2020) con cui la Provincia di Belluno, in riferimento alle note prot. n. 426490 del 07.10.2020 n. 430784 del 09.10.2020, comunica il proprio nulla osta alla messa in atto delle modifiche dell’impianto, nel rispetto delle condizioni richiamate nelle note regionali;

(31) VISTA la nota prot. n. 2020–88968/U del 13.10.2020 (prot. reg. n. 435060 del 13/10/2020), con la quale ARPAV prende atto di quanto comunicato dalla Regione con le note di cui alla premessa (29) evidenziando l’assenza di motivi ostativi alla messa in atto della modifica proposta dalla Ditta alle condizioni espresse nelle note regionali;

(32) VISTA la nota prot. n. 59/2020 (prot. reg. n. 452290 del 23.10.2020), con la quale la Ditta trasmette la quietanza di versamento degli oneri istruttori, il cui accertamento è in corso da parte degli uffici competenti;

(33) VISTA la nota prot. n. 83/2020 (prot. reg. n. 536955 del 17.12.2020), con la quale la Ditta, a seguito della conclusione delle modifiche comunicate con propria nota n. 71/2018, ha trasmesso gli Allegati B e C del decreto n. 56/2011 aggiornati in modo definitivo;

(34) RITENUTO per tutto quanto sopra argomentato, di aggiornare l’AIA rilasciata alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., con sede legale in Z.I. Villanova, 18, Longarone (BL), e ubicazione dell’installazione in Z.I. Villanova, 17/C, Longarone (BL), con DSRAT n. 56/2012 e s.m.i. a seguito delle modifiche non sostanziali apportate all’installazione

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare il punto n. 7.3 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., con sede legale in Z.I. Villanova, 18, Longarone (BL), e ubicazione dell’installazione in Z.I. Villanova, 17/C, Longarone (BL), con DSRAT n. 56/2012 e s.m.i. come di seguito:

7.3 Nell’attività della linea 1 (R2, R12), di cui al precedente punto 5.2, il quantitativo massimo giornaliero (dalle ore 00 alle ore 24) di rifiuti in ingresso in condizioni massime (365 gg 24 h) è di 53,1 t/gg per gli essiccatori, 53,1 t/gg per i distillatori, 96 t/g per l’operazione di lavaggio essiccamento (alternativa all’essiccamento) se imballaggi metallici e 48 t/g per l’operazione di lavaggio essiccamento se imballaggi plastici. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili pericolosi e non pericolosi nell’attività della linea 1 (R2, R12), è di 12.227,5 t/anno, singolarmente o in miscela, comprensiva dei rifiuti utilizzati come additivi (al massimo 30% della carica), considerando l’attività lavorativa in 225 gg anno, 5 giorni la settimana e turni di 8 ore.

3. di sostituire l’Allegato A dell’AIA n. 56/2012, già modificato con DDDA n. 75/2014 e da ultimo con DDDA n. 11/2016, con l’Allegato A al presente provvedimento;

4. di sostituire gli Allegati B, già modificato con DDDA n. 26/2018, e C dell’AIA n. 56/2012, con gli Allegato B e C al presente provvedimento;

5. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSRAT n. 56/2012 e s.m.i. non in contrasto con il presente provvedimento;

6. di richiedere alla Ditta la verifica della eventuale necessità di aggiornamento del PMC approvato Rev. 02 del 11.07.2017;

7. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., alla Provincia di Belluno, al Comune di Longarone, ad ARPAV DAP-BL e Direzione Generale;

8. di far salvi gli eventuali diritti di terzi;

9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Loris Tomiato

(seguono allegati)

1074_Allegato_A_DDR_1074_21-12-2020_437064.pdf
1074_Allegato_B_DDR_1074_21-12-2020_437064.pdf
1074_Allegato_C_DDR_1074_21-12-2020_437064.pdf

Torna indietro