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Bur n. 2 del 05 gennaio 2021


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 56 del 20 ottobre 2020

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e categoria 3 della ditta FRI-EL RHODIGIUM SOCIETA' AGRICOLA - S.R.L. con sede legale sita in Piazza del Grano n. 3 Bolzano (BZ) ed operativa sita in Via Martiri della Resistenza s.n.c. Costa di Rovigo (RO).

Note per la trasparenza

Trattasi del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria rilasciato, ai sensi della L.R. n.22 del 16 agosto 2002 e della D.G.R. n.2332 del 9 agosto 2005, alla struttura sanitaria denominata “Clinica Veterinaria Viale Fusinato” sita in Vicenza (VI); detta autorizzazione è stata rilasciata con D.D.R. n. 102 dell’01/10/2015.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
istanza di rinnovo e relativi allegati (prot. reg.le n. 410203 del 25/09/2020);

parere favorevole rilasciato dall’Azienda Ulss n. 8 “Berica” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Sede di Vicenza (VI) con nota prot. n. 90837 del 29/09/2020 (prot. reg.le n. 413833 del 29/09/2020).

Il Direttore

VISTO l’art. 193 del T.U.LL.SS. – R.D. 27.07.1934 n. 1265;

VISTO il Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 recante “Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO il relativo Manuale delle Procedure adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.2501 di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 in materia di “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

VISTA la D.G.R. n.2332 del 09 agosto 2005 “L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private”;

VISTA la D.G.R. n.1667 del 18 ottobre 2011 “L.R. n.22/2002 autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali – nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio”;

VISTE le note regionali della Direzione Prevenzione prot. n.113448 del 07 marzo 2011, dell’Unità di Progetto Veterinaria n.252602 del 13 giugno 2013 e n.529644 del 4 dicembre 2013, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 102 dell’01/10/2015 con cui è stata autorizzata all’esercizio dell’attività la struttura sanitaria veterinaria denominata “Clinica Veterinaria Viale Fusinato” Partita IVA n. 03655540247 con sede operativa sita in Vicenza (VI), in Viale A. Fusinato n. 32, il cui titolare, legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Paolo Pagello, medico veterinario iscritto all’albo professionale della Provincia di Vicenza dal 29/01/1979 al n. 200;

VISTA l’istanza intesa ad ottenere il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria denominata “Clinica Veterinaria Viale Fusinato” Partita IVA n. 03655540247 con sede operativa sita in Vicenza (VI), in Viale A. Fusinato n. 32, presentata dal dott. Paolo Pagello, in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta in parola. Detta istanza è pervenuta all’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria in data 25/09/2020 (prot. reg.le n. 410203). Il direttore sanitario della succitata struttura è il dott. Paolo Pagello, medico veterinario iscritto all’albo professionale della Provincia di Vicenza dal 29/01/1979 al n. 200;

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria rilasciato con nota prot. n. 90837 del 29/09/2020 (prot. reg.le n. 413833 del 29/09/2020) dall’Azienda ULSS n. 8 “Berica” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Sede di Vicenza (VI), agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Vicenza (VI) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

  • marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01180566604285 del 22/09/2020;
  • marca da € 16,00 per il provvedimento di autorizzazione: numero seriale 01180566604274 del 22/09/2020, le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di rinnovare, per i motivi indicati in premessa, l’autorizzazione, già rilasciata con decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 102 dell’01/10/2015, all’esercizio dell’attività alla struttura sanitaria veterinaria denominata “Clinica Veterinaria Viale Fusinato” Partita IVA n. 03655540247 con sede operativa sita in Vicenza (VI), in Viale A. Fusinato n. 32, il cui titolare, legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Paolo Pagello, medico veterinario iscritto all’albo professionale della Provincia di Vicenza dal 29/01/1979 al n. 200
  2. di dare atto che la presente autorizzazione sarà confermata ogni 5 anni, previa istanza del richiedente e verifica, con parere favorevole, del Servizio Veterinario di competenza della persistenza dei requisiti minimi, e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di reiterate e gravi infrazioni, per accertata inosservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia;
  3. di dare atto che l’imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
  • marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01180566604285 del 22/09/2020;
  • marca da € 16,00 per il provvedimento di autorizzazione: numero seriale 01180566604274 del 22/09/2020, le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
  1. di prevedere che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali della struttura veterinaria in argomento devono essere comunicate entro 30 giorni all’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio;
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Francesca Russo

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