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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 59 del 15 dicembre 2020
Ditta Acque del Chiampo S.p.A. Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9. Comune di localizzazione: Arzignano (VI). Comuni interessati: Montorso Vicentino (VI), Montecchio Maggiore (VI). Rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018), relativamente al "Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale - Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9".
Con il presente provvedimento si rilascia il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al “Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale - Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9”, presentato dalla Ditta Acque del Chiampo S.p.A.
Il Direttore
Provvedimenti amministrativi di riferimento
PREMESSO che il progetto della discarica di titolarità della Ditta Acque del Chiampo S.p.A, ubicata in comune di Arzignano (VI) denominata “sito n. 9”, è stato approvato dalla Regione Veneto con DGRV n. 723 del 01/04/1994 e, a seguito di collaudo funzionale datato 23/09/2002, è stata rilasciata dalla Provincia di Vicenza, con decreto n. 270 del 27/01/2003, l’Autorizzazione all’esercizio.
CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 13/01/2003, n. 36, la Regione Veneto, con DGRV n. 2530 del 6/08/2004, ha approvato il piano di adeguamento della discarica.
RICHIAMATO decreto n. 176 del 30/12/2008, successivamente modificato dal decreto n. 37 del 24/06/2009, con cui il Segretario regionale per l’Ambiente e il Territorio della Regione del Veneto ha rilasciato alla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva” e riclassificato la discarica per rifiuti non pericolosi nella sottocategoria “discariche per rifiuti organici pretrattati”.
RICHIAMATO il decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 73 del 20/10/2009 con cui è stata confermata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con i precedenti decreti n. 176 del 30.12.2008 e n. 37 del 24.06.2009, per la gestione della discarica per rifiuti organici pretrattati denominata sito n. 9, ubicata ad Arzignano (VI) in via Ottava Strada.
RICHIAMATI i successivi decreti regionali n. 49 del 29/07/2010, n. 19 del 31/03/2011, n. 31 del 10/05/2013, n. 9 del 12/03/2015, n. 73 del 16/11/2015, n. 15 del 6/02/2019 e n. 435 del 11/10/2019, con i quali sono state apportate alcune modifiche e integrazioni all’autorizzazione di cui sopra.
Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006
VISTA l’istanza acquisita al protocollo regionale con nn. 379363, in data 2/09/2019 con la quale il proponente Acque del Chiampo S.p.A. (C.F./P. IVA 02728750247), con sede legale in Via Ferraretta 20 ad Arzignano (VI), ha richiesto, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l’attivazione del procedimento finalizzato all’acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente al “Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale - Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9”.
PRESO ATTO che, in allegato all’istanza per il rilascio del PAUR, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:
VISTA la nota prot. n. 388667 del 09/09/2019, con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ai sensi del comma 2 del succitato art. 27-bis ed alla richiesta di verifica documentale, di cui al comma 3, dello stesso articolo agli Enti ed alle Amministrazioni interessati.
VISTA la nota prot. n. 461090 del 25/10/2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, preso atto che in riscontro alla nota di richiesta di verifica documentale non sono state formulate richieste di integrazioni ritenute necessarie al fine del rilascio degli atti richiesti, ha ritenuto conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico di cui all’art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell’avvio del procedimento.
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 25/09/2019, presso la sede di Acque del Chiampo S.p.A. sita in via Ferraretta 20 in Comune di Arzignano.
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale.
CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del 29/01/2020 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha disposto di richiedere al proponente le necessarie integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria.
CONSIDERATO che i competenti Uffici della Direzione Ambiente hanno trasmesso al proponente la succitata richiesta di integrazione in data 6/02/2020 con prot. n. 58890 e che il proponente ha presentato la documentazione richiesta in data 6/03/2020, assunta ai prott. nn. 126364, 126368 e 126293 in data 19/03/2020.
DATO ATTO che con nota prot. n. 180662 del 06.05.2020 gli uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno comunicato agli enti ed alle amministrazioni coinvolti nel procedimento l’avvenuta pubblicazione delle integrazioni pervenute al fine di acquisire eventuali ulteriori osservazioni o pareri entro il 12.06.2020.
CONSIDERATO che in data 17/06/2020 con nota prot. n. 237339 il Direttore regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha convocato in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal Proponente.
CONSIDERATO che in data 29/07/2020 si è riunito il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale ha espresso – relativamente al progetto in parola – parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali.
VISTO che con nota prot. n. 334035 del 26.08.2020 la Conferenza di Servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 già convocata per il giorno 16.09.2020, è stata spostata al giorno 15.09.2020.
CONSIDERATO che in data 15/09/2020 si è svolta la Conferenza di Servizi, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti i soggetti convocati ad esclusione del Consorzio di Bacino Alta Pianura Veneta, che ha tuttavia trasmesso la propria comunicazione di “presa d’atto” del progetto in esame confermando l’autorizzazione idraulica allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e l’invarianza idraulica del progetto, ed i Comuni interessati di Montorso Vicentino e di Montecchio Maggiore.
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in modalità integralmente telematica in ragione delle determinazioni governative sulla gestione dell’emergenza da COVID-19, si è determinata favorevolmente relativamente all’approvazione del progetto di cui trattasi, al rilascio della compatibilità ambientale, nonché al rilascio degli altri titoli abilitativi richiesti dal proponente che, nel caso specifico, si sostanziano nella sola Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2006, come da relativo verbale trasmesso con la nota n. 443025 del 19/10/2020.
DATO ATTO che la determinazione favorevole al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale è stato subordinato al perfezionamento della documentazione, trasmessa dalla ditta con nota n. 21311 del 15/10/2020, assunta al prot. Reg.le n. 440718 in data 16/10/2020;
VISTO il decreto n. 920 del 4/11/2020 , Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all’istanza denominata “Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale - Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9”, presentata da Acque del Chiampo S.p.A. (C.F./P. IVA 02728750247), con sede legale in Via Ferraretta 20 ad Arzignano (VI), subordinatamente al rispetto delle medesime condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 125 del 29/07/2020 (Allegato A al medesimo decreto);
VISTO il decreto n. 1030 del 27/11/2020, Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato alla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. (C.F./P. IVA 02728750247), con sede legale in Via Ferraretta 20 ad Arzignano (VI) l’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito della modifica sostanziale di cui al “Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale - Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9”, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell’Allegato A al medesimo decreto.
CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 9/11/2020 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia per la ditta in oggetto, acquisita dalla Prefettura di Vicenza al prot. n. PR_VIUTG_Ingresso_0099238_20201109, che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e che pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva.
DATO ATTO che l’Art. 3, comma 3 della L.R. n. 45/2019 ha disposto la modifica al comma 2, lettera d), dell’articolo 15 delle Norme di Piano, Allegato A) al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015, consentendo la deroga al divieto di approvazione di nuove volumetrie di discarica anche alle discariche di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo e/o derivante dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate.
DATO ATTO che l’Art. 3, comma 4 della stessa L.R. n. 45/2019 ha inoltre previsto che le disposizioni di cui al comma 3 sopra richiamato sono applicabili prioritariamente “… ai rifiuti prodottisi a seguito di emergenze derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali che interessano il territorio regionale”.
CONSIDERATO che nella seduta di Comitato VIA del 03/06/2020 il Comitato regionale VIA, ha approvato le “Linee guida per applicazione art.15 c.2 lett d) alle procedure di VIA”, le quali prevedono che “in caso di approvazione di nuove volumetrie di discariche ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. D) del Piano, dovrà essere garantita ogni anno da parte del Gestore una riserva di volume utile pari al 20%, calcolato sul volume residuo rilevato e certificato dall’osservatorio regionale sui rifiuti di ARPAV, da destinarsi allo smaltimento dei rifiuti eventualmente prodottisi a seguito di emergenze derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali che interessano il territorio regionale”, specificando in ogni caso che. “sulla base delle specifiche e contingenti esigenze, l’ordinanza emergenziale adottata dall’Autorità competente potrà prevedere una riserva anche maggiore del 20% del volume riferito all’anno in cui si dovesse verificare il singolo evento calamitoso”.
CONSIDERATO che le previsioni di cui all’Art. 3, comma 4, della L.R. n. 45/2019 in relazione ai criteri per l’individuazione dei volumi di discarica da riservare ai rifiuti prodottisi a seguito di emergenze derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali che interessano il territorio regionale, risultano cogenti e che, pertanto, l’adeguamento del presente provvedimento alle stesse non altera le conclusioni della Conferenza di Servizi del 15/09/2020.
RITENUTO per effetto di quanto sopra, alla luce delle pertinenti Linee Guida approvate dal Comitato regionale VIA, di dover prescrivere che “deve essere garantita ogni anno da parte del Gestore una riserva di volume utile pari al 20%, calcolato sul volume residuo rilevato e certificato dall’osservatorio regionale sui rifiuti di ARPAV, da destinare allo smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito di emergenze derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali che interessano il territorio regionale”.
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:
VISTE le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.
VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
VISTI il D.Lgs. n.152/2006 e il D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;
VISTE la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;
VISTA la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTA la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGRV n. 21 dell’11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA.
decreta
Nicola Dell'Acqua
(seguono allegati)
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