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Bur n. 196 del 18 dicembre 2020


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 136 del 18 novembre 2020

Assegnazione ai Centri di Servizi accreditati e contrattualizzati con le aziende ULSS di un contributo straordinario, esclusivo per il corrente esercizio, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti e in atto in ragione dell'emergenza sanitaria per COVID-19, ai sensi della DGR n. 1524 del 10.11.2020. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, ai sensi della DGR n. 1524/2020, si assegna ai Centri di Servizi accreditati e contrattualizzati con le aziende ULSS un contributo straordinario, esclusivo per il corrente esercizio, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti e in atto, in ragione dell’emergenza sanitaria per COVID-19, e si assumono i relativi impegni di spesa e si dispone la liquidazione.

Il Direttore

PRESO ATTO della dichiarazione di stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, avvenuta con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 da cui ha preso avvio un susseguo di provvedimenti nazionali e regionali attraverso i quali sono state introdotte misure urgenti volte, da un lato, al contenimento della diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e, dall’altro, alla definizione di linee di indirizzo funzionali a consentire il mantenimento dei servizi essenziali pei i cittadini in condizioni di sicurezza;

che le suddette misure e raccomandazioni hanno comportato, per il settore dell’assistenza sociosanitaria residenziale alle persone non autosufficienti, una modifica degli usuali processi relativi alle attività svolte, in funzione dell’attuazione di misure idonee a prevenire e contenere i rischi di contagio per gli ospiti e gli operatori. In particolare, in considerazione della fisiologica fragilità e del connesso maggior rischio di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2 e di sviluppare più gravi complicanze correlate che contraddistingue gli anziani non autosufficienti assistiti nei Centri di Servizi, questi ultimi venivano chiamati ad adottare misure specifiche nell’accoglimento di nuovi utenti e nella gestione degli ospiti sintomatici o con contatti stretti o asintomatici senza anamnesi di contatti stretti; ad effettuare una “valutazione del rischio” e la conseguente definizione di un “Piano di Sanità Pubblica” specifico per queste strutture con riguardo, tra l’altro, alle misure di isolamento degli ospiti, di gestione dei DPI, di gestione degli operatori, delle visite di familiari e altri congiunti e delle attività di screening;

che tale situazione emergenziale e l’insieme delle misure richiamate ha avuto indubbi riflessi sui costi dei Centri di Servizi i quali hanno dovuto adeguare le procedure alle nuove esigenze, provvedendo ad una maggiore e più approfondita sanificazione dei locali, all’adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e per il personale assistenziale e, in alcuni casi, all’adeguamento strutturale dei locali;

VISTA la DGR n. 1149 dell’11 Agosto 2020 con la quale è stato ridefinito il limite di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, a seguito dell’approvazione del Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019 ed è stata approvata l’iscrizione nel bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese mediante l’utilizzo della quota vincolata per la re-iscrizione di somme vincolate (provvedimento di variazione BIL041). Ai sensi della citata deliberazione, è stato re-iscritto l’importo di € 12.485.879,25 al capitolo di spesa 102561 “Azioni per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle aree interessate all'estrazione di idrocarburi (art. 45, legge 23/7/2009, n. 99)”, del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020, finalizzato agli interventi determinati dell’emergenza COVID-19.

la DGR n. 1304 dell’8 Settembre 2020 ad oggetto “Approvazione dell'avvio della sperimentazione del progetto di gestione dei nuovi accessi alla rete dell'offerta residenziale socio-sanitaria delle persone non autosufficienti. Deliberazione nr. 105/CR/2020 del 25 agosto 2020” e la DGR n. 1308 dell’8 Settembre 2020 ad oggetto “Emergenza COVID-19. Determinazioni in merito al sistema straordinario di remunerazione delle prestazioni residenziali per non autosufficienti erogate dai Centri di Servizi accreditati. Deliberazione nr. 104/CR/2020 del 25 agosto 2020”, con le quali l’amministrazione regionale è inizialmente intervenuta, in linea con le disposizioni di cui al DL n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, al fine di assicurare ai Centri di Servizi un sostegno economico utile a garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni e compensativo dei minori introiti registrati a causa dell’emergenza epidemiologica;

 la DGR n. 1524 del 10 Novembre 2020 ad oggetto “Emergenza COVID-19. Misure straordinarie di sostegno dei Centri di Servizi accreditati per l’assistenza ad anziani non autosufficienti in relazione alle maggiori spese sostenute per la gestione dell’emergenza sanitaria.” con la quale, anche in continuità con le richiamate DGR n. 1304/2020 e n. 1308/2020 e a completamento e compiuta definizione delle azioni poste in atto con le medesime, è stato focalizzato ulteriormente il sostegno ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati e contrattualizzati, attraverso un contributo straordinario compensativo dei maggiori costi legati all’emergenza sanitaria per COVID-19, rapportato al numero di posti letti accreditati e differenziato in ragione della prevalenza dei casi di contagio riscontrati tra gli ospiti e gli operatori nelle diverse strutture, assumendo come periodo indice, ai fini del computo del valore economico del contributo l’intervallo temporale esteso dall’1 Marzo 2020 al 31 Ottobre 2020;

DATO ATTO che con la citata DGR n. 1524/2020:

si è riconosciuto a ciascun Centro di Servizi accreditato e contrattualizzato con le aziende ULSS, come indicato nell’Allegato A al medesimo, un contributo straordinario, esclusivo per il corrente esercizio, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti e in atto in ragione dell’emergenza sanitaria per COVID-19, determinato in rapporto al numero dei posti letto accreditati, distinguendo le situazioni in cui il fenomeno COVID-19 si è manifestato con maggior prevalenza;

si è determinato in complessivi € 12.845.879,25 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti e in atto in ragione dell’emergenza COVID-19 dai Centri di Servizi, per il tramite delle aziende ULSS, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui seguenti capitoli del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

  • quanto ad € 12.485.879,25 sul capitolo di spesa n. 102561 “Azioni per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle aree interessate all’estrazione di idrocarburi (art. 45 legge 23/7/2009, n. 99)”;
  • quanto ad € 360.000.00 sul capitolo 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per le attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, LR 13/4/2001, n. 11)"

si è incaricato il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell’esecuzione del provvedimento garantendo, in particolare, l’assegnazione dei contributi legati all’emergenza COVID-19, in via straordinaria ed esclusiva per l’anno corrente secondo quanto indicato in dettaglio nell’Allegato A del medesimo provvedimento;

si sono autorizzate le aziende ULSS a riconoscere, agli enti gestori dei Centri di Servizi residenziali per non autosufficienti accreditati e contrattualizzati ai sensi dell’art. 17 della LR n. 22/2002 e per gli effetti del medesimo provvedimento e a modifica dell’accordo contrattuale vigente, il valore del contributo straordinario secondo quanto indicato nell’Allegato A al provvedimento stesso;

RITENUTO quindi di dover procedere, in attuazione della DGR n. 1524 del 10 Novembre 2020, all’assegnazione di complessivi € 12.845.879,25, a favore dei Centri di Servizi accreditati e contrattualizzati con le aziende ULSS, quale contributo straordinario, esclusivo per il corrente esercizio, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti, e in atto, in ragione dell’emergenza sanitaria per COVID-19, come dettagliato nell’Allegato A , per il tramite delle aziende ULSS;

di dover assumere l’impegno di spesa di complessivi € 12.845.879,25 a favore delle aziende ULSS e per gli importi indicati nell’Allegato A, con l’imputazione nei capitoli di seguito riportati:

  • n. 102561, per € 12.485.879,25, denominato “Azioni per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle aree interessate all’estrazione di idrocarburi (art. 45 legge 23/7/2009,n. 99)”,
  • n. 100016, per € 360.000,00, denominato "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per le attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, LR 13/4/2001, n. 11)";

per l’esercizio 2020, del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, art. 002 “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” – codice P.d.C. U.1.04.01.02.011 “Trasferimenti correnti a aziende sanitarie locali n.a.f.” come da All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

di liquidare alle aziende ULSS gli importi di cui all’ Allegato A in un'unica soluzione, ad esecutività del presente provvedimento, per la successiva erogazione ai centri di servizio con l’avvenuta disponibilità delle risorse;

DATO ATTO che la copertura finanziaria delle obbligazioni è assicurata per € 12.485.879,25, da re-iscrizione attraverso trasferimenti statali e la copertura finanziaria delle obbligazioni è assicurata dall’accertamento in entrata n. 3861/2014 per € 8.381.306,08 e dall’accertamento in entrata n. 2199/2016 per € 4.104.573,17 entrambi sul cap. 100791/E “Assegnazione statale per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle aree interessate all'estrazione di idrocarburi (art. 45,L. 23/07/2009, n.99 – D.M. 07/08/2014)”;

che le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispone l’impegno con il presente atto, sono giuridicamente perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V^ livello del piano dei conti;

che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto fa riferimento all’obiettivo 12.03.03 “Sostenere le famiglie con persone in condizioni di non autosufficienza” del D.E.F.R. 2020-2022; 

che per quanto non previsto dal presente atto valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 1524 del 10 Novembre 2020;

VISTI il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

il DL n. 34 del 19 Maggio 2020 come convertito dalla Legge n. 77 del 17 Luglio 2020;

il DPCM del 31 Gennaio 2020;

la L.R. n. 59/1999; n. 11/2001; n. 39/2001; n. 22/2002; n. 1/2011; n. 54/2012 e s.m.i.; n. 46/2019;

il regolamento regionale 31 Maggio 2016, n. 1;

la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020; n. 1149 dell’11 Agosto 2020; n. 1304 dell’8 Settembre 2020: n. 1308 dell’8 Settembre 2020 e n. 1524 del 10 Novembre;

la documentazione agli atti; 

decreta

  1. che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
  2. di assegnare, in attuazione della DGR n. 1524 del 10 Novembre 2020, complessivi € 12.845.879,25, a favore dei Centri di Servizi accreditati e contrattualizzati con le aziende ULSS, quale contributo straordinario, esclusivo per il corrente esercizio, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti e in atto in ragione dell’emergenza sanitaria per COVID-19, come dettagliato nell’Allegato A, per il tramite delle aziende ULSS;
  3. di impegnare complessivi € 12.845.879,25 a favore delle aziende ULSS e per gli importi indicati nell’Allegato A, con l’imputazione nei capitoli di seguito riportati:
  • n. 102561, per € 12.485.879,25, denominato “Azioni per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle aree interessate all’estrazione di idrocarburi (art. 45 legge 23/7/2009, n. 99)”,
  • n. 100016, per € 360.000,00, denominato "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per le attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, LR 13/4/2001, n. 11)";

per l’esercizio 2020, del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, art. 002 “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” – codice P.d.C. U.1.04.01.02.011 “Trasferimenti correnti a aziende sanitarie locali n.a.f.” come da All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i,,

  1. di dare atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni è assicurata per € 12.485.879,25, da re-iscrizione attraverso trasferimenti statali e la copertura finanziaria delle obbligazioni è assicurata dall’accertamento in entrata n. 3861/2014 per € 8.381.306,08 e dall’accertamento in entrata n. 2199/206 per € 4.104.573,17 entrambi sul cap. 100791/E “Assegnazione statale per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle aree interessate all'estrazione di idrocarburi (art. 45,L. 23/07/2009, n.99 – D.M. 07/08/2014)”;
  2. di liquidare alle aziende ULSS riportate nell’Allegato A gli importi ivi indicati in un'unica soluzione, ad esecutività del presente provvedimento, per la successiva erogazione ai centri di servizio con l’avvenuta disponibilità delle risorse;
  3. di dare atto che le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispone l’impegno con il presente atto, sono giuridicamente perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V^ livello del piano dei conti;
  4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto fa riferimento all’obiettivo 12.03.03 “Sostenere le famiglie con persone in condizioni di non autosufficienza” del D.E.F.R. 2020-2022;
  6. di dare atto che per quanto non previsto dal presente atto valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 1524 del 10 Novembre 2020;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33;
  8. di trasmettere il presente atto alle aziende ULSS indicate nell’Allegato A con le informazioni di cui all’art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni, fatta salva diversa determinazione dell’interessato;
  10. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Fabrizio Garbin

(seguono allegati)

136_Allegato_DDR_136_18-11-2020_436427.pdf

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