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Bur n. 192 del 11 dicembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1041 del 02 dicembre 2020

ETRA S.p.A. Potenziamento dell'impianto di depurazione di Asiago. Comune di localizzazione Roana (VI). Comune interessato Asiago (VI). Proroga di validità del provvedimento di VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e D.G.R. n. 94/2017).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga fino al 30/06/2022 della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 573 del 21/04/2015 per il progetto presentato da ETRA S.p.A. relativo al "Potenziamento dell'impianto di depurazione di Asiago" sito nel comune di Roana (VI), con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto “Potenziamento dell’impianto di depurazione di Asiago” sito nel Comune di Roana (VI), presentato da ETRA S.p.A. è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/99 conclusa con D.G.R. n. 573 del 21/04/2015 che ha fatto proprio il Parere n. 512 del 25/02/2015 della Commissione Regionale VIA (Allegato A alla citata D.G.R. n. 573/2015), esprimendo giudizio di compatibilità ambientale favorevole, approvandone nel contempo il progetto definitivo ed autorizzandone la realizzazione, anche sotto l'aspetto paesaggistico;

CONSIDERATO che con la suddetta D.G.R. n. 573/2015 si è dato atto della Relazione Istruttoria n. 296/2014 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV), inviata con nota prot. n. 431539 del 14/10/2014, in cui si prende atto della dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale;

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;

VISTA la DGR n. 568/2018, con la quale la Giunta regionale, ha provveduto a regolare, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di VIA, stabilendo che il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore della struttura competente in materia per quanto concerne la compatibilità ambientale dell’intervento;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata D.G.R. n. 573 del 21/04/2015, formulata da ETRA S.p.A. con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 172363 del 29/04/2020, successivamente perfezionata con PEC in data 23/06/2020 prot. n. 246172;

CONSIDERATO che la richiesta effettuata dal proponente di proroga del provvedimento di VIA di cui alla DGR 573/2015 è fino al 30/06/2022;

RICHIAMATA la nota prot. n. 279200 del 14/07/2020 con la quale gli uffici della Direzione Ambiente - U.O. V.I.A. hanno provveduto ad inviare, ai sensi della L.R. 4/2016 e della DGR n. 94 del 31/01/2017, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.G.R. n. 573 del 21/04/2015 (pubblicata sul BUR n. 46 del 08/05/2015), comunicando altresì l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

VISTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

CONSIDERATO che il progetto in oggetto è già stato valutato in relazione alla procedura di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria n. 296/2014 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV), e che pertanto l’istanza di proroga in argomento si ritiene che possa essere compresa nei casi di non necessità della Valutazione di Incidenza, ai sensi del par. 2.2 dell’Allegato A alla DGR n. 1400/17, punto 4 “rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017 e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento;

PREMESSO che:

  • la società ETRA Spa in data 30/11/2017, a seguito della realizzazione di parte degli interventi autorizzati con DGR n.573/2015, ha redatto il certificato di Collaudo funzionale dell’impianto, chiedendo il rilascio di una nuova autorizzazione all’esercizio evidenziando che i lavori conclusi consentono l’esercizio dell’impianto alla potenzialità prevista dal progetto di 35.000 a.e.;
  • la medesima società ha provveduto all’integrazione del collaudo funzionale del 30/11/2017 a seguito del completamento del potenziamento della defosfatazione e l’installazione del gruppo elettrogeno;
  • le rimanenti opere saranno realizzate con un progetto dedicato denominato “Opere di completamento dell’impianto di depurazione di Asiago (P1151)”;

PRESO ATTO che con Determinazione n. 1627 del 07/11/2019, poi rettificata con Determinazione n. 1661 del 12/11/2019 la Provincia di Vicenza rilasciava l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto con potenzialità di 35.000 AE fino al 05/11/2023, con prescrizione di completare i lavori mancanti relativi al progetto denominato “Opere di completamento dell’impianto di depurazione di Asiago (P1151)” entro il 2020 e di integrare di conseguenza il collaudo funzionale.

CONSIDERATO che la motivazione della richiesta di proroga della validità del provvedimento di VIA di cui alla DGR 573/2015 fino al 30/06/2022 è riconducibile a difficoltà operative emerse durante l’esecuzione dei lavori che hanno indotto il proponente a gestire il completamento dei lavori previsti in VIA con un appalto dedicato che hanno portato ad un dilatamento delle tempistiche di conclusione;

RITENUTO che dal punto di vista programmatico non sono intervenute variazioni tali da modificare l’assetto vincolistico del territorio, e che permane l’assenza di elementi ostativi alla realizzazione del progetto;

RITENUTO che dal punto di vista ambientale non sono intervenute variazioni alle varie componenti considerate tali da rendere necessaria una revisione delle opere proposte;

RITENUTO che la valutazione degli impatti sia in fase di cantiere che di esercizio delle opere non subisce modifiche rispetto a quanto già precedentemente valutato dalla Commissione Regionale VIA con parere n. 512 del 25/02/2015 allegato alla DGR n. 573/2015;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie sopra riportate svolte dalle preposte strutture regionali, le quali hanno tenuto conto:

  • del riepilogo dell’iter amministrativo del progetto;
  • della relazione sullo stato di attuazione del progetto;
  • delle motivazioni della richiesta proroga, finalizzata a consentire al proponente di completare i lavori, collaudare e rendicontare le opere;
  • della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente valutazione di compatibilità ambientale del progetto e conferma la validità delle conclusioni del SIA recepite dalla Commissione Regionale VIA nel parere n. 512 del 25/02/2015, favorevole con prescrizioni;
  • dell’opportunità di aggiornare e integrare le prescrizioni di cui al parere n. 512 del 25/02/2015 della Commissione Regionale VIA, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse;

SI RITIENE che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga fino al 30/06/2022 del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 573/2015 pubblicata nel BURV n. 46 del 08/05/2015, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della DGR n. 94/2017 e della DGR 568/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 512 del 25/02/2015 della Commissione regionale VIA, con l’aggiornamento della prescrizione n. 9, così come di seguito riportato:

9

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Vicenza, o a questa inoltrate dal Comune, dall’AULSS dalla Regione o dall’ARPAV, la stessa, in qualità di autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, potrà disporre l'effettuazione di una valutazione dell'eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Asiago e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla conclusione dell’indagine medesima. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Vicenza, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Vicenza

Soggetto verificatore

Provincia di Vicenza anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016

.
 

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo al progetto “Potenziamento dell’impianto di depurazione di Asiago sito nel Comune di Roana (VI), rilasciato con DGR n. 573 del 21/04/2015, pubblicata nel BURV n. 46 del 08/05/2015, è prorogata fino al 30/06/2022, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della DGR n. 94/2017 e della DGR 568/2018, e di dare atto della non necessità della Valutazione di Incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 512 del 25/02/2015 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, tenuto conto della relazione istruttoria del 25/11/2020 agli atti della U.O. VIA, a firma della Direzione Ambiente.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento a ETRA S.p.a. con sede legale a Bassano del Grappa (VI), in via Largo Parolini 82/b 36061, P.I. e C.F. 03278040245, – PEC: protocollo@pec.etraspa.it- e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Roana (VI), al Comune di Asiago (VI), alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Consiglio di Bacino Brenta, alla Regione del Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale U.O. Urbanistica, Direzione Ambiente U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, Direzione Difesa del Suolo UO Genio Civile di Vicenza.
  5. Di demandare al Consiglio di Bacino competente ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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