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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 30 del 14 luglio 2020
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Modifica del responsabile di magazzino ed aggiornamento delle tipologie di prodotti oggetto di vendita, della ditta UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. con sede legale sita in Via per Garbagnate n. 63 Lainate (MI) e magazzino sito in Via Tevere n. 10 Nogarole Rocca (VR), autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari.
Con il presente provvedimento si recepisce la modifica del responsabile di magazzino e si aggiorna la lista dei prodotti oggetto dell’attività commerciale, della ditta UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. già autorizzata all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell’art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, con decreto n. 11 dell’11/02/2019.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: Nota prot. n. 106836 del 06/07/2020 (prot. reg.le n. 265418 del 06/07/2020) con cui l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Igiene degli alimenti e produzioni zootecniche – Distretto n. 4 - Valeggio sul Mincio (VR) ha inoltrato la comunicazione delle modifiche intervenute e relativi allegati.
Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”;
VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 11 dell’11/02/2019 con cui si è autorizzata la ditta UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. Cod. Fisc. e P. IVA 02217430343, con sede legale sita in Via per Garbagnate n. 63 – Lainate (MI), il cui legale rappresentante pro tempore è il dr. Paolo Agostinelli, all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell’art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Via Tevere n. 10 – Nogarole Rocca (VR), per le seguenti tipologie di farmaci:
sotto la responsabilità del dott. Dario Andreoli, farmacista regolarmente iscritto all’Ordine provinciale dei Farmacisti della Provincia di Verona al n. 1660 del 15/01/1992;
VISTA la nota prot. n. 106836 del 06/07/2020 (prot. reg.le n. 265418 del 06/07/2020) con cui l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Igiene degli alimenti e produzioni zootecniche – Distretto n. 4 - Valeggio sul Mincio (VR) ha inoltrato la comunicazione, a firma del legale rappresentante pro tempore della ditta in questione, di variazione del responsabile di magazzino il cui incarico sarà assunto a far data dal 14/09/2020 dalla dott.ssa Giorgia Cavalleri, farmacista regolarmente iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti della Provincia di Verona dal 17/07/2013 al n. 2595;
CONSIDERATO CHE la ditta in questione dichiara, altresì, di non commercializzare “alimenti medicamentosi” si ravvisa la necessità di uniformare le tipologie di farmaci, oggetto di autorizzazione, alla effettiva realtà commerciale;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la ditta UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. Cod. Fisc. e P. IVA 02217430343, con sede legale sita in Via per Garbagnate n. 63 – Lainate (MI), il cui legale rappresentante pro tempore è il dr Paolo Agostinelli, all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell’art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Via Tevere n. 10 – Nogarole Rocca (VR), per le seguenti tipologie di farmaci:
sotto la responsabilità del dott. Dario Andreoli, farmacista regolarmente iscritto all’Ordine provinciale dei Farmacisti della Provincia di Verona al n. 1660 del 15/01/1992 fino al 13/09/2020 e a far data dal 14/09/2020 dalla dott.ssa Giorgia Cavalleri, farmacista regolarmente iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti della Provincia di Verona dal 17/07/2013 al n. 2595;
3. il presente provvedimento sostituisce il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 11 dell’11/02/2019;
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
5. di provvedere alla comunicazione delle succitate variazioni al competente Ministero della Salute;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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