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Bur n. 190 del 07 dicembre 2020


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 18 del 15 aprile 2020

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale a base di latte di categoria 3 della ditta BIOGAS BRUSO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. con sede legale sita in Via Roma n. 19 Cittadella (PD) ed operativa sita a Cona (VE) Località Foresto.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all’impianto della ditta BIOGAS BRUSO SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. quale impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale a base di latte di categoria 3, con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • Nota prot. n. 04.18-0057330 del 10/04/2020 (prot. reg.le n. 153288 del 14/04/2020) con cui l’Azienda Ulss n. 3 Serenissima – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Sanità Animale – SVET-A – Distretto di Chioggia (VE) ha inoltrato l’istanza e relativa documentazione a corredo al fine del rilascio del riconoscimento condizionato.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 31 del 19 marzo 2020 “Disposizioni temporanee urgenti inerenti le procedure amministrative di conferimento dei sottoprodotti di origine animale (siero e altri sottoprodotti a base di latte ordinariamente destinati al consumo umano) presso gli stabilimenti termoelettrici alimentati a biogas con nesso agricolo. D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 – DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009 e s.m.i. (DGR n. 725/2014), Reg. (CE) N. 1069/2009; Reg. (UE) 142/82011; DM 25.02.2016, n. 5046; DGR n. 1835/2016”;

VISTA la nota prot. n. 126270 del 19/03/2019 con cui l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare ha fornito alle Aziende Ulss del Veneto indicazioni operative da applicarsi nei casi in cui venga richiesto il riconoscimento, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, da parte di un impianto di produzione di biogas già autorizzato ai sensi della normativa ambientale, ai fini dell’utilizzo di siero e dei sottoprodotti a base di latte derivanti dalle lavorazioni lattiero casearie; nello specifico il punto 3) il quale recita: "qualora vi siano carenze di personale veterinario per l'espletamento del sopralluogo previsto ai fini del riconoscimento condizionato, quest'ultimo può comunque essere rilasciato, rinviando il sopralluogo e l'esame dei manuali nei tre mesi successivi, previsti per il rilascio definitivo";

VISTA l’istanza della ditta BIOGAS BRUSO SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. P.IVA n. 04339300289 con sede legale sita in Via Roma n. 19 – Cittadella (PD) ed operativa sita a Cona (VE) – Località Foresto intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale a base di latte di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, pervenuta con nota prot. n. 04.18-0057330 del 10/04/2020 dell’Azienda Ulss n. 3 Serenissima – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Sanità Animale – SVET-A – Distretto di Chioggia (VE) (prot. reg.le n. 153288 del 14/04/2020), agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

CONSIDERATO CHE l’Azienda Ulss n. 3 Serenissima – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Sanità Animale – SVET-A – Distretto di Chioggia (VE) non ha effettuato il sopralluogo il quale, secondo quanto previsto dalla succitata nota regionale, verrà eseguito, insieme all’esame dei manuali, entro il termine previsto per il rilascio del riconoscimento definitivo;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare all’impianto della ditta BIOGAS BRUSO SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. P.IVA n. 04339300289 con sede legale sita in Via Roma n. 19 – Cittadella (PD) ed operativa sita a Cona (VE) – Località Foresto il riconoscimento condizionato quale impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale a base di latte di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  3. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il seguente numero di riconoscimento ABP5593BIOGP3;
  4. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell’Az. Ulss, competente per territorio, a seguito del sopralluogo previsto ai fini del riconoscimento e dell'esame dei manuali, entro il 14/07/2020 salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell’art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni all’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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