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Bur n. 190 del 07 dicembre 2020


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 9 del 24 marzo 2020

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di manipolazione e di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 3 della ditta TRIVENETA GRASSI S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via del Lavoro n. 10 Portogruaro (VE).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all’impianto della ditta TRIVENETA GRASSI S.R.L.  quale impianto di manipolazione e di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria  3, con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
- Istanza di riconoscimento (prot. reg.le n. 127797 del 20/03/2020) e relativa documentazione a corredo;
- Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche – San Donà di Piave (VE) del 09/03/2020 (prot. reg.le n. 127797 del 20/03/2020).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l’istanza della ditta TRIVENETA GRASSI S.R.L. P. IVA n. 04576690277 con sede legale ed operativa site in Via del Lavoro n. 10 – Portogruaro (VE) intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009, e di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (prot. reg.le n. 127797 del 20/03/2020);

VISTO il parere favorevole espresso dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche – San Donà di Piave (VE) a seguito del sopralluogo effettuato in data 09/03/2020 (prot. reg.le n. 127797 del 20/03/2020) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009, e di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare all’impianto della ditta TRIVENETA GRASSI S.R.L. P. IVA n. 04576690277 con sede legale ed operativa site in sita in Via del Lavoro n. 10 – Portogruaro (VE) il riconoscimento condizionato quale impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009, e di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  3. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con i seguenti numeri di riconoscimento ABP5576COLL1, ABP5576COLL3, ABP5576STORP1 e ABP5576STORP3;
  4. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell’Az. Ulss, competente per territorio, entro il 22/06/2020, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell’art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni all’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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