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Bur n. 190 del 07 dicembre 2020


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 8 del 13 marzo 2020

D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari sulla base di contratti di deposito, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 193/2006, della ditta VERONAVET S.P.A., con sede legale e magazzino siti in Viale del Lavoro n. 45 Cologna Veneta (VR) già autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006.

Note per la trasparenza

Trattasi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari sulla base di contratti di deposito ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 193/2006 rilasciato alla ditta VERONAVET S.P.A. già autorizzata all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso e vendita diretta di medicinali veterinari con D.D.R. n. 69 del 30/07/2014.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
- istanza di autorizzazione e relativa documentazione a corredo (prot. reg.le n. 63046 del 10/02/2020);
- verbale di sopralluogo, con parere favorevole, dell’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Servizi Veterinari PES – Cologna Veneta (VR) (prot. reg.le n. 63046 del 10/02/2020).

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 69 del 30/07/2014 con cui la ditta VERONAVET S.P.A. P. IVA 02545480234 con sede legale sita in Viale del Lavoro n. 45 – Cologna Veneta (VR) è stata autorizzata al commercio all’ingrosso ed alla vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi dell’art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Viale del Lavoro n. 45 – Cologna Veneta (VR) per seguenti tipologie di farmaci:

a) medicinali veterinari;

b) premiscele per alimenti medicamentosi,

c) medicinali veterinari ad azione immunologica;

d) medicinali veterinari omeopatici;

e) alimenti medicamentosi,

sotto la responsabilità del dott. Pieressa Mauro, farmacista regolarmente iscritto all’Albo Professionale della Provincia di Padova dall’8/6/1989 al n. 2391 e, relativamente alla vendita diretta, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; sabato dalle 8.30 alle 12.30;

VISTA l’istanza e relativa documentazione a corredo (prot. reg.le n. 63046 del 10/02/2020), agli atti dell’U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui il Sig. Brutti Tiberio in qualità di legale rappresentante della ditta VERONAVET S.P.A. P. IVA 02545480234 con sede legale sita in Viale del Lavoro n. 45 – Cologna Veneta (VR) chiede l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari sulla base di contratti di deposito ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Viale del Lavoro n. 45 – Cologna Veneta (VR) per le seguenti tipologie di farmaci:

a) medicinali veterinari;

b) premiscele per alimenti medicamentosi,

c) medicinali veterinari ad azione immunologica;

d) medicinali veterinari omeopatici;

e) alimenti medicamentosi,

sotto la responsabilità del dott. Pieressa Mauro, farmacista regolarmente iscritto all’Albo Professionale della Provincia di Padova dall’8/6/1989 al n. 2391;

VISTO l’esito favorevole del sopralluogo effettuato in data 14/01/2020 dall’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Servizi Veterinari PES – Cologna Veneta (VR) presso i locali della succitata sede operativa, (prot. reg.le n. 63046 del 10/02/2020), agli atti dell’U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare, da dove si evince l'idoneità di locali e delle attrezzature all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari sulla base di contratti di deposito;

VISTA la nota prot. n. 90736 del 26/02/2020 con cui l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare ha chiesto chiarimenti ed integrazioni documentali, sospendendo altresì i termini del procedimento amministrativo ex art. 2, comma 7 della L. 241/90;

VISTA la nota prot. n. 39792/2020 del 05/03/2020 con cui l’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Servizi Veterinari PES – Cologna Veneta (VR) ha inoltrato la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente paragrafo;

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Cologna Veneta (VR) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

- € 16,00 per la domanda: numero seriale 01170315018007 del 30/11/2018;

- € 16,00 per il provvedimento autorizzativo: numero seriale 01170315050020 del 30/11/2018, le quali saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 193/2006;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la ditta VERONAVET S.P.A. P. IVA 02545480234 con sede legale sita in Viale del Lavoro n. 45 – Cologna Veneta (VR), il cui legale rappresentante è il sig. Brutti Tiberio all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari sulla base di contratti di deposito ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 193/2006 presso il magazzino sito in Viale del Lavoro n. 45 – Cologna Veneta (VR) per le seguenti tipologie di farmaci:

a) medicinali veterinari;

b) premiscele per alimenti medicamentosi,

c) medicinali veterinari ad azione immunologica;

d) medicinali veterinari omeopatici;

e) alimenti medicamentosi,

sotto la responsabilità del dott. Pieressa Mauro, farmacista regolarmente iscritto all’Albo Professionale della Provincia di Padova dall’8/6/1989 al n. 2391;

3. l’imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

- € 16,00 per la domanda: numero seriale 01170315018007 del 30/11/2018;

- € 16,00 per il provvedimento autorizzativo: numero seriale 01170315050020 del 30/11/2018, le quali saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse entro 30 giorni al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;

5. di provvedere alla comunicazione della presente autorizzazione al competente Ministero della Salute;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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